Art. 32
Recupero dei crediti professionali
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.