Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Società / La famiglia nella sua quotidianità Diritto / Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse Diritto / Composizione negoziata: misure protettive e cautelari anche per socio illimitatamente responsabile Cultura / Divagazioni di un impolitico Diritto / GAFI, INTERPOL e UNODC sollecitano interventi contro i crimini finanziari Diritto / OdV e whistleblowing: le indicazioni di best practice sul tema Diritto / Geotermia e direttiva CSRD Diritto / Controversie relative ai contributi di bonifica Diritto / Il caso OC c. Commissione europea: l’identificazione indiretta della persona fisica e l’ampliamento della nozione di dato personale Diritto / Quando la sorte dell’animale d’affezione ricorda il gioco dell’oca
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