Art. 5 - Responsabilità dell’ente
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001
“Il cuore della parte generale del nuovo sistema è rappresentato dagli articoli 5 e 6 dello schema.
Il primo si muove su di un piano squisitamente oggettivo, e identifica le persone fisiche che, autori del reato, impegnano sul terreno sanzionatorio penale-amministrativo la responsabilità della societas. Sotto il profilo concettuale, non sussistono ostacoli al recepimento della soluzione proposta nello schema.
Ribadito ancora una volta che anche la materia dell’illecito penale-amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell’art. 27, già la teoria della c.d. immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione “minima” di divieto di responsabilità per fatto altrui.
Vale a dire: se gli effetti civili degli atti compiuti dall’organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o – come nel caso del decreto legislativo – amministrative.
Anzi, a rigore, questa soluzione si profila quasi necessitata sul piano logico (dal momento che assicura la corrispondenza tra chi commette l’illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche), oltre che auspicabilmente idonea, su quello pratico, a contenere le distorsioni di una giurisprudenza che, come noto, tendeva – in nome della prevenzione generale – a dilatare oltre il consentito l’ambito delle responsabilità individuali degli amministratori.
Quanto ai dipendenti, non v’è ragione per escludere la responsabilità dell’ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell’ente, e cioè nell’ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l’ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un’attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica.
Fatte queste precisazioni, quanto agli aspetti di conformità con la legge delega, si osserva, innanzitutto che la lettera e) dell’art. 11, comma 1, richiama i soli reati commessi (dalle persone fisiche) a vantaggio o nell’interesse dell’ente.
La formula è stata testualmente riprodotta, e costituisce appunto l’espressione normativa del citato rapporto di immedesimazione organica.
È appena il caso di aggiungere che il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che “si accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.
Quanto alle categorie di persone che vengono in rilievo, l’articolato riprende la distinzione tra soggetti in posizione apicale (lett. a) e soggetti in posizione subordinata (lett. b), apportando poche modifiche rispetto alla delega.
Come si avrà modo di sottolineare di seguito, la distinzione riverbera effetti di non poco momento sul complessivo assetto di disciplina.
Lett. a). L’utilizzazione di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l’eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale; ciò vale sia in relazione all’ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a), sia in rapporto all’ “esercizio anche di fatto” delle funzioni medesime (seconda parte della lettera a).
A questo proposito, si noti che, ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull’ente.
Resta, perciò, escluso dall’orbita della disposizione l’esercizio di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell’ente: a maggior ragione, quindi, non è pensabile riferire una responsabilità all’ente per illeciti relativi allo svolgimento di una funzione che si risolve in un controllo sindacale di fatto (ciò, a tacere dei dubbi che sussistono in ordine alla stessa configurabilità di una simile forma di controllo).
In definitiva, la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull’ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall’esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni).
Un’interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un eccesso di indeterminatezza della nozione di “controllo di fatto”. L’aspetto che merita maggiore attenzione concerne tuttavia l’equiparazione, ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”.
La previsione richiama un fenomeno ben noto, ed anzi in via di progressiva espansione; si pensi ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali.
La collocazione di questi soggetti all’interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che dall’osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità.
Resta peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da una minore complessità, la carenza di autonomia finanziaria o funzionale, consentirebbe di degradare l’unità organizzativa dalla lettera a) alla successiva lettera b) (soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici), con le conseguenze che saranno di seguito illustrate.
Lett. b). La seconda categoria di persone fisiche la cui commissione di reati è suscettibile di impegnare la responsabilità amministrativa dell’ente è rappresentata dai c.d. sottoposti. La scelta di limitare la responsabilità della societas al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale.
Sotto il primo profilo, anche in questo caso, come si è detto, la possibilità di ricondurre la responsabilità all’ente appare assicurata, sul piano oggettivo, dal fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (quanto al piano “soggettivo”, della rimproverabilità della societas, si rinvia al commento dell’art. 7). Sotto il secondo profilo, una diversa opzione avrebbe significato ignorare la crescente complessità delle realtà economiche disciplinate e la conseguente frammentazione delle relative fondamenta operative.
Il secondo comma dell’articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di questo.
E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).
3.3. Segue. I criteri di imputazione sul piano soggettivo.
Si è prima ricordato come, in passato, la principale controindicazione all’ingresso di forme di responsabilità penale dell’ente fosse ravvisata nell’art. 27, comma 1, Cost., inteso nella sua accezione di principio di colpevolezza in senso “psicologico”, e cioè come legame psichico tra fatto ed autore.
Si è anche già detto che una rinnovata concezione della colpevolezza in senso normativo (riprovevolezza) consente oggi di adattare comodamente tale categoria alle realtà collettive. Si aggiunga ora che, rispetto al passato, si sta consolidando unanimità di vedute anche su un altro aspetto.
La Corte europea dei diritti dell’uomo e la migliore dottrina concordano nel ritenere che le imprescindibili garanzie del diritto penale debbano essere estese anche ad altre forme di diritto sanzionatorio a contenuto punitivo, a prescindere dalle astratte “etichette” giuridiche che il legislatore vi apponga.
Da ciò l’esigenza, fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti, appunto, la colpevolezza.
Ai fini della responsabilità dell’ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall’art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione.
Prima di addentrarsi nell’illustrazione delle soluzioni tecniche adottate nell’articolato per esprimere questi concetti, è bene sottolineare come la previsione di meccanismi di imputazione del fatto all’ente destinati ad operare su di un piano diverso da quello meramente oggettivo, esprima un’esigenza condivisa anche da ordinamenti stranieri.
Così, ad esempio, in Francia, dove pure il principio di colpevolezza riceve una traduzione sotto alcuni aspetti meno piena che in Italia. La novella al Code penal del 1994, nell’introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche, l’aveva infatti ancorata alla mera commissione di reati “per conto” di questi, mostrando dunque di accontentarsi di un’imputazione sul piano meramente oggettivo (suscettibile di scattare in virtù della “immedesimazione” tra la persona fisica-organo della persona giuridica e quest’ultima); ciò nonostante, la giurisprudenza ha preferito non attestarsi sul dato testuale della norma e si è impegnata nella ricerca di criteri ascrittivi ulteriori, che consentano di rinvenire un collegamento più pregnante tra il reato e la voluntas societatis.
Tali parametri sono stati ad esempio tratteggiati - sebbene in termini generici - dal Criminal Code Act australiano del 1995 che distingue, addirittura, nell’ambito della mens rea della persona giuridica, una forma dolosa ed una forma colposa.
È peraltro opportuno notare come i criteri di imputazione non svolgano soltanto un ruolo di “filtro” della responsabilità; non rispondano, cioè, esclusivamente ad una – sia pure importante – logica di garanzia. Essi, per come sono (puntualmente) descritti nello schema di decreto, adempiono innanzitutto ad una insostituibile funzione preventiva.
Costituisce un dato ormai ampiamente acquisito che l’attribuzione della responsabilità secondo criteri ispirati al versari in re illicita si traduce in un disincentivo all’osservanza di cautele doverose; essa induce infatti nel destinatario un senso di fatalista rassegnazione nei confronti delle conseguenze negative che possono derivare dal suo comportamento.
Nel caso di specie, rappresenterebbe quindi una spinta a considerare le sanzioni una sorta di “costo necessario” dell’impresa, non evitabile, ma preventivabile secondo i consueti criteri di bilancio: sempre che sia ritenuto sopportabile (in caso contrario, si tradurrebbe addirittura in una ragione ostativa allo svolgimento dell’attività d’impresa, in sé irrinunciabile).
Viceversa, ancorare il rimprovero dell’ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi, significa motivarlo all’osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.
Piuttosto che sancire un generico dovere di vigilanza e di controllo dell’ente sulla falsariga di quanto disposto dalla delega (con rischio che la prassi ne operasse il totale svuotamento, indulgendo a criteri ispirati al versari in re illicita), si è preferito allora riempire tale dovere di specifici contenuti: a tale scopo, un modello assai utile è stato fornito dal sistema dei compliance programs da tempo funzionante negli Stati Uniti.
All’ente viene in pratica richiesta l’adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.
Requisito indispensabile perché dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l’effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità.”
Rassegna di giurisprudenza
Soggetti in posizione apicale
Il legislatore delegato ha consapevolmente fatto ricorso ad una formula elastica quale quella di “soggetto in posizione apicale” di cui all’art. 5, comma 1, stante la obiettiva impossibilità di ricorrere ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, in ragione della eterogeneità degli enti destinatari della responsabilità amministrativa da reato e, quindi, delle situazioni di riferimento (quanto a natura giuridica, a dimensioni ed a tipologia di attività esercitata).
La attribuzione della qualifica di soggetto in posizione apicale postula, peraltro, ai sensi del citato art. 5 comma 1, l’esercizio di funzioni di gestione e di controllo, ma non soltanto con riferimento all’intero ente, bensì anche con riferimento ad una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” (Sez. 5, 38243/2018).
La nozione di soggetto apicale di un ente viene definita dall’esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l’esercizio di fatto per essere rilevante deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull’ente.
In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell’ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell’ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell’ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all’esterno e alla ricezione della volontà dell’ente in relazione agli atti negoziali (Tribunale Milano, Sez. 11, 26 giugno 2008).
Deve essere assolto l’ente cui è stata contestata una violazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 allorché il reato sia stato commesso da soggetto che, pur operando per l’ente medesimo, non riveste una delle qualità previste dall’art. 5 comma 1, lettere a) e b) (Tribunale di Pavia, sentenza 719/2018).
Criteri di imputazione della responsabilità
In materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento,secondo la giurisprudenza tradizionale, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 all'«interesse» o al «vantaggio», sono: alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito; da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento (SU, 38343/2014). Successive decisioni hanno precisato che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Sez. 4, 38363/2018). Altra pronuncia ha osservato che la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi (Sez. 4, 24697/2016). Una ulteriore decisione, ancora, ha rilevato che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (Sez. 4, 12149/2021). Sviluppando queste indicazioni, sembra ragionevole affermare che il criterio di imputazione del «vantaggio» può sussistere anche in relazione ad una singola condotta, quando il «vantaggio» è oggettivamente apprezzabile ed eziologicamente collegato a questa, e la medesima integra la realizzazione di una delle fattispecie di reato previste dal D.LGS. 231/2001 ed è riferibile ad una persona agente per conto dell'ente a norma dell'art. 5. Invero, si può rilevare che: -) il «vantaggio» deve discendere dalla commissione del reato, in quanto, a norma dell'art. 5, comma 1, «[I]'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», ovviamente se rientranti nell'elenco di quelli specificamente previsti come idonei a fondare la responsabilità amministrativa ; la responsabilità dell'ente è ricollegata al singolo reato, come si desume dal dato testuale di numerose disposizioni del sistema di cui al D. LGS. 231/2001, quali, ad esempio, l'art. 6, comma 1, e l'art. 7, comma 1; -) non vi sono preclusioni normative od ontologiche di carattere generale alla possibilità di individuare un «vantaggio» per l'ente che derivi da un singolo reato tra quelli espressamente previsti dal D. LGS. 231/2001, sempre che lo stesso sia oggettivamente apprezzabile (Sez. 3, 20559/2022).
I criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento contenuto nell’art. 5 (interesse o vantaggio dell’ente), sono riferibili alla condotta e non all’evento e, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito (SU, 38343/2014, richiamata da Sez. 4, 53285/2017).
Il D. Lgs. 231/2001, consapevolmente rifiutando un criterio imputativo fondato sulla responsabilità “di rimbalzo” dell’ente rispetto a quella della persona fisica, ha previsto che l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincida con il reato, ma costituisca “qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende” (Sez. 6, 2251/2011; Sez. 6, 28299/2016).
In tale prospettiva interpretativa, accolta anche dalla Consulta (Corte costituzionale, sentenza 218/2014), il reato che viene realizzato dai soggetti apicali dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.
In ragione del carattere articolato e composito di tale fattispecie ascrittiva, nel processo nei confronti dell’ente la commissione del delitto presupposto dovrà essere verificata dal giudice di merito alla stregua della integrale contestazione dell’illecito dipendente da reato formulata nei confronti dell’ente e, pertanto, indipendentemente dalle legittime scelte processuali degli imputati che possano aver precluso la celebrazione del simultaneus processus nei confronti dei responsabili del reato e dell’ente per l’illecito ad esso collegato.
La separazione delle posizioni di alcuni degli imputati originari per effetto della scelta di riti alternativi non incide, infatti, in alcun modo sulla originaria contestazione formulata nei confronti dell’ente, né tanto meno riduce l’ambito della cognizione giudiziale (Sez. 6, 49056/2017).
L’art. 5 individua i criteri di imputazione oggettiva dell’ente nel fatto che i reati presupposti siano commessi nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell’ente e da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati.
Detta disposizione di legge pone il problema della compatibilità tra fattispecie di reato caratterizzate dalla non volontarietà dell’evento (i delitti colposi di evento) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell’ente, nel cui «interesse o vantaggio» quei reati devono essere stati commessi.
Ma è indubbio che diversi sono i presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell’ente e della responsabilità penale della persona fisica, legale rappresentante dell’ente (Sez. 4, 33629/2016).
Fattispecie colpose
L’art. 5 pone il problema della compatibilità tra fattispecie di reato caratterizzate dalla non volontarietà dell’evento (i delitti colposi di evento) e il finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell’ente, nel cui interesse o vantaggio quei reati devono essere stati commessi.
Le Sezioni unite nella decisione Thyssen Krupp (SU, 38343/2014), dopo aver rilevato che l’introduzione della responsabilità dell’ente con il D. Lgs. 231/2001 ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo ed ha alimentato una letteratura ormai vastissima; e che non meno rilevante e significativo appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare l’applicazione della nuova normativa – si sono soffermate sulla natura del nuovo sistema sanzionatorio e sui profili di legittimità costituzionale dello stesso per poi affermare, quanto al criterio di imputazione oggettiva, che: “L’art. 5 detta la regola d’imputazione oggettiva dei reati all’ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. (...)
Secondo l’impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo, i due criteri d’imputazione dell’interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione.
Si ritiene che il criterio dell’interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile a priori, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”.
La tesi dualistica trova accoglimento anche in giurisprudenza (Sez. 2, 3615/2006, Sez. 5, 10265/2014; Sez. 6, 24559/2013), quanto al fatto che l’art. 25-septies ha segnato l’ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati costituenti presupposto della responsabilità degli enti, senza tuttavia modificare il criterio d’imputazione oggettiva, per adattarlo alla diversa struttura di tale categoria di illeciti, che è insorto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell’evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all’idea di interesse.
D’altra parte, nei reati colposi di evento sembra ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l’evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell’ente. Tale singolare situazione ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile. Tali dubbi e le estreme conseguenze che se ne desumono sono infondati.
Essi condurrebbero alla radicale caducazione di un’innovazione normativa di grande rilievo, successivamente confermata dal D. Lgs. 121/2011, col quale è stato introdotto nella disciplina legale l’art. 25-undecies che ha esteso la responsabilità dell’ente a diversi reati ambientali. Il problema prospettato deve essere allora risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l’interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l’unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.
Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che, coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell’ordinamento penale.
Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente».
Successivamente alla predetta sentenza delle Sezioni unite, la Corte di cassazione (Sez. 4, 31003/2015) ha riaffermato il principio in detta sentenza affermato (secondo il quale, in materia di responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ex art. 25-septies, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale), precisando che nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi.
Sviluppando questo ordine di considerazioni, occorre qui ribadire che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.
È questa l’unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla ratio dell’inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell’elenco dei reati fondanti la responsabilità dell’ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega: indubbiamente, non rispondono all’interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l’ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro.
I termini “interesse” e “vantaggio” esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: ciò emerge dall’uso della congiunzione “o” da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico, dalla norma di cui all’art. 12, che al comma 1 lett. a) prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha commesso il reato nell’interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio.
Ne consegue che (Sez. 2, 3615/2006) il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e, dunque, una valutazione ex post).
Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta prevista dall’art. 5 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo.
Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).
Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi.
Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l’infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.
Tale accertamento, nel caso di specie, risulta essere stato compiuto dai giudici di entrambi i gradi di merito che hanno ritenuto il vantaggio economico indiretto, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti, che la società ha tratto dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione di infortuni sul lavoro (mancata nomina del RSSP, omessa valutazione del rischio specifico, messa in sicurezza del luogo dì lavoro, mancata formazione professionale dei lavoratori addetti ecc.) (la ricostruzione sistematica si deve a Sez. 4, 16173/2018).
Nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta prevista dall’art. 5 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo.
Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).
Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi.
Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l’infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio, risparmiando i costi necessari all’acquisto di un’attrezzatura di lavoro più moderna ovvero all’adeguamento e messa a norma di un’attrezzatura vetusta (Sez. 4, 2544/2016).
Questioni sulla causalità (con particolare riferimento alla colpa)
…i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza Franzese (SU, 30328/2002)
In linea di principio, l’ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità per cui il nesso di condizionamento è escluso solo se, eliminando dalla somma degli antecedenti la condotta umana, si constata che l’evento si sarebbe verificato comunque; nei reati omissivi impropri il meccanismo controfattuale viene posto in opera immaginando la condotta mancata e verificando se la sua adozione avrebbe impedito la produzione dell’evento.
Nei reati omissivi, dal punto di vista naturalistico, si è in presenza di un nulla, di un non facere. La condotta doverosa che avrebbe potuto in ipotesi impedire l’evento deve essere rigorosamente descritta, definita con un atto immaginativo, ipotetico, fondato precipuamente su ciò che accade solitamente in situazioni consimili, ma considerando anche le specificità del caso concreto. Alla stregua di tale base ricostruttiva occorre determinare se l’azione doverosa avrebbe avuto concrete chances di salvare il bene protetto o di annullare il rischio (SU, 38343/2014).
Rivelatosi inadeguato un metodo di indagine fondato su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, si è detto che il giudice deve confrontare, avendo chiara l’irripetibilità di ciascun caso concreto, le generalizzazioni approssimate ed incerte, che a volte sono necessariamente connesse all’indagine causale, con le prove disponibili; ciò al fine di verificare, altrettanto concretamente, se in quello specifico caso esse possano costituire un’attendibile chiave di spiegazione dell’evento o se, invece, l’impianto probatorio mostri elementi che pongono in crisi la spiegazione probabile.
Si deve adottare, dunque, un metodo induttivo che tragga spunto dal fatto storico nel suo concreto verificarsi e dalla più probabile ricostruzione di esso secondo lo schema argomentativo dell’abduzione.
La probabilità logica sulla quale si viene a fondare l’accertamento del nesso di condizionamento non riguarda la legge esplicativa utilizzata, bensì i profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all’evidenza disponibile ed alle circostanze del caso concreto.
Questo è un passaggio fondamentale della nota sentenza Franzese (SU, 30328/2002), che, per evitare fraintendimenti, è meglio definire in termini di «forte corroborazione dell’ipotesi». Il modello normativo del procedimento logico di cui si parla si trova nella sequenza del ragionamento dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192, comma 2, CPP, dall’art. 191, comma 1, CPP per quanto attiene alla valutazione della prova in generale e dall’art. 546, comma 1 lett. e), CPP per quanto attiene alla valutazione di quelle che possiamo chiamare le «falsificazioni», ossia le evidenze che devono essere vagliate per escludere che vi siano risultanze istruttorie che mettono in crisi l’ipotesi stessa.
Ma bisogna prestare attenzione al significato del termine induzione nella scienza giuridica; l’induzione può, infatti, fornire anche la spiegazione causale retrospettiva di un accadimento e la sentenza Franzese ne parla in termini di «copiosa caratterizzazione del fatto storico nel suo concreto verificarsi».
Si tratta di una valutazione, ossia di un apprezzamento essenzialmente discrezionale che il giudice compie in sede di decisione, in base al grado di conferma che le prove acquisite conferiscono all’ipotesi sul fatto. Essa sfugge ad ogni rigida determinazione quantitativa: si tratta del momento principale in cui trova manifestazione il prudente apprezzamento o il libero convincimento del giudice.
Né la deduzione né l’induzione producono leggi, ma semplicemente ne traggono le conseguenze e le generalizzano. L’unico argomento che produce informazione è l’abduzione. Appurato il metodo d’indagine, occorre chiarire come si procede nel processo all’accertamento del nesso di condizionamento.
Lungo l’itinerario che conduce dal probabilismo dello scenario causale (la causalità generale) alla certezza del nesso causale nel caso storico si colloca infatti un tema impegnativo, quello dei modelli di ragionamento probatorio. È in primo luogo essenziale esser certi che il coefficiente probabilistico esprima effettivamente una relazione causale.
Appurato in termini generali il rapporto causa-effetto sulla base di un coefficiente probabilistico, le informazioni generalizzanti dovranno confrontarsi in chiave congetturale con emergenze di carattere specifico. Infatti, la causalità cui si interessa il diritto penale è sempre quella di eventi singoli. Le informazioni causali possono essere probabilistiche; ma non può esserlo il giudizio finale inerente al caso oggetto del giudizio, che deve attingere il livello della ragionevole certezza.
D’altra parte, in presenza di una generalizzazione probabilistica sicuramente causale il coefficiente probabilistico non è sempre importante: ciò che è veramente cruciale è che non sussista una diversa, or plausibile ipotesi eziologica. Il cuore problematico della causalità è sempre quello della pluralità delle cause. informazioni causali possono essere probabilistiche; ma non può esserlo il giudizio finale inerente al caso oggetto del giudizio, che deve attingere il livello della ragionevole certezza.
D’altra parte, in presenza di una generalizzazione probabilistica sicuramente causale il coefficiente probabilistico non è sempre importante: ciò che è veramente cruciale è che non sussista una diversa, or plausibile ipotesi eziologica. Il cuore problematico della causalità è sempre quello della pluralità delle cause.
La più recente giurisprudenza delle Sezioni unite ha chiarito la distinzione tra indagine esplicativa ed indagine predittiva; si tratta di svolgere un ragionamento predittivo, anche se rivolto al passato, quando il giudice deve rispondere alla domanda sulla evitabilità di un evento.
Nella prima, si possono utilizzare generalizzazioni probabilistiche purchè conducano ad una spiegazione dei fatti non insidiata da alternative ipotesi causali; nella seconda, invece, il coefficiente probabilistico che contrassegna ciascuna generalizzazione inerente a casi simili assume maggiore peso ai fini del giudizio prognostico richiesto al giudice.
Pare corretto affermare che, nell’ambito di un’inferenza di tipo deduttivo, dal generale al particolare, è di essenziale rilievo il grado di certezza o di probabilità della premessa maggiore, che si trasmette tal quale alla conclusione del ragionamento. Il problema davvero cruciale è, tuttavia, che il ragionamento causale, nell’ambito delle scienze storiche, non è quasi mai di tipo deduttivo; e che in realtà i ragionamenti causali sono di due ben distinte categorie. Da un lato abbiamo i ragionamenti esplicativi, che guardano al passato.
Di fronte ad un accadimento ci si occupa di spiegarne le ragioni, di individuare i fattori che lo hanno generato. Lo storico e l’investigatore sono professionisti che regolarmente compiono questo genere di ragionamenti. Il giudice, a sua volta, sviluppa un ragionamento esplicativo quando si chiede quali siano state le ragioni dello sviluppo di una situazione che ha condotto all’evento illecito oggetto del processo.
Dall’altro lato si collocano i ragionamenti predittivi, che riguardano la previsione, appunto, di eventi futuri.
Tali ragionamenti sono frequenti nell’ambito scientifico: sia in quello sperimentale che in quello applicativo. Infatti la predittività costituisce il fondamentale connotato che caratterizza una legge scientifica e tale attitudine viene quindi sperimentalmente controllata proprio producendo e controllando previsioni. D’altra parte, l’utilizzazione delle leggi scientifiche avviene in campo pratico producendo previsioni, con ragionamento deduttivo che proietta sui casi concreti le informazioni causali che la legge stessa esprime.
Tale genere di ragionamento compie, ad esempio, il medico che formula la prognosi di una malattia. Anche il giudice articola particolari previsioni quando si trova a chiedersi cosa sarebbe accaduto se un’azione fosse mancata o se, al contrario, fosse stato tenuto un comportamento richiesto dall’ordinamento: si tratta di ragionamenti controfattuali che riguardano, ad esempio, la causalità, o la cosiddetta causalità della colpa.
Occorre considerare che, assai spesso, un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori. In tale frequente situazione, le generalizzazioni che enunciano le diverse categorie di relazioni causali costituiscono solo delle ipotesi causali alternative.
Emerge, così, che il problema dell’indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità delle cause. Esso può essere plausibilmente risolto solo cercando sul terreno, cioè nell’ambito delle prove disponibili, i segni, i fatti, che solitamente si accompagnano a ciascun ipotizzabile fattore causale e la cui presenza o assenza può quindi accreditare o confutare le diverse ipotesi prospettate.
Il ragionamento probatorio è dunque di tipo ipotetico, congetturale: ciascuna ipotesi causale viene messa a confronto, in chiave critica, con le particolarità del caso concreto che potranno corroborarla o falsificarla.
Sono le contingenze concrete del fatto storico, i segni che noi vi scorgiamo, che possono in alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di selezionare una accreditata ipotesi eziologica; a meno che dai reperti fattuali tragga alimento un’alternativa, plausibile ipotesi esplicativa. L’affidabilità di un assunto è temprata, come detto, non solo e non tanto dalle conferme che esso riceve, quanto dalla ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsifichino (SU, 38343/2014).
Nel caso dell’omissione la condotta rilevante per il diritto, cioè la mancata condotta impeditiva, non essendo né reale né certa, non può far parte della spiegazione dell’evento, ma risulta anzi bisognosa a sua volta di essere spiegata cioè descritta. All’interprete incombe quindi l’onere di ricostruire dettagliatamente, descrivendola, l’azione impeditiva, di cui vanno accertate le concrete chances di salvezza del bene o di annullamento del rischio.
Non si ha allora più una prognosi postuma (che essendo appunto postuma non è affatto una prognosi ma una ricostruzione del passato) bensì una prognosi in senso proprio. Così nell’omissione la spiegazione ha struttura, e non solo fonte, probabilistica, trasformandosi invero in una prognosi.
Tale dimensione probabilistica apre la strada ad una possibile valorizzazione del paradigma della diminuzione del rischio che, in astratto, potrebbe sostituire, almeno per la fattispecie omissiva, la formula condizionalistica: il paradigma non spiegherebbe più l’evento, che assurgerebbe al ruolo di mera condizione di punibilità, ma prognosticherebbe il rischio estrinsecato dalla condotta che costituirebbe l’unico elemento tipizzante della fattispecie omissiva; ove non si voglia abbandonare il paradigma condizionalistico, esso va comunque integrato con elementi prognostici resi indispensabili dalle caratteristiche del controfattuale omissivo (questa ricostruzione sistematica si deve a Sez. 4, 30577/2016).
…la concausa derivante dalla condotta abnorme o negligente del lavoratore
Delicati problemi pone il principio espresso dall’art. 41, comma 2, CP Le discussioni sulla causalità giuridica si sono da sempre incentrate sulla discussa formula dell’art. 41 capoverso, secondo cui le cause (cioè le condizioni) sopravvenute escludono la rilevanza causale delle condizioni preesistenti quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento.
L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, ha per lo più ritenuto che l’unico modo per conferire un senso alla formula è quello di ritenere che si parli di cause sopravvenute che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, comma 1, e 41, comma 1, CP.
Si ritiene, quindi, che la norma intenda esercitare una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista normativo, la spiegazione dell’imputazione causale: il codice accoglie la teoria della condicio sine qua non ma vi apporta limitazioni rese necessarie dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’imputazione del fatto, per effetto della eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale (Sez. 4, 21588/2007).
Anche l’illecito comportamento altrui soggiace a tale disciplina. Se ne desume il principio per cui, in tema di rapporto di causalità, ai sensi dell’art. 41, comma 3, CP, il nesso di causalità non resta escluso dal fatto altrui, cioè quando l’evento è dovuto anche all’imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch’esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, 31679/2010), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale.
La norma dettata dall’art. 41, comma 2, CP pone, in altre parole, un limite all’imputazione di un evento ad una determinata condotta umana tutte le volte in cui si sia accertata la presenza di una causa, appartenente ad una serie causale completamente autonoma ovvero inseritasi nella serie causale dipendente dalla condotta dell’imputato e purtuttavia dotata di forza preponderante, dirimente nella determinazione dell’evento.
Il tema dell’interruzione del nesso causale ricorre con insistenza proprio nell’ambito di processi inerenti ad infortuni sul lavoro in ragione della pluralità delle condotte dei soggetti che concorrono alla gestione del rischio lavorativo, non ultima la condotta dello stesso lavoratore.
Si sono, pertanto, da un lato, individuate le varie figure di «garanti», correlandole al rischio da ciascuno gestito, al fine di separare le responsabilità (SU, 38343/2014; Sez. 4, 33329/2015); d’altro canto, si è cercato di enucleare un criterio di valutazione della condotta del lavoratore idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra il comportamento datoriale e l’infortunio.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, va considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
La condotta colposa del lavoratore era stata, in passato, ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell’imprenditore, dei dirigenti e dei preposti in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro al quale egli era addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche (Sez. 4, 1484/1990).
In alcune sentenze il principio è stato ribadito, e si è altresì sottolineato che la condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione o, pur rientrandovi, deve consistere in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, tali non essendo i comportamenti tipici del lavoratore abituato al lavoro di routine (Sez. 4, 40164/2004); in altre si è sostenuto che l’inopinabilità può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall’estraneità alle mansioni attribuite (Sez. 4, 12115/1999) o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore (Sez. 4, 2172/1986).
Se, dunque, da un lato, è stato posto l’accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l’inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.
In sintesi, si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed aver adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, 22044/2012).
Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, 4114/2011).
A monte di tali considerazioni si può individuare la differente funzione degli obblighi del datore di lavoro, ma anche del lavoratore, in relazione al rischio lavorativo. La formazione dei lavoratori è, infatti, funzionale a consentire loro di percepire il rischio, laddove il datore di lavoro è previamente tenuto a valutarlo onde approntare le misure prevenzionistiche (Sez. 4, 8883/2016) (questa ricostruzione sistematica si deve a Sez. 2, 30557/2016).
In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale” (Sez. 4, 22249/2014).
Sempre con riferimento al concetto di “atto abnorme”, si è pure precisato che tale non può considerarsi il compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, pure inutile e imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo.
L’abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia.
Sul punto, si è peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi dall’avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del “comportamento abnorme”, serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano portate alla luce circostanze peculiari – interne o esterne al processo di lavoro – che connotano la condotta dell’infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso.
Tale comportamento “...è “interruttivo” (per restare al lessico tradizionale) non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare” (Sez. 4, 49821/2012 (la ricostruzione complessiva si deve a Sez. 4, 28557/2016).
In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, CP), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, allorquando appunto la condotta sia stata posta in essere nell’ambito dell’attività lavorativa e delle mansioni demandate (Sez. 4, 31003/2015).
La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
Ciò perché si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (Sez. 4, 31003/2015).
… il rischio
Il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, in questo caso anche committente, l’obbligo di predisporre il DVR derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all’interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell’opera complessa, l’obbligo di collaborare all’attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall’interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l’infortunio.
Il presupposto dell’obbligo del committente di neutralizzare i rischi interferenziali in caso di appalto cosiddetto endoaziendale si rinviene nell’art. 7, comma 3, D. Lgs. 626/94, che è stato modificato ponendo espressamente a carico del datore di lavoro committente l’obbligo di stilare il DUVRI, con riferimento alle attività che si svolgono all’interno della sua azienda, indipendentemente dal fatto che vi siano taluni rischi da interferenze che possano riguardare esclusivamente i dipendenti dell’appaltatore ovvero i lavoratori autonomi presenti nell’ambiente di lavoro e non anche i lavoratori dipendenti del committente.
Si tratta di una regola evidentemente finalizzata ad individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese.
Tale obbligo deve intendersi, poi, esclusivamente chiarito con l’entrata in vigore dell’art. 26, comma 1, TUSL, in base al quale si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4, 14167/2015). Correlato a questa previsione normativa è l’obbligo del giudice di merito di chiarire, preliminarmente, se una determinata attività abbia dato luogo ad un rischio interferenziale.
Si tratta, in altre parole, di analizzare se sussista il rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un’opera unitaria (Sez. 4, 14167/2015), ovvero se il giudizio si debba limitare a verificare il tema della compiutezza e della adeguatezza delle misure previste nel DVR (Sez. 4, 5420/2012).
…i garanti e le posizioni di garanzia
La vigente tutela penale dell’integrità psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonchè su un modello «collaborativo» di gestione del rischio da attività lavorativa.
Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti, anche dotati di specifiche professionalità, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all’esercizio dell’attività d’impresa.
Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l’entrata in vigore dei decreti d’ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto.
Ne deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell’evento infortunistico, ricomprendendo nell’ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. È evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del DVR e di nomina del RSPP da parte del datore di lavoro.
Quanto all’individuazione delle diverse posizioni di garanzia nell’ambito dell’amministrazione di un ente, giova richiamare testualmente le chiare indicazioni delle Sezioni unite (SU, 38343/2014, Thyssen Krupp).
La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro.
Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli.
Il dirigente, dunque, nell’ambito del suo elevato ruolo nell’organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell’assicurare l’osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell’attuazione degli adempimenti che l’ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente.
Ciò che rileva, quindi, non è solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta. Infine, il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico.
Per ambedue le ultime figure occorre tener conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; dall’altro, del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.
Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni.
Ed è ben possibile che in un’organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione, sicché egli risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti (Sez. 4, 9491/2013).
Nell’ambito dello stesso organismo può, dunque, riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità fa sì che l’individuazione della responsabilità penale passi, non di rado, attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione.
Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Va richiamato, poi, il ruolo del RSPP. La giurisprudenza di legittimità ammette la responsabilità anche in capo a questa figura, qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro sia frutto dell’omissione colposa di un suo compito professionale.
Tale figura istituzionale del sistema prevenzionistico, insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. TUSL, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell’organizzazione; ed ha rilevanti compiti, che consistono nell’individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive conseguenti a tale individuazione.
Il RSPP svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è privo di autonomia decisionale: esso, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze.
Sebbene il RSPP non sia destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente e svolga un ruolo non operativo ma di mera consulenza, egli è l’anello di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro, per cui talune sue omissioni possono rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Il caso più eloquente si verifica allorché il RSPP manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. La responsabilità di tale figura è stata, del resto, ammessa in diverse pronunce (Sez. 4, 49821/2012).
Il RSPP può, dunque, assumere il ruolo di garante in relazione all’obbligo di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte esiziali per la sicurezza.
Tuttavia, i compiti di consulenza spettanti a tale figura professionale non possono estendersi sino ad includervi la vigilanza sull’effettivo svolgimento delle attività di formazione e di informazione dei lavoratori, a meno che non vi sia espressa delega di funzioni datoriali in tal senso. L’obbligo di vigilanza sull’effettivo svolgimento dell’attività di formazione/informazione dei lavoratori è, infatti, strettamente inerente all’osservanza della normativa antinfortunistica che la legge pone a carico di soggetti diversi dal RSPP.
Dalla normativa di settore (art. 31, commi 2 e 5, TUSL), emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale.
Essi svolgono compiti di consulenza ed i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (Sez. F, 32357/2010). Ciò non esclude che anche al RSPP possano essere ascritte responsabilità in materia, ma i casi che hanno comportato l’affermazione di responsabilità di tale figura professionale riguardano, per lo più, l’omessa individuazione di un rischio o l’omessa segnalazione di una situazione pericolosa la cui conoscenza avrebbe messo il datore di lavoro nella condizione di evitare l’evento (questa ricostruzione sistematica si deve a Sez. 2, 30557/2016).
Concetti di interesse e vantaggio
Imprescindibile punto di partenza per la individuazione delle nozioni di "interesse" e di "vantaggio" per l'ente nell'accezione di cui all'art. 5 è la nota pronunzia delle Sezioni unite (SU, 38343/2014), secondo cui, rispettivamente, «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 all' "interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito» e «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 all' "interesse o al vantaggio", devono essere riferiti alla condotta e non all'evento». "Interesse" e "vantaggio", dunque, non costituenti un'endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato. Con l'ulteriore precisazione che il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post (così Sez. 4, 31210/2016). Sulla scia della richiamata pronunzia a Sezioni Unite, si è ulteriormente puntualizzato che ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, 2544/2016) e, con più approfondita analisi e secondo progressive puntualizzazioni, che «[...] il requisito dell' "interesse" dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un con tenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (così, efficacemente, Sez. 4, 31210/2016). Si è, inoltre, affermato che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» e «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all' interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare "ex ante", e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato» (Sez. 4, 38363/2018). Ciò detto, va ulteriormente precisato che, con specifico riferimento ai «reati colposi d'evento [, ...quali, ad esempio, le lesioni colpose e gli omicidi colposi, si è condivisibilmente ritenuto che il finalismo della condotta prevista dall'art. 5 è compatibile con la non volontari età dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo. Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio» (Sez. 4, 16713/2018). Venendo a "calare nel concreto" i richiamati principi, si è, dunque, ritenuto che «In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività» (Sez. 4, 24697/2016) ed anche che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione» (Sez. 4, 16598/2019). Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 5, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (Sez. 4, 3731/2020).
Mentre il criterio di interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, e cioè al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, quello del vantaggio assume una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Inoltre, con riferimento specificamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, la nozione di interesse/vantaggio è stata letta, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale, precisandosi che nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione, sub specie, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi. Si è quindi ribadito, sempre con riferimento ai predetti reati, che «ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento, morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta "finalisticamente orientata a risparmiare sui 'costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. I principi appena ricordati ben possono adattarsi dunque anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell'art. 25-undecies, nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dall'art.137 D. Lgs. 152/2006 e, oggi, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva. Non va trascurato, del resto, che il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 3, 3157/2020).
Il richiamo normativo a “interesse” e “vantaggio” esprime concetti giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la responsabilità dell’ente, come reso palese dall’uso della congiunzione “o” da parte del legislatore nell’art. 5, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall’art. 12, comma 1, lett. a), laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha commesso il reato “nell’interesse proprio o di terzi” e “l’ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (Sez. 4, 2544/2016).
Con l’ulteriore precisazione che il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post.
Si è poi, condivisibilmente precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell’ “interesse” dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento colposo, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).
Ricorre, invece, il requisito del “vantaggio” per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
Non si è mancato di precisare che la sussistenza dell’interesse o vantaggio per l’ente vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico, giacché, indubbiamente, non rispondono all’interesse dell’ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche.
Più precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, nonché, infine alla predisposizione di schemi fraudolenti fiscali.
Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo (Sez. 4, 31210/2016).
In tema di responsabilità degli enti, si è riconosciuto l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, laddove si configura il vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (Sez. 4, 24697/2016, in una fattispecie in cui la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi e Sez. 4, 2544/2016).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricollegato la responsabilità amministrativa dell’ente alla inidoneità del DVR predisposto e alla inadeguatezza dell’attività di formazione e informazione del lavoratore, entrambi causa dell’infortunio, laddove, con riferimento al vantaggio/interesse dell’ente, hanno evidenziato l’incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno.
Trattasi di motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria, allineata ai principi di diritto sopra richiamati e sottratta pertanto al sindacato di questa Corte, incombendo, in ogni caso, sull’ente l’onere - con effetti liberatori - di dimostrare l’idoneità dei MOG adottati a prevenire reati della specie di quello verificatosi (SU, 38343/2014) (la riassunzione si deve a Sez. 4, 53285/2017).
I criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 all’interesse o al vantaggio, evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi. L’interesse va inteso come proiezione finalistica dell’azione da valutarsi ex ante; il vantaggio va, invece, apprezzato come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo, da valutarsi ex post (Sez. 2, 29512/2015).
La mancata previsione nel DVR della possibilità di verificazione del fatto reato colposo e il risparmio di costi cha da tale omissione è derivato sono elementi sufficienti per l’imputazione all’ente della responsabilità per illecito amministrativo ex art. 5 (Sez. 4, 29731/2017).
L’art. 5, comma 2 prevede che l’ente non risponde se il soggetto che abbia un rapporto qualificato, anche in via di fatto con l’ente, abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto in tal caso la commissione del delitto presupposto non è riconducibile neppure parzialmente all’interesse dell’ente e si determina la rottura del rapporto di immedesimazione organica tra ente e persona fisica (Sez. 6, 36083/2009, richiamata da Sez. 5, 38243/2018).
La compresenza di profili di interesse degli autori dei delitti presupposti (nella specie connessi alla previsione dell’ottenimento di premi per gli incrementi di fatturato raggiunti) non giustifica l’applicazione del limite negativo alla insorgenza della responsabilità da reato dell’ente di cui all’art. 5, comma 2, in quanto è ravvisabile pur sempre una situazione di interesse congiunto o misto e non già di interesse esclusivo, proprio o di terzi, dell’autore del delitto presupposto.
Sussiste, del resto, la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto (Sez. 6, 24559/2013).
Gli artt. 12, comma 1 e 13 che, rispettivamente, prevedono una diminuzione delle sanzioni pecuniarie e l’inapplicabilità di quelle interdittive nell’ipotesi in cui il reato presupposto venga commesso nel prevalente interesse del suo autore o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio ovvero un vantaggio minimo, confermano che, nel sistema delineato dal legislatore delegato, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell’interesse concorrente di una pluralità di soggetti e può, pertanto, essere un interesse “misto” (Sez. 5, 38243/2018).
Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell’ente, l’interesse dell’autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l’illecito anche quando l’agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell’ente (Sez. 5, 10265/2014).
Applicazione di sanzioni pecuniarie e responsabilità degli enti
Con il D. Lgs. 37/2016, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Decisione quadro 2005/214/GAI, con la quale gli Stati membri dell’UE hanno fissato –disciplinandone l’operatività – il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie, quale ulteriore strumento di cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, testualmente “al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate” (v. il Considerando n. 2 della predetta Decisione quadro).
Come si evince dalla lettura della Decisione quadro e del Decreto 37/2016 che vi ha dato attuazione, il riconoscimento della decisione straniera – poggiando sul reciproco affidamento fra gli ordinamenti dei Paesi membri – non è subordinato alla condizione che l’ordinamento processuale straniero e quello italiano siano del tutto simili o assimilabili e che la decisione cui sarà data esecuzione in Italia sia stata resa all’esito di un giudizio disciplinato da regole procedurali sovrapponibili a quelle dello Stato membro di esecuzione.
Proprio per prevenire possibili ostacoli di natura processuale derivanti dalle disomogeneità nella previsione delle autorità competenti ad applicare le diverse pene pecuniarie, il legislatore comunitario ha, inoltre, espressamente previsto che possano essere riconosciute le decisioni applicative di sanzioni pecuniarie rese tanto dall’autorità giudiziaria, quanto dall’autorità amministrativa, ed in senso conforme si è orientato il legislatore nazionale nell’art. 2 D. Lgs. 37/2016.
Secondo la disciplina tracciata dalla legislazione comunitaria e nazionale, ai fini del riconoscimento della decisione straniera, non hanno alcun rilievo eventuali errores in iudicando o in procedendo in ipotesi compiuti nel procedimento celebrato dinanzi all’autorità richiedente, né vizi dell’apparato argomentativo della decisione stessa, salvo si tratti di difetti così radicali che impediscano di effettuare il vaglio del collegio distrettuale sugli aspetti rilevanti e strumentali al riconoscimento a mente del Decreto 37/2016, ovvero ricorra uno degli specifici motivi di rifiuto previsti dalla legge.
Per un verso, la Decisione quadro prevede che non si faccia luogo al riconoscimento nel caso in cui ricorrano “elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi” (Considerando n. 5 alla Decisione quadro 2005/214/GAI); che nulla “osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione” (Considerando n. 6 della stessa Decisione quadro) e che comunque la decisione quadro “non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato” (v. art. 3 della stessa Decisione quadro e conforme art. 1 D. Lgs. 37/2016).
In conclusione, l’art. 2 D. Lgs. 37/2016 consente – in perfetta armonia con le indicazioni del legislatore comunitario – il riconoscimento delle decisioni emesse non soltanto dall’autorità giudiziaria, ma anche dall’autorità amministrativa, e dunque in caso di sanzioni pecuniarie conseguenti non solo da “reato”, ma anche da illecito amministrativo.
Costituisce pertanto aspetto del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento sub iudice che la violazione al codice della strada in oggetto costituisca, nell’ordinamento straniero, soltanto una violazione amministrativa anziché un “reato”. D’altra parte, non è revocabile in dubbio che, a prescindere dalla natura dell’illecito, l’infrazione posta a base della decisione olandese consenta il riconoscimento.
Ed invero, l’art. 10, comma 1 lett. nn) del citato Decreto, prevede espressamente - in conformità all’art. 5 della Decisione quadro 2005/214/GAI - che possa disporsi il riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione, e dunque dalla previsione quale reato, in caso di decisione applicativa di una sanzione pecuniaria per una violazione al codice della strada. Nulla rileva, pertanto, che l’omologa violazione del codice della strada (eccesso di velocità) oggetto della decisione, costituisca in Italia soltanto un illecito amministrativo.
Né, infine, può ritenersi di ostacolo al riconoscimento la circostanza che la decisione sia stata resa nei confronti di una persona giuridica, anziché di una persona fisica.
Non v’è dubbio che, nel nostro ordinamento, la “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche sia soggetta – giusta la disciplina del D. Lgs. 231/2001 – a rigorosi presupposti, là dove può derivare soltanto da una rosa tassativa di reati (quelli previsti dagli artt. 24 e seguenti dello stesso decreto) e richiede l’esistenza di specifiche condizioni e criteri di imputazione della responsabilità all’ente (puntualmente definiti dagli artt. 5 - 7 dello stesso decreto).
Nondimeno, tale disciplina non costituisce impedimento normativo al riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica che sia stata resa dall’autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro in conformità alla Decisione quadro 2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nell’ambito della cooperazione giudiziaria fra gli Stati dell’UE.
Come si è già notato, il legislatore comunitario e, di conseguenza, il legislatore nazionale – entrambi intervenuti dopo l’entrata in vigore del Decreto 231 – hanno espressamente previsto che possano essere oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative di una sanzione pecuniaria nei confronti di una “persona giuridica”. In termini inequivocabili, l’art. 9, comma 3, della Decisione quadro dispone che “La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”, di tal che – a maggior ragione – la sanzione può essere eseguita quando l’ordinamento (come appunto il nostro) già preveda detta responsabilità, sia pure formalmente denominata quale “amministrativa” e soggetta a rigorosi criteri di operatività.
Ne discende che il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una società è subordinato alle sole condizioni previste dal D. Lgs. 37/2016, e, dunque, prescinde dai presupposti e dai limiti di cui al D. Lgs. 231/2001 (Sez. 6, 22334/2018).