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Art. 61

1.  L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

a)  di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b)  di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata;

c)  di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.

2.  La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3.  Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d’autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Articolo modificato dagli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, dall'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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