Bancarotta - Tribunale di Bologna: il trasferimento ingiustificato di risorse finanziare tra società dello stesso gruppo che abbia causato il dissesto di una di queste integra il reato di bancarotta fraudolenta
Il Tribunale di Bologna ha stabilito che, in tema di trasferimento di risorse infragruppo, è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta in capo ai membri del consiglio di amministrazione di una società fallita qualora la stessa sia stata depauperata a seguito di finanziamenti infragruppo non adeguatamente garantiti.
Il caso in esame
Con la sentenza in esame il Tribunale di Bologna ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di due soggetti, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società, poi fallita, e di società da quest’ultima controllate, per aver posto in essere atti di disposizione di beni o comunque di trasferimento di risorse finanziarie, avvenuti senza una adeguata contropartita (i c.d. vantaggi compensativi), dalle casse della capogruppo alle controllate, con conseguente lesione degli interessi patrimoniali dei creditori della società impoverita da tali operazioni.
Il curatore della società fallita aveva individuato tra le cause del dissesto il “costante e sostanzioso stillicidio di risorse finanziarie” fuoriuscite dalle casse della capogruppo per sostenere le sue controllate e mai rientrate nel patrimonio della prima.
Secondo la Pubblica Accusa, gli imputati, pur consapevoli dello stato di decozione della holding, avevano distratto dal patrimonio della capogruppo ingenti somme di denaro al fine di versarle, a titolo di finanziamento infruttifero (in quanto sprovvisto di garanzie, privo di pattuizioni di interessi e di termini di restituzione) a talune società controllate dalla stessa fallita.
Tali finanziamenti, inoltre, non avevano prodotto risultati positivi per le società controllate, cronicamente sottocapitalizzate e incapaci per varie ragioni a produrre reddito.
Al contrario, secondo la tesi difensiva, tali esborsi si erano resi necessari per la realizzazione di taluni rilevanti progetti che avrebbero potuto produrre benefici per l’intero gruppo societario. Pertanto, nel caso di specie, non poteva ritenersi sussistente, in capo agli imputati, l’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta agli stessi ascritto, i quali potevano essere ritenuti responsabili al più di operazioni manifestamente imprudenti, punite esclusivamente ai sensi degli articoli 224 e 217 della Legge Fallimentare.
La decisione del Tribunale di Bologna
I giudici di merito hanno ritenuto le prospettazioni difensive infondate.
Respingendo la teoria dei cd. ‘vantaggi compensativi’, il Tribunale ha precisato che il trasferimento di risorse da una società a un’altra non sfugge alla condanna per bancarotta, neppure quando le due società appartengono allo stesso gruppo.
Secondo il Tribunale, le operazioni infragruppo possono non costituire una condotta distrattiva esclusivamente a precise condizioni, ovvero quando siano basate su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa.
Invero, dall’istruzione dibattimentale era emerso che le società del gruppo destinatarie degli ingenti flussi di denaro e di risorse versavano in pessime condizioni già al momento dell’erogazione, erano prive della capacità di produrre reddito e, pertanto, i finanziamenti erano stati concessi “a fondo perduto”.
Con riferimento, in particolare, all’elemento soggettivo, i giudici hanno ritenuto che, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare Sezioni Unite n. 22474/2016), dall’istruzione dibattimentale fosse emersa con assoluta certezza la cosciente volontà, in capo agli imputati, di dare al patrimonio sociale “una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte”. I membri del consiglio di amministrazione delle società del gruppo erano pienamente consapevoli delle precarie condizioni economiche della società capogruppo e delle controllate, in virtù di una serie di “indici di fraudolenza” assolutamente evidenti.
Conclusivamente, i giudici di merito hanno ritenuto non derubricabile il fatto in bancarotta semplice, come richiesto dalla difesa, dal momento che le operazioni poste in essere avevano comportato un notevole impegno economico della capogruppo in assenza di qualsivoglia prospettiva di vantaggio e di recupero del denaro trasferito, con una evidente sproporzione tra rischio e successo.
(Tribunale di Bologna - Sezione Prima Penale, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 289)