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Considerazioni in tema di solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali

Nota a Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Ruvo di Puglia - Avv. Nicola Milillo, Ordinanza 16 settembre 2008
L’ordinanza depositata il 16/9/08 dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del GOT Avv. Nicola Milillo, offre lo spunto per svolgere una breve considerazione in ordine alla solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali.

Com’è noto le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n° 9148/08 (in Guida al Diritto 17/08) hanno affermato che in caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione, di rifacimento o di manutenzione dell’edificio, la natura della responsabilità che deriva in capo ai condomini per le relative obbligazioni (contrattuali) è parziaria.

Il mutamento d’indirizzo, evidenziano i primi commentatori di tale pronuncia, è insito nel fatto di evitare che i condomini normalmente adempienti e solvibili, in caso di mancato pagamento da parte di uno o più dei comproprietari, siano esposti ad azioni del creditore e chiamati a rispondere per l’intero.

Ma veniamo al caso sottoposto al Tribunale di Trani – Sez. Dist. Ruvo di Puglia.

Tizio viene condannato a pagare in favore di Caia (più altri) una cospicua somma a titolo di risarcimento dei danni derivati alle parti comuni di un condominio per omessa manutenzione.

Caia ha promosso pignoramento presso terzi.

A seguito di opposizione nelle forme dell’art. 615 co. 2 cpc, tra i cui motivi Tizio solleva il difetto di solidarietà passiva dell’obbligazione risarcitoria, il Giudice sospende provvisoriamente l’esecuzione.

S’instaura il contraddittorio e Caia deduce l’improponibilità o inamissibilità oltre che l’infondatezza dell’opposizione.

La questione viene attentamente valutata dal Giudice dell’esecuzione il quale con approfondita e coerente motivazione, ravvisata nel caso di specie la natura solidale dell’obbligazione dei condomini, revoca la sospensione dell’esecuzione e fissa gli adempimenti di rito.

La questione su cui si è pronunciato il giudice del merito concerne un’ipotesi di responsabilità aquiliana. Nella relativa sentenza il Tribunale ha ravvisato che il fatto dannoso è esclusivamente imputabile al condominio.

Il giudice dell’esecuzione dimostra di tenerne pienamente conto; tant’è vero che nella sua ordinanza sottolinea che i singoli condomini non sono stati parti del giudizio.

Sulla base di tali motivazioni si giustifica in modo convincente l’ordinanza in commento, che pone in evidenzia chiari punti di distacco rispetto alla vicenda che ha originato l’autorevole decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (9148/08).

Tuttavia, al contempo, il Giudice dell’Esecuzione ne offre un’interessante chiave di rilettura, non disdegnando di aderire all’indirizzo maggioritario ad essa precedentemente formatosi. Tanto per ragioni d’ordine sistematico e pratico allo stesso tempo, che di seguito si ritiene di riportare testualmente.

E’ ovvio che la questione dell’applicazione o meno della disciplina della solidarietà passiva, data un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione, si pone soltanto per il caso che si tratti di prestazione materialmente divisibile, giacché se la prestazione è materialmente o giuridicamente indivisibile (secondo la definizione dell’art. 1316 c.c.), non può che trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1317 e segg. c.c.

Ora, in ipotesi di prestazione materialmente divisibile, a mente dell’art. 1314 c.c. l’obbligazione è parziaria se non è solidale; e quand’è che un’obbligazione con le caratteristiche di cui si tratta (con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile) è solidale (si parla sempre soltanto di solidarietà passiva)?

L’art. 1294 c.c. sembra invero rispondere alla domanda senza necessità di alcuno sforzo interpretativo: <<i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente>>.

Ciò equivale a dire, evidentemente, che, in presenza di un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile, deve farsi applicazione del regime della solidarietà non soltanto tutte le volte che ciò fosse stabilito dalla legge o dal titolo (come vorrebbe invece l’innovativo assunto delle Sezioni Unite), ma anche tutte le volte che la legge o il titolo rimangano silenti, l’art. 1294 c.c. richiedendo a tal fine non già che vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente dispongano la solidarietà, bensì che non vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente escludano la solidarietà o dispongano la parziarietà.

Se è vero allora che non esiste una norma di legge che affermi la natura solidale delle obbligazioni condominiali da contratto, questo però, conformemente alla lettera dell’art. 1294 c.c., non pare sufficiente per negare che il regime della solidarietà (passiva) valga anche per esse, così come per le obbligazioni da fatto illecito, quando anche il titolo taccia in proposito.

Né il contrario avviso delle Sezioni Unite sembra poter trovare ragione in un qualche criterio di giustizia sostanziale.

Sotto questo profilo esso finisce piuttosto per addossare ai terzi estranei al condominio un onere eccessivamente gravoso di individuazione delle diverse quote di comproprietà delle parti comuni spettanti ai vari condomini che, se esistono tabelle millesimali, suppone una conoscenza delle stesse che ai terzi estranei al condominio non è garantita da alcuno strumento di conoscibilità, se tabelle millesimali non esistono, fa addirittura carico al terzo creditore di farle predisporre in funzione del soddisfacimento parziario del suo diritto; né sembra conforme al comune svolgimento dei rapporti economico-sociali che il terzo possa di ciò previamente preoccuparsi nel contrattare con il condominio.

L’ordinanza depositata il 16/9/08 dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del GOT Avv. Nicola Milillo, offre lo spunto per svolgere una breve considerazione in ordine alla solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali.

Com’è noto le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n° 9148/08 (in Guida al Diritto 17/08) hanno affermato che in caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione, di rifacimento o di manutenzione dell’edificio, la natura della responsabilità che deriva in capo ai condomini per le relative obbligazioni (contrattuali) è parziaria.

Il mutamento d’indirizzo, evidenziano i primi commentatori di tale pronuncia, è insito nel fatto di evitare che i condomini normalmente adempienti e solvibili, in caso di mancato pagamento da parte di uno o più dei comproprietari, siano esposti ad azioni del creditore e chiamati a rispondere per l’intero.

Ma veniamo al caso sottoposto al Tribunale di Trani – Sez. Dist. Ruvo di Puglia.

Tizio viene condannato a pagare in favore di Caia (più altri) una cospicua somma a titolo di risarcimento dei danni derivati alle parti comuni di un condominio per omessa manutenzione.

Caia ha promosso pignoramento presso terzi.

A seguito di opposizione nelle forme dell’art. 615 co. 2 cpc, tra i cui motivi Tizio solleva il difetto di solidarietà passiva dell’obbligazione risarcitoria, il Giudice sospende provvisoriamente l’esecuzione.

S’instaura il contraddittorio e Caia deduce l’improponibilità o inamissibilità oltre che l’infondatezza dell’opposizione.

La questione viene attentamente valutata dal Giudice dell’esecuzione il quale con approfondita e coerente motivazione, ravvisata nel caso di specie la natura solidale dell’obbligazione dei condomini, revoca la sospensione dell’esecuzione e fissa gli adempimenti di rito.

La questione su cui si è pronunciato il giudice del merito concerne un’ipotesi di responsabilità aquiliana. Nella relativa sentenza il Tribunale ha ravvisato che il fatto dannoso è esclusivamente imputabile al condominio.

Il giudice dell’esecuzione dimostra di tenerne pienamente conto; tant’è vero che nella sua ordinanza sottolinea che i singoli condomini non sono stati parti del giudizio.

Sulla base di tali motivazioni si giustifica in modo convincente l’ordinanza in commento, che pone in evidenzia chiari punti di distacco rispetto alla vicenda che ha originato l’autorevole decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (9148/08).

Tuttavia, al contempo, il Giudice dell’Esecuzione ne offre un’interessante chiave di rilettura, non disdegnando di aderire all’indirizzo maggioritario ad essa precedentemente formatosi. Tanto per ragioni d’ordine sistematico e pratico allo stesso tempo, che di seguito si ritiene di riportare testualmente.

E’ ovvio che la questione dell’applicazione o meno della disciplina della solidarietà passiva, data un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione, si pone soltanto per il caso che si tratti di prestazione materialmente divisibile, giacché se la prestazione è materialmente o giuridicamente indivisibile (secondo la definizione dell’art. 1316 c.c.), non può che trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1317 e segg. c.c.

Ora, in ipotesi di prestazione materialmente divisibile, a mente dell’art. 1314 c.c. l’obbligazione è parziaria se non è solidale; e quand’è che un’obbligazione con le caratteristiche di cui si tratta (con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile) è solidale (si parla sempre soltanto di solidarietà passiva)?

L’art. 1294 c.c. sembra invero rispondere alla domanda senza necessità di alcuno sforzo interpretativo: <<i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente>>.

Ciò equivale a dire, evidentemente, che, in presenza di un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile, deve farsi applicazione del regime della solidarietà non soltanto tutte le volte che ciò fosse stabilito dalla legge o dal titolo (come vorrebbe invece l’innovativo assunto delle Sezioni Unite), ma anche tutte le volte che la legge o il titolo rimangano silenti, l’art. 1294 c.c. richiedendo a tal fine non già che vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente dispongano la solidarietà, bensì che non vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente escludano la solidarietà o dispongano la parziarietà.

Se è vero allora che non esiste una norma di legge che affermi la natura solidale delle obbligazioni condominiali da contratto, questo però, conformemente alla lettera dell’art. 1294 c.c., non pare sufficiente per negare che il regime della solidarietà (passiva) valga anche per esse, così come per le obbligazioni da fatto illecito, quando anche il titolo taccia in proposito.

Né il contrario avviso delle Sezioni Unite sembra poter trovare ragione in un qualche criterio di giustizia sostanziale.

Sotto questo profilo esso finisce piuttosto per addossare ai terzi estranei al condominio un onere eccessivamente gravoso di individuazione delle diverse quote di comproprietà delle parti comuni spettanti ai vari condomini che, se esistono tabelle millesimali, suppone una conoscenza delle stesse che ai terzi estranei al condominio non è garantita da alcuno strumento di conoscibilità, se tabelle millesimali non esistono, fa addirittura carico al terzo creditore di farle predisporre in funzione del soddisfacimento parziario del suo diritto; né sembra conforme al comune svolgimento dei rapporti economico-sociali che il terzo possa di ciò previamente preoccuparsi nel contrattare con il condominio.