x

x

Art. 131-bis


Liberazione dell’imputato prosciolto

1.L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 154-bis

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.