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Art. 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza

1. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.

3. La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 613, non può concorrere con la rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo dell’art. 628, che riguarda il caso in cui la violenza sia consistita nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, in quanto quest’ultimo reato, così circostanziato, è costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità, dando luogo ad un’unica fattispecie criminosa, secondo il principio di specialità che regola il concorso apparente di norme e che trova applicazione specifica nella configurazione del reato complesso (Sez. 2, 50155/2004).

Il reato di cui all’art. 613 può essere accertato, anche esclusivamente, mediante prova per testi, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice e all’insussistenza, nel vigente ordinamento processuale, di una gerarchia dei mezzi di prova (Sez. 5, 10841/1987).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 613 è necessario che il soggetto passivo sia stato posto in stato di incapacità di intendere e di volere, cioè in quello stato in cui il soggetto, a norma dell’art. 85, se commette un fatto preveduto dalla legge come reato, non è imputabile. Ciò distingue questa ipotesi criminosa del delitto di cui all’art. 643, che si riferisce ad uno stato di infermità o deficienza psichica, che non richiede una completa assenza delle facoltà mentali o una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, mentre è sufficiente che ricorra una minorata capacità psichica, uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione o da agevolare l’induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito (Sez. 2, 6610/1986).