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Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo (1)

1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.

2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. (2)

3. Si applicano circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. (3)

4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 66/1996.

(2) Comma modificato dall’art. 13 della L. N. 69/2019. La pena precedente era da sei a dodici anni.

(3) Comma modificato dall’art. 13 della L. N. 69/2019.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di cui all’art. 609-octies costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis, in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.

La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. L’azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l’esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Il concetto di “partecipazione”, inoltre, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609-bis), dovendo invece  secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore  ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (Sez. 3, 44408/2011).

Per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo, è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Sez. 1, 15619/2010).

Il reato di violenza sessuale di gruppo è configurabile anche quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che la presenza del compartecipe abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato, dovendosi tenere conto della forza intimidatoria che la presenza del gruppo o in genere di più persone esercita sulla vittima dell’abuso sessuale (Sez. 3, 17843/2005).

In tema di reati sessuali, a seguito dell’avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies, il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso (Sez. 3, 42111/2007).

La violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies si qualifica quale fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal concorso necessario di più persone alla commissione del reato, in numero di almeno due, nella quale il più grave trattamento sanzionatorio, è conseguenza del maggior disvalore attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima da parte o alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla (Sez. 3, 23272/2015).

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo (Sez. 3, 26369/2011).