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Art. 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

(a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

(b) costituisce Camere per un periodo determinato;

(c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

(d) adotta il regolamento della Corte;

(e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;

(f) formula le richieste previste all’articolo 26 § 2.

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