Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / Amnistia per “sfoltire” le carceri Austria Diritto / Il caso Bebawi: un giallo nella Dolce Vita Diritto / La cancellazione dei file aziendali giustifica il licenziamento: l’archivio come bene giuridico dell’impresa Diritto / Legittima difesa: il caso Roggero Diritto / L’allontanamento d’urgenza ex art. 384-bis c.p.p.: la Cassazione riafferma i presupposti indiziari e l’unitarietà del quadro maltrattante Diritto / Malattia, controllo e riservatezza nel rapporto di lavoro Diritto / Nel mezzo del cammin di nostra impresa Pubbliredazionale IT / E-commerce e tutela dei dati: come costruire canali di vendita digitali sicuri e conformi Diritto / Il principio di rieducatività della pena detentiva nel Diritto italiano Diritto / Chat Control 1.0: la deroga alla ePrivacy Directive tra vuoto normativo, “resurrezione” procedurale e il nodo del trilogo CSAR
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