Art. 25
Assemblea plenaria
La Corte riunita in Assemblea plenaria
(a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
(b) costituisce Camere per un periodo determinato;
(c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
(d) adotta il regolamento della Corte;
(e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;
(f) formula le richieste previste all’articolo 26 § 2.
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