Art. 28
Competenza dei comitati
1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 può, con voto unanime:
(a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
(b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all’Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.