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Art. 69-septies

1.   Le fonti di cui all’articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:

a)  per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b)  per i libri pubblicati:

1)   il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d’autorità per gli autori;

2)   le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;

3)   il deposito legale;

4)  la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;

5)   la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);

6)   le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;

7)  le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);

8)   l’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);

Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l’interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

c)  per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

1)   l’ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

2)  gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

3)  il deposito legale;

4)  le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;

5)  le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.

d)  per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

1)  le fonti di cui alle lettere a), b) e c);

2)  le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

3)   se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.

e)   per le opere audiovisive e i fonogrammi:

1)   il deposito legale;

2)  le associazioni italiane dei produttori;

3)   le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

4)   le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

5)  le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

6)  l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;

7)  le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.

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