Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 112 ART. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Letteratura / Il labirinto dell’empatia: l’eredità di David Foster Wallace Diritto / Sindacato e compliance: oltre l'ideologia, la tecnica Diritto / Il difficile accesso alla Misure alternative alla detenzione Pubbliredazionale Diritto / Guida alle clausole contrattuali: come tutelare i tuoi interessi Diritto / Prezzi dei carburanti e „Kartellrecht“ (Disciplina della concorrenza) Diritto / Cassa forense e il fondo rischi contenzioso Letteratura / Italo Calvino: tutte le manie e le ossessioni di un genio della letteratura Diritto / Impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, attribuzione al Giudice civile ex art. 573 c.p.p., profili di illegittimità costituzionale Diritto / L’art. 583-quater c.p. non è una circostanza aggravante ma un’autonoma fattispecie di reato Letteratura / William Faulkner, lo scrittore che vendette l’anima a Hollywood
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