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Art. 75

Segreteria

1.  Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.

2.  La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.

3.  Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.

4.  Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.

5.  La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.

6.  La segreteria è incaricata in particolare:

a)  della gestione ordinaria del comitato;

b)  della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;

c)  della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;

d)  dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;

e)  della traduzione delle informazioni rilevanti;

f)  della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;

g)  della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

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