Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / I Test proiettivi nel giudizio sull'imputabilità Società / Lo stato coniugale Diritto / Potere di Ordine e potere di giurisdizione Diritto / Appalti pubblici: il principio di equivalenza delle tutele del CCNL applicato dall’operatore economico Diritto / Uffici accantonati e prenotati dai consiglieri togati Diritto / Formalismi e forme nell’era digitale del processo civile: la Cassazione mette un paletto all’improcedibilità Innovazione / AI Code of Practice 2nd draft analysis: implications of provisions on systemic risk Diritto / Commissari di gara, principio di rotazione e rapporti fra il RUP ed i membri della Commissione giudicatrice Diritto / Una losca vicenda. L'art. 600 quater: la lesione del bene giuridico è coerente con l'ordinamento? Esteri / Infobesità come nuova censura all’informazione: il Caso di Donald Trump
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