Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Musica / Arnold Schönberg e la paura del numero tredici Diritto / La doppia alienazione immobiliare: teorie passate, tesi attuali e prospettive future Diritto / La dura vita della messa alla prova Pubbliredazionale Diritto / Divorzio: bisogna per forza rivolgersi a un avvocato? Diritto / OpenClaw: la rivoluzione degli agenti AI autonomi che trasformano le parole in azioni (e in nuovi rischi) Diritto / Il grave problema degli affidi familiari Diritto / Dalla modernità giuridica alla modernità giuridica, ovvero l’andata e il ritorno del giuspositivismo contemporaneo Diritto / Le limitazioni alla proprietà immobiliare Diritto / L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacenti Diritto / Unterbindungsgewahrsam (arresto preventivo) und Schutzhaft, polizeiliche Vorbeughaft, polizeiliche planmäßige Überwachung
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