Bancarotta fraudolenta patrimoniale: è richiesta l’offesa alle aspettative dei creditori

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: è richiesta l’offesa alle aspettative dei creditori
La Cass. pen., Sez. V, con la sentenza n. 23155/2025, si è pronunciata sulla natura giuridica del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, specificando che tale natura giuridica «si riverbera anche sulla configurazione dell’elemento psicologico».
In particolare, la Corte ha affermato che la fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto, per cui è necessario, anzitutto, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell’impresa e un pericolo effettivo per la conservazione del patrimonio, da accertarsi attraverso un giudizio prognostico ex ante in concreto.
Il giudice, quindi, è sempre tenuto a verificare l’effettiva offesa alla massa dei creditori, costituita dalla concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa – garanzia dei creditori.
Tuttavia, in ossequio al principio di offensività e considerata la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta patrimoniale, la fattispecie incriminatrice non è integrata con il mero impoverimento dell’asse patrimoniale dell’impresa, ma quando il vulnus all’integrità di garanzia dei creditori è idoneo a danneggiare le loro aspettative.
L’offesa, in definitiva, riguarda il danno arrecato all’attesa dei creditori conseguente al concreto impoverimento dell’asse patrimoniale dell’impresa.
Quanto all’elemento psicologico, secondo la Corte esso risente della ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta come reato di pericolo concreto.
Segnatamente, secondo la Sezione V, la bancarotta fraudolenta richiede il dolo generico, «per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte».