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Art. 27-bis

[La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.]

 Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.

 Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

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