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Art. 62

1.  I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a)  titolo dell’opera riprodotta;

b)  nome dell’autore;

c)  nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso;

d)  data della fabbricazione.

Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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