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Art. 71-quater

1.  È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all’articolo 190.

Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha sostituito l'intero Capo V, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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