Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / Il ricalcolo pensionistico in cassa forense e la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo Diritto / “Verbot der Gesichtsverhüllung” (divieto di coprire il viso) Educazione / L'IA e la perdita del rendimento scolastico Diritto / La mediazione civile e commerciale è stata costantemente sostenuta dal legislatore mediante l'impiego della leva fiscale sin dalla sua nascita Diritto / La dazione o il rifiuto del “consenso” femminile agli atti sessuali (Articoli 609 bis e sgg. CP) Diritto / L’accesso degli stranieri alla scuola pubblica Diritto / Il D.Lgs. 30/2026: nuove regole su greenwashing, durabilità e obsolescenza programmata Diritto / Gioco illegale e ripetizione delle vincite: l'Austria apre, l'Italia tiene chiusa Diritto / La contrattazione decentrata e il controllo preventivo dell’organo di revisione dopo l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24887/2026 Musica / François d’Agincourt, il genio dimenticato della musica barocca
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