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Art. 69-sexies

1.  I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1.

2.  In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 194-bis.

3.  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

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