Art. 31
Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
1.Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
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Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
1.Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.