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Collaborazione con gli inquirenti  –  RFT – Austria – Svizzera

“Kronzeugenregelung”
Paesaggio rurale
Paesaggio rurale

Collaborazione con gli inquirenti  –  RFT – Austria – Svizzera    “Kronzeugenregelung”

Abstract: Giustificano considerazione di “economia processuale” (“prozessökonomische Erwägungen”), la riduzione di pena – per reati gravi – oltre i limiti generalmente previsti dagli ordinamenti processual penali o addirittura un’”Absehen von Strafe”, con conseguenze “vanificatorie” sotto il profilo sanzionatorio, nel senso, che ci si limita al solo accertamento della responsabilità per il commesso reato?

Non viene, in tal modo, “inficiata” la “Glaubwürdigkeit” (credibilità) della giustizia o violato il principio della “tatadäquaten Bestrafung”? Sono compatibili “soluzioni” del genere con il principio: “Nemo se detegere tenetur”?  A queste domande hanno dato risposte diverse tre ordinamenti processual penali europei.

I    RFT

Per quale motivo, il legislatore della RFT (e dell’Austria), ha introdotto la cosiddetta Kronzeugenregelung?

Il concetto di “Kronzeuge” era, originariamente, proprio dell’ordinamento inglese (“to give evidence for the Crown” (deporre per la Corona, rappresentata dal PM)); indica un teste dell’accusa, che ha collaborato con gli inquirenti, in cambio di propri “vantaggi”.

Nella legislazione della RFT, la prima “applicazione” di una “Kronzeugenregelung”, si è avuta nel 1982, nell’ambito del BtMG (Legge sugli stupefacenti). Successivamente, in materia di terrorismo, criminalità organizzata, reati contro l’economia e riciclaggio.

Si tratta di reati caratterizzati dal fatto, che sono particolarmente difficoltosi da scoprire, senza il contributo di “Insiderwissen”. Reati connotati, quasi sempre, da strutture cospirative o comunque semisegrete. Proprio “zum Aufbrechen solcher Strukturen”, vengono concessi “benefici” (rilevanti) a chi collabora, volontariamente, con gli inquirenti, fornendo un contributo essenziale alle indagini.

Con il § 46 b StGB (CP), il “Gesetzgeber” della RFT, ha voluto approntare uno strumento per invogliare autori di determinati reati (o concorrenti negli stessi), anche se puniti con la pena dell’ergastolo, a collaborare con le “Strafverfolgungsbehörden” nell’accertamento dei fatti e nell’individuazione degli autori di reati gravi oppure nella prevenzione degli stessi.

Prevede il § 46 b StGB, intitolato: ”Hilfe zur Aufklärung oder Verhinderung von schweren Straftaten” (collaborazione ai fini dell’accertamento o della prevenzione di reati gravi), che:

1 se una persona, che ha commesso un reato punito con pena superiore al minimo edittale oppure con la pena dell’ergastolo:    1. ha contribuito – in modo essenziale (“wesentlich") – rivelando,  volontariamente, quanto di propria conoscenza e cosí facendo, venga scoperto un reato contemplato dal § 100 a, Abs. 2,  StPO  (CPP), connesso con un reato perpetrato dal collaboratore

oppure 2 ha informato – tempestivamente – di quanto era di propria conoscenza, una pubblica autorità, di modo che la consumazione di un reato previsto dal § 100 a, Abs. 2, StGB – reato connesso con un reato perpetrato da esso collaboratore – possa essere evitata,

il giudice è facoltizzato a ridurre la pena, infliggendo, anzichè quella prevista dell’ergastolo, la pena detentiva non inferiore a 10 anni. Ai fini della determinazione del reato punito con pena superiore al minimo edittale, si tiene conto soltanto di circostanze aggravanti previste per “besonders schwere Fälle” (casi di particolare gravità) e non di attenuanti.

Qualora la persona abbia concorso in un reato, il contributo all’accertamento del fatto, non può essere limitato alla rivelazione di quanto perpetrato da esso collaboratore, ma deve riguardare, altresí, l’operato altrui.

Anzichè ridurre la pena, il giudice ha facoltà, di procedere ad “Absehen von Strafe” (§ 60 StGB) **   se dovrebbe essere inflitta soltanto pena detentiva temporanea (“zeitige Freiheitsstrafe”) non superiore a 3 anni.

**  che si sostanzia in un mero accertamento di responsabilità, senza conseguenze sul piano sanzionatorio.

Ai fini dell’applicabilità delle disposzioni di cui sopra, il giudice (§ 46 b, Abs 2, StGB) deve – in particolare - tenere conto: della “qualità” e della quantità dei fatti rivelati nonchè della loro importanza ai fini delle indagini o della prevenzione di altro reato, del momento temporale, in cui le rivelazioni sono state fatte.

Il giudice deve inoltre valutare le circostanze sopra esposte in relazione alla gravità del reato e al grado di colpevolezza dell’autore dello stesso.

Non può procedersi a riduzione di pena o ad “Absehen von Strafe”, se il collaboratore rivela quanto di propria conoscenza soltanto in un momento successivo all’avvenuta “Eröffnung des Hauptverfahrens” (cioè quando è (già’) stato disposto il dibattimento) nei confronti del collaboratore.

È da notare, che il reato commesso dal collaboratore (indicato anche come “Kronzeuge”), non deve (a differenza di quanto previsto per la persona “accusata” dal “Kronzeugen”), essere, una “Katalogtat” elencata dal § 100 a, Abs. 2, StPO (CPP). Il legislatore ha previsto, che le dichiarazioni del “Kronzeugen”, possono essere “onorate”, se si tratta di reato punito con pena superiore al minimo edittale, vale a dire, superiore a un mese di detenzione. Al di sotto (oppure se è pervista la mera pena pecuniaria quale “Mindeststrafe”), quanto dichiarato dal collaboratore, non gli può portare alcun “vantaggio” (sotto il profilo sanzionatorio) nel senso che non è applicabile il § 46 b, StGB.

Al fine di non violare il “Bestimmtheitsgebot” (obbligo di determinatezza), il legislatore, con il § 46 b, Abs. 1, StGB, ha statuito, che il giudice può tenere conto soltanto di aggravanti previste per “besonders schwere Fälle” (casi di particolare gravità), mentre non trovano “Berücksichtigung” attenuanti (neppure quelle prevista per “minder schwere Fälle”).

Per quanto concerne il reato commesso dal “Denunzierten” (persona “accusata” dal “Kronzeugen”), deve necessariamente trattarsi di una “Katalogtat” indicata dal § 100 a, Abs. 2, StGB. Soltanto in tal caso, le dichiarazioni rese dal “Kronzeugen”, vengono ritenute “honorierfähig” e atte a costituire “Aufklärungs- oder Präventionshilfe”.

La decisione sull’esistenza o meno di una “Katalogtat”, spetta al giudice (vedasi OLG Hamburg StV 2011, 553 (554)).

L`”Aufklärungs- oder Präventionshilfe” deve avere per “oggetto“, necessariamente, un reato connesso con quello consumato dal “Kronzeugen”. Questo “Zusammenhang” è riscontrabile, per esempio, se il “Kronzeuge” ha concorso con l’”accusato” nel medesimo reato oppure ha avuto un “ruolo” (non certo marginale), nella fase preparatoria del reato oppure ha fatto parte della medesima struttura “banditesca”. Vengono in considerazione pure “gemeinsame Tatmittel, Planungen oder Organisationsmaßnahmen”. Il legislatore, usando il termine “Zusammenhang”, si è riferito, quindi, a un concetto piuttosto vasto.

Può “beneficiare” delle “Vergünstigungen” di cui al § 46 b, StGB, il “Täter” (chi ha commesso reato) nonchè ogni altra persona, che ha partecipato alla preparazione del reato, purchè renda – volontariamente – dichiarazioni, che si riferiscono al reato commesso dall’”accusato e a condizione, che queste dichiarazioni siano tali, da contribuire, in modo determinante, all’”Aufklärungserfolg” (“successo” delle indagini) relativamente a un reato compreso nel suddetto “Katalog” (§ 100 a, Abs. 2, StPO). Le dichiarazioni del “Kronzeugen” devono riguardare fatti, che si riferiscono, non soltanto al reato commesso dal “Kronzeugen” stesso (sua confessione), ma anche – e in particolar modo -  ad una delle “Katalogtaten” commessa dal “Denunzierten” (“denunciato”).

Il “Wissen des Kronzeugen” (che può anche essere “vom Hörensagen” (per sentito dire)), deve essere portato a conoscenza di un’autorità giudiziaria oppure di un’altra pubblica autorità. Non necessariamente deve essere contenuto in un verbale; può trattarsi anche semplicemente di una comunicazione scritta, destinata poi a essere inviata all’autorità giudiziaria. Deve essere “aussagekräftig” nel senso di consentire all’autorità giudiziaria una verifica circa la plausibilità di quanto riportato nel documento (ed eventualmente essere esaminato alla luce di altri indizi o elementi di prova, già sussistenti a carico del “Denunzierten” e in possesso della PG o del PM).

L’”aiuto” fornito alla PG (o al PM) dal “Kronzeugen” ai fini dell’accertamento del fatto (o della prevenzione), deve essere “wesentlich” (“essenziale”); deve contribuire al “successo” delle indagini (all’”Aufklärungserfolg”) e riferirsi ad aspetti molto rilevanti ai fini della “Tataufklärung” e non a profili marginali.

Quanto ora esposto, vale anche per il cosiddetto “Präventionsgehilfen”, cioè per la persona, che, offrendo - volontariamente e tempestivamente - il proprio “Wissen” agli inquirenti, ha contribuito in modo essenziale a prevenire la prepetrazione di un reato, di cui al § 100 a, Abs. 2, StPO.

Sono gli inquirenti a valutare, inizialmente, se la collaborazione (o, meglio, il “valore” (Wert) della collaborazione) del “ Kronzeugen”, sia stata tale, da rappresentare un contributo alla “Tataufklärung” e quindi all’“Aufklärungserfolg”; solo successivamente – in sede dibattimentale -  sarà il giudice, a stabilire, se le dichiarazioni dell’”Aufklärungsgehilfen” (del “Kronzeugen”), hanno contribuito, in modo essenziale, all’accertamento del fatto.

Va rilevato, che, non necessariamente, il “Kronzeuge” deve aver confessato integralmente il reato da esso commesso. Scopo della “Kronzeugenregelung”, è quello, di contribuire almeno parimenti all’accertamento del reato commesso da altra persona.

Il “Kronzeuge” deve collaborare volontariamente con gli inquirenti; deve, come è stato detto,  essere “Herr seiner Entschlüsse” nel momento, in cui rende dichiarazioni accusatorie nei confronti di altra persona. Irrilevante, ai fini del riconoscimento del “beneficio” di cui al § 46 b, StGB, è il motivo, che ha spinto il “Kronzeugen” a offrire il proprio “Wissen” agli inquirenti. Ha statuito la Corte Suprema Federale, che la volontarietà non è ravvisabile, se il collaboratore viene a trovarsi in una situazione tale, da ritenere, di “non poter comportarsi in modo diverso” (BGH St 55, 153, 155).

Non osta alla volontarietà il fatto, che la persona sia “aussagepflichtig” (abbia l’obbligo di deporre), nè, che sia tenuta a fare denuncia. La volontarietà è invece esclusa, se è fatto ricorso a “Beugemittel” (§ 70 StPO), che possono arrivare fino all’arresto (sia pure breve).

La valutazione del contributo dato dal “Kronzeugen” alla “Tataufklärung”, deve essere compiuta dal giudice “nach pflichtgemäßem Ermessen” (discrezionalità sí, ma attenendosi ai doveri d’ufficio). Va tenuto conto della specie e dell’entità dell’”aiuto” fornito e se lo stesso, valutato il reato perpetrato dal “Kronzeugen”, è tale da consentire una riduzione della pena da infliggere al collaboratore. D’importanza è pure, se il “Kronzeuge” ha offerto il proprio “Wissen” all’inizio delle indagini o, invece, in prossimità della chiusura delle medesime oppure se gli inquirenti avevano già altri rilevanti indizi o elementi di prova a disposizione. Se il “Kronzeuge” ha commesso più reati, i presupposti per l’applicabilità del § 46 b, StGB, vanno verificati in relazione a ciascun reato (BGHSt 55, 153, 156 e BGHStV 2014, 619, 620). Le “rivelazioni” del “Kronzeugen” devono, in ogni caso, essere fatte prima che venga emanato l’”Eröffnungsbeschluss zur Hauptverhandlung” (decreto, che dispone il dibattimento).

Di rilievo non trascurabile, è pure il “Gewicht der aufgeklärten Taten” (la gravità dei fatti, che sono stati “geoffenbart”)  e l’importanza delle rilevazioni fatte. Se per il reato commesso dal “Kronzeugen”, è prevista soltanto la pena dell’ergastolo, è in facoltà del giudice, optare per l’inflizione della pena detentiva temporanea non inferiore a 10 anni.

Il giudice (§ 46 b, Abs. 1, S. 4, StGB), in casi particolari, ha facoltà, “von Strafe abzusehen” (§ 60 StGB), se il reato è punito con pena detentiva temporanea e la pena, che sarebbe da infliggere – non calcolato il “beneficio” di cui al § 46 b, Abs. 1, StGB – non è superiore a 3 anni. Inoltre, il PM può procedere alla “Verfahrenseinstellung” (NDP) ai sensi del § 153 b, StPO, se il giudice acconsente alla  stessa.

Come sopra accennato, il “Kronzeuge” deve rivelare il proprio “Wissen”, prima che sia stato disposto il dibattimento (“vor dem Eröffnungsbeschluss der Hauprtverhandlung”); determinante è la data di quest’ordinanza e non quella, in cui il “Kronzeuge” ne ha avuto conoscenza. Ciò, al fine, di pervenire abusi e allo scopo di consentire una tempestiva verifica delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Dopo il predetto termine, è esclusa, sia una riduzione di pena, che un’eventuale “Absehen von Strafe”.

Il termine (perentorio) previsto dal § 46 b, Abs. 3, StGB, è stato dettato dal legislatore della RFT anche per prevenire, che il “Kronzeuge” riveli il proprio Wissen (troppo) tardi.

Che cosa succede, se il giudice, in sentenza, ha omesso di prendere in considerazione la riduzione di pena, nonostante la palese sussistenza dei relativi presupposti?

In questo caso, è proponibile “Revision” (impugnazione per violazione di legge (BGHSt 2011, 534, 2012, 80)).

Qualora il giudice fosse incorso in errore nella valutazione degli elementi di prova risultanti dalle dichiarazioni del “Kronzeugen”, è proponibile “Sachrüge”.

Il giudice di merito, in sede di “Ermessensausübung” (esercizio dei poteri discrezionali), può non applicare il § 46 b, StGB, nel qual caso, però, deve congruamente motivare questa sua decisione.

L’”Aufklärungspflicht” del giudice (§ 244, Abs. 2, StPO) lo obbliga, a procedere all’esame di almeno un agente della PG “zum vorläufigen Erfolg der Aufklärungshandlungen” (BGH StV 2011, 74).

II   Austria

Anche l’ordinamento austriaco conosce l’”istituto” della “Kronzeugenregelung”; con differenze, però, notevoli, rispetto a quello della RFT.

Tra di esse va segnalato, anzitutto, che la “große Kronzeugenregelung” austriaca, è contenuta nel CPP (StPO), anzichè nel CP (StGB), come nella RFT. Inoltre, il CPP dell’Austria, distingue tra la cosiddetta großen Kronzeugenregelung (§ 209 a, StPO) e la “kleinen Kronzeugenreglung”.

La “kleine Kronzeugenregelung” (§ 41 a StGB) è stata introdotta nell’ordinamento sin dal 1997, mentre la “große Kronzeugenregelung” (§ 209 a StPO) ha fatto parte dello “strafrechtlichen Kompetenzpaket” del 2010, norma, che è stata poi riformata nel 2018.

Mentre il § 209 a StPO prevede il “Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft“ (in sostanza, l’archiviazione), il § 41 a, StGB, come risulta già dall’intestazione di questo paragrafo (“Außerordentliche Strafmilderung bei Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden”), prevede un’attenuante “straordinaria/speciale“ (“außerordentliche“) per effetto della quale può essere inflitta pena inferiore al minimo “nach Maßgabe des § 41 StGB”.

Va osservato, però, che la “kleine Kronzeugenregelung”, non ha  prodotto gli effetti, che il legislatore si era ripromesso; non è stata tale, da invogliare “Täter” a dare “Hinweise” (informazioni) provenienti “von innerhalb des Systems” (dall’interno del sistema (cospirativo, “chiuso”)), di modo che, strutture organizzative e di comando, potessero essere conosciute dagli inquirenti e smantellate, fruendo di informazioni provenienti “von innen heraus” (dall’interno).

La “große Kronzeugenregelung” si riconnette, in un certo qual modo, alla “Diversion” (prevista dalla StPO ai §§ 198 e seguenti) e consente all’autore del reato, di evitare che gli venga inflitta pena detentiva, qualora riveli agli inquirenti fatti non ancora noti oppure dia informazioni, di cui gli inquirenti non sono ancora in possesso.

Ci si è posta la domanda, se il “Kronzeuge” abbia, o meno, un diritto soggettivo, acchè il PM proceda ad archiviazione. La dottrina più recente è per la soluzione affermativa, mentre quella più risalente nel tempo, si era pronunziata per quella negativa.

I reati, per i quali è ammissibile l’applicazione del § 209 a StPO, sono ivi indicati all’Abs. 1. Si tratta, in sostanza, di reati di media e elevata criminalità(questo vale in particolare per il n. 3 del predetto Abs. 1 (soprattutto per i reati cosiddetti associativi)).

Il “Kronzeuge” (§ 209 a, StPO), al fine di poter “beneficiare” delle “Vergünstigungen” ivi previste, deve rivolgersi al PM e, innanzitutto, “ein reumütiges Geständnis ablegen” (confessare il proprio reato, mostrando sincero pentimento), “Geständnis” relativo al proprio contributo nella commissione del reato, se è stato concorrente nella “Straftat”. Ma non solo.

Al PM è vietato, esercitare qualsiasi forma di coazione o di pressione nei confronti del sospettato; non può neppure proporre al sospettato di “mettersi a disposizione” di esso PM per la “Sachaufklärung”.

Il § 209 a, StGB, non può essere applicato, se l’aspirante “Kronzeuge”, è già stato sottoposto a interrogatorio in qualità di “Beschuldigter” (indagato) oppure se vi sono state, nei suoi confronti, disposte misure di carattere coercitivo (per esempio, una perquisizione domiciliare).

Altro presupposto per l’assunzione della qualità di “Kronzeuge”, è che questi, sua sponte, riveli, oltre al reato da esso stesso commesso (o nel quale ha concorso), fatti nuovi o prove nuove, contribuendo, in modo essenziale (“wesentlich”), a “velocizzare” le indagini o ad agevolare l’individuazione dell’autore di altro reato o di un concorrente, di chi ha partecipato – in modo non marginale – alla fase preparatoria oppure organizzativa di un reato. Non basta, quindi, la confessione, occorrendo altresí la “Denunziation” di altro autore di reato.

Sussistendo i presupposti di cui al § 209 a, StPO, il “Kronzeuge”, secondo la dottrina più recente, avrebbe diritto (“Rechtsanspruch”), acchè venga applicato, nei suoi confronti, il citato paragrafo. Va tuttavia notato, che la richiesta di “conferimento” dello status di “Kronzeuge”, può non essere accolta, qualora ostino motivi di prevenzione speciale.

Il legislatore, usando l’espressione “reumütig”, ha inteso, che il Täter manifesti, anzi, abbia manifestato la seria intenzione, di “ritornare nell’alveo della legalità”. In sede  di valutazione di questo presupposto, al PM è conferita ampia discrezionalità. Ostano all’applicazione del § 209 a, StPO, il fatto, che le informazioni fornite dal “Kronzeugen”, non abbiano costituito un contributo essenziale alle indagini oppure se le stesse non rivestono carattere di novità. È stato detto, che il “candidato” alla “Kronzeugenregelung”, delle volte, non può neppure sapere, se le informazioni che intende fornire, siano o meno “nuove” (per la PG o il PM), il che, non infrequentemente, fa desistere “Täter” dal richiedere questo status.

Se il PM rigetta la richiesta dell’aspirante “Kronzeugen”, questi ha facoltà di proporre “Einspruch” (reclamo). La “Kronzeugenregelung” può trovare applicazione pure nei procedimenti contro associazioni e società; ciò è di importanza nei casi di reati contro l’economia.

La “Verfahrenseinstellung”, di cui al § 209 a, StPO, avviene soltanto “mit Vorbehalt” (si potrebbe dire, con riserva o provvisoriamente). Infatti, il procedimento può essere proseguito, qualora il “Kronzeuge” 1) non abbia adempiuto gli obblighi assunti, 2) se informazioni fornite dallo stesso, si sono rivelate false, 3) se sono state date, al solo fine, “die eigene, führende Tätigkeit zu verschleiern” (a nascondere la propria attività criminosa di primaria importanza).

La richiesta di prosecuzione del procedimento, è sottoposta a termine nel senso che il PM deve proporre il “Fortsetzungsantrag” (corredato dai relativi motivi), entro 14 giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione di archiviazione (provvisoria).

Un ruolo tutt’altro che trascurabile, il legislatore l’ha riservato – in caso di “Verfahrenseinstellung” ex § 209 a, StPO – al “Rechtsschutzbeauftragten” (di cui al § 47 a StPO), che  è facoltizzato a richiedere, anche dopo che è avvenuta la “Verfahrenseinstellung” (avendo il sospettato adempiuto gli obblighi assunti), la prosecuzione del procedimento. Di ogni archiviazione, deve, infatti, essere informato il “Rechtsschutzbeauftragte” (§ 209 a, Abs. 6, StPO). Entro 3 mesi, questi può proporre richiesta “auf Fortsetzung des Verfahrens”, se erroneamente sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione del § 209 a, StPO.

III   Svizzera

Un breve sguardo alla Svizzera.

Lo StGB (CP) della Confoederatio Helvetica non conosce una “große Kronzeugenregelung”, analoga o simile, a quella del § 209 a StGB dell’Austria.

In una “Motion” era stata chiesta (nel 2017), l’estensione della “kleinen Kronzeugenregelung” (di cui parleremo), ai partecipanti a organizzazioni terroristiche.

Nonostante l’avvenuta “accettazione” di questa “Motion”, il “Bundesrat” (Consiglio Federale), in data 31.5.17, si era pronunziato nel senso dell’”Ablehnung” della stessa, “Ablehnung”, che è stata motivata con il fatto, che un “Regelungszweck” del genere; contrasterebbe con il principio di uguaglianza di tutti dinanzi alla legge e avrebbe per effetto, “die Bereitschaft der Normbefolgung zu untergraben” (a minare l’obbedienza alla legge). Inoltre, verrebbero aumentati i rischi di ”Irreführung der Justiz” (trarre in inganno la giustizia).

Non ha avvertito, il Consiglio Federale, alcuna esigenza di introdurre, nell’ordinamento penale elvetico, una “große Kronzeugenregelung” sulla falsariga degli ordinamenti propri di Stati confinanti.

Ha rimarcato, questo Consiglio, che i cittadini della Svizzera, non “comprenderebbero” (“würden nicht verstehen”) una regolamentazione, per effetto della quale, autori di reati anche gravi, potessero “andare esente da pena” (“straffrei ausgehen”) a seguito di cooperazione con gli inquirenti.

È da notare, che uno dei motivi per l’”Ablehnung”, da parte del Consiglio Federale, è stato anche il fatto, che la proposta di legge prevedeva, che al “Kronzeugen” dovesse essere assicurata – prima ancora del giudizio - una riduzione consistente di pena.

L’ordinamento penale elvetico, prevede, però, in materia di “Kartellrecht”, una “Bonusregelung” (benefici) accostabile, in un certo qual modo, alla “Kronzeugenregelung”. A seguito di “Selbstanzeige” (autodenuncia), è possibile il “vollständige Erlass der Sanktionen” (Parte III^ della “KG-Sanktionsverordnung”), mentre la Parte IV^ contempla una “Sanktionsreduktion”. Beneficiari di questa specie di “Konzeugenregelung”, sono persone giuridiche e non persone fisiche.

L’ordinamento elvetico, fatta eccezione per la materia del “Kartellrecht”, conosce quindi una specie di “kleiner Kronzuegenregelung”. Prevede poi l’art. 260 ter del CP della Confoederatio Helvetica (intitolato “Kriminelle Organisation”), che il giudice, in applicazione del comma 2 del citato articolo, ha facoltà di ridurre la pena ** , se il “Täter” si “adopera” (“si sforza”, come si è espresso testualmente il legislatore) per impedire l’ulteriore prosecuzione dell’attività criminosa dell’organizzazione.

**   La pena edittale per il reato di cui all’art. 260 ter StGB (CP) è fino a 5 anni di reclusione o la pena della multa (“Geldstrafe”). Al giudice è quindi conferita ampia facoltà, non essendo stata prevista la misura/l’entità della “Strafminderung”, per cui la pena concretamente inflitta, può, di conseguenza, essere, per esempio, anche di un solo anno di detenzione oppure ancora inferiore.