Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / Nuda proprietà, usufrutto e controllo di diritto: riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6616 del 19 marzo 2026 Università / Delibere e PIAO Diritto / L'applicazione del divieto di tortura ex Art. 3 CEDU in ambito penale Diritto / Un’idea per le casse di previdenza? Diritto / Competenze del “Bund” e dei “Länder” nella RFT e in Austria Pubbliredazionale Diritto / Rifiuti speciali in azienda: come mettersi al sicuro da sanzioni e controlli Diritto / Un Wandering tra trust e maso chiuso Diritto / Opera autentica o falsa? La gestione del rischio e le responsabilità nel sistema dell’arte Authentic or fake? Risk management and liability in the Art System Diritto / Sezioni Unite: in caso di omicidio volontario è compatibile l’aggravante del nesso teleologico riferita alla rapina impropria Diritto / Crisi delle categorie del diritto internazionale: libertà di navigazione e qualificazione giuridica delle operazioni navali in alto mare
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