Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Educazione / Una madre non è solo madre Diritto / Atto di nascita con madre intenzionale: azione di rettificazione e reclamo Diritto / Il rating di legalità nelle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e negli Enti Culturali: profili giuridici e strategici di governance Diritto / L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti Politica / La tirannide, Trump e la Costituzione italiana Diritto / C'è una svolta autoritaria in Italia? Diritto / Prime analisi e riflessioni sulla bozza del decreto legge del PNRR in tema di giustizia tributaria Diritto / Senza quorum, ma non senza regole: il significato del voto nel referendum costituzionale confermativo Diritto / Abuso contratti a termine nella Scuola: la Cassazione (sent. 30779/2025) riapre la strada ai risarcimeno Diritto / Accomodamento Ragionevole "Inverso": L'uso peculiare del concetto nella sentenza salernitana
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