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Art. 352 - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (1)

[1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo depenalizzato dall’art. 40, DLGS 507/1999.

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