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Art. 70-ter

Nuove denominazioni

1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.

2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’art. 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.