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Art. 27

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’articolo 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente si applica il termine di durata determinato nell’articolo 25.

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