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Art. 30


Comunicazione al difensore di ufficio

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell’articolo 97 comma 3 del codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall’articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall’articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell’impossibilità di adempiere l’incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.

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