Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Società / Un Counselor AI per la SUA-CdS: innovazione digitale e cultura della qualità Diritto / La Consulta dichiara legittima l’esclusione automatica dalle procedure d’appalto per violazioni fiscali superiori ad € 5.000 Diritto / Le soluzioni al sovraffollamento non si vedono e in carcere si continua a morire Diritto / Gli investimenti alternativi nei portafogli delle casse di previdenza Diritto / Algoritmi e responsabilità: il paradosso dell'imparzialità computazionale nella pubblica amministrazione Religione / Profilo femminile antico tra accuse e realtà comunicative di Benvegnuda Pincinella Diritto / Il nuovo reato di femminicidio. L'apoteosi del diritto penale simbolico Diritto / Riforma dell’Ordinamento Penitenziario Diritto / Data Act: le principali novità introdotte dal Regolamento Diritto / Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno, DAT e trust: strumenti giuridici per la tutela della persona e del suo patrimonio in caso di futura incapacità
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