x

x

Intervento dei singoli condomini nel giudizio di appello

Nota a Corte di Cassazione - Seconda Terza Civile, Sentenza 16 maggio 2011, n. 10717
I singoli condomini possono sempre intervenire "autonomamente" a tutela dei propri diritti ed anche impugnare direttamente le decisioni del tribunale, quando a portare avanti la causa del condominio è l’amministratore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una recente sentenza, rigettando il ricorso di una ditta che aveva fatto causa ad un complesso residenziale per ottenere il risarcimento del danno subito.

Per la società S.r.l., che è ricorsa in Cassazione, la Corte di Appello aveva sbagliato a non rilevare d’ufficio la "nullità dell’appello perché proposto da soggetti diversi dalle parti del giudizio di primo grado".

Secondo i giudici di Piazza Cavour "se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti del giudizio di primo grado", e che siano soccombenti, "deve però tenersi presente in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini" la sola "esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale".

Dunque, i condomini devono essere considerati "non terzi, ma parti originarie" e possono "intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore".

Il singolo condomino, infatti, anche se non è stato parte nel giudizio di primo grado concernente la condanna al risarcimento del danno di un condominio, può proporre ricorso in appello.

A sancirlo è un’importante sentenza, la n. 10717/2011, con cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha enunciato, a sostegno della decisione, che "se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, e che siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (come già affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione Civile con le sentenze n. 9206/05 e n. 5084/93)".

Inoltre, gli ermellini hanno statuito che i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore; inoltre, possono ricorrere all’autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell’amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c. applicabile anche al condominio per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore (ex multis Cass. n. 7872/03, n. 8132/04, n. 7130/2001, n. 22942/04, n. 8479/99).

I singoli condomini possono sempre intervenire "autonomamente" a tutela dei propri diritti ed anche impugnare direttamente le decisioni del tribunale, quando a portare avanti la causa del condominio è l’amministratore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una recente sentenza, rigettando il ricorso di una ditta che aveva fatto causa ad un complesso residenziale per ottenere il risarcimento del danno subito.

Per la società S.r.l., che è ricorsa in Cassazione, la Corte di Appello aveva sbagliato a non rilevare d’ufficio la "nullità dell’appello perché proposto da soggetti diversi dalle parti del giudizio di primo grado".

Secondo i giudici di Piazza Cavour "se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti del giudizio di primo grado", e che siano soccombenti, "deve però tenersi presente in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini" la sola "esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale".

Dunque, i condomini devono essere considerati "non terzi, ma parti originarie" e possono "intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore".

Il singolo condomino, infatti, anche se non è stato parte nel giudizio di primo grado concernente la condanna al risarcimento del danno di un condominio, può proporre ricorso in appello.

A sancirlo è un’importante sentenza, la n. 10717/2011, con cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha enunciato, a sostegno della decisione, che "se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, e che siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (come già affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione Civile con le sentenze n. 9206/05 e n. 5084/93)".

Inoltre, gli ermellini hanno statuito che i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore; inoltre, possono ricorrere all’autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell’amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c. applicabile anche al condominio per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore (ex multis Cass. n. 7872/03, n. 8132/04, n. 7130/2001, n. 22942/04, n. 8479/99).