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Condominio e privacy: esporre i debiti dei condomini costituisce violazione

Una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione (la n. 186/2011) ha forse definitivamente sancito l’inviolabilità del diritto alla tutela della privacy anche del condomino moroso.

Gli ermellini hanno, infatti, deciso che viola la normativa sulla privacy dei dati personali l’amministratore di condominio che affigge nella bacheca posta nell’androne e/o negli spazi comuni dello stabile le informazioni sulla morosità del singolo partecipante al condominio.

Lo ha affermato perentoriamente la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato da una signora residente nella provincia di Napoli, il cui nome era stato esposto nella bacheca condominiale, unitamente alla sua posizione debitoria.

La Cassazione ha infatti chiarito che il trattamento dei dati personali deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

Ne consegue che non è consentito esporre negli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei al condominio, le comunicazioni di dati personali riferibili al singolo condomino.

Pertanto, ha proseguito la Cassazione, fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale, l’affissione in bacheca dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio si risolve nella messa a disposizione di quel dato ad una serie indeterminata di persone estranee e costituisce un’indebita diffusione di dati personali, fonte di responsabilità civile.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione (con la sentenza n. 186/2011) ha, inoltre, sancito il principio in base al quale anche il singolo condominio dovrà adeguarsi in materia di tutela della privacy dei dati personali e sensibili.

Per la Suprema corte, in effetti, l’interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo relativo alla trasparenza della gestione contabile del condominio.

I giudici hanno così bocciato la decisione del tribunale di Napoli – che aveva fatto la scelta opposta – precisando che i dati riferiti ai singoli condomini, inclusi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono senza dubbio "dati personali", nell’ottica del codice della privacy.

È vero che le informazioni relative al riparto delle spese, all’entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato.

E, infatti, in funzione delle attività di gestione delle parti comuni l’amministratore può procedere alla raccolta, registrazione, conservazione ed elaborazione di questi dati.

Inoltre, per ragioni di trasparenza lo stesso amministratore può e deve comunicarli a tutti i condomini, in sede di rendiconto annuale, dell’assemblea ovvero nell’ambito delle informazioni periodiche.

Ma anche ciascun condomino può chiedere all’amministratore le informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali debiti degli altri partecipanti.

Tuttavia, spiega la Corte di cassazione, il trattamento dei dati personali «deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti».

Una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione (la n. 186/2011) ha forse definitivamente sancito l’inviolabilità del diritto alla tutela della privacy anche del condomino moroso.

Gli ermellini hanno, infatti, deciso che viola la normativa sulla privacy dei dati personali l’amministratore di condominio che affigge nella bacheca posta nell’androne e/o negli spazi comuni dello stabile le informazioni sulla morosità del singolo partecipante al condominio.

Lo ha affermato perentoriamente la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato da una signora residente nella provincia di Napoli, il cui nome era stato esposto nella bacheca condominiale, unitamente alla sua posizione debitoria.

La Cassazione ha infatti chiarito che il trattamento dei dati personali deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

Ne consegue che non è consentito esporre negli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei al condominio, le comunicazioni di dati personali riferibili al singolo condomino.

Pertanto, ha proseguito la Cassazione, fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale, l’affissione in bacheca dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio si risolve nella messa a disposizione di quel dato ad una serie indeterminata di persone estranee e costituisce un’indebita diffusione di dati personali, fonte di responsabilità civile.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione (con la sentenza n. 186/2011) ha, inoltre, sancito il principio in base al quale anche il singolo condominio dovrà adeguarsi in materia di tutela della privacy dei dati personali e sensibili.

Per la Suprema corte, in effetti, l’interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo relativo alla trasparenza della gestione contabile del condominio.

I giudici hanno così bocciato la decisione del tribunale di Napoli – che aveva fatto la scelta opposta – precisando che i dati riferiti ai singoli condomini, inclusi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono senza dubbio "dati personali", nell’ottica del codice della privacy.

È vero che le informazioni relative al riparto delle spese, all’entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato.

E, infatti, in funzione delle attività di gestione delle parti comuni l’amministratore può procedere alla raccolta, registrazione, conservazione ed elaborazione di questi dati.

Inoltre, per ragioni di trasparenza lo stesso amministratore può e deve comunicarli a tutti i condomini, in sede di rendiconto annuale, dell’assemblea ovvero nell’ambito delle informazioni periodiche.

Ma anche ciascun condomino può chiedere all’amministratore le informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali debiti degli altri partecipanti.

Tuttavia, spiega la Corte di cassazione, il trattamento dei dati personali «deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti».