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Art. 69

Indipendenza

1.  Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.

2.  Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

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