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Art. 67

1.  Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.

Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha sostituito l'intero Capo V, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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