Art. 70-ter
Nuove denominazioni
1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’art. 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.