x

x

Art. 131


Deposito degli atti per l’udienza preliminare

1.Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’articolo 419 comma 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.