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Cooperative, le novità nel disegno di legge sullo sviluppo e l’energia

Ecco le principali innovazioni sulla disciplina civilistica delle cooperative apportate dal disegno di legge sullo sviluppo e l’energia.

L’articolo 10 del disegno di legge sullo sviluppo e l’energia, recentemente approvato in via definitiva dal Senato, apporta alcune modifiche e integrazioni alla previgente normativa civilistica sulle società cooperative.

In testa a tali variazioni, l’affermazione che risale al primo comma dello stesso articolo 10, in cui il disegno di legge prevede che la definizione di società cooperativa offerta dall’articolo 2511 del Codice civile venga modificata con l’aggiunta dell’elemento della necessarietà dell’iscrizione presso l’albo delle società cooperative previsto nel successivo articolo 2512 c.c.

La precedente versione dell’articolo 2511 c.c.:

“Società cooperative – Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”

è destinata pertanto a divenire la seguente:

“Società cooperative – Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

In altri termini, tale cambiamento, che come si potrà notare comporta un particolare mutamento nella definizione di società cooperativa, finisce con l’includere l’obbligo dell’iscrizione all’albo delle cooperative quale elemento di carattere essenzialmente costituivo delle stesse società.

Con il secondo comma dell’articolo 10 del disegno di legge in esame, si prevede invece che la presentazione all’Ufficio del Registro delle Imprese della presentazione unica (di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) dia luogo ad una automatica iscrizione nell’albo delle società cooperative: lo stesso Ufficio del Registro delle Imprese, si stabilisce infatti al comma 3, è tenuto a trasmettere “immediatamente all’albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal Registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto albo”.

Novità importanti sono inoltre apportate dal comma 4 dello stesso articolo, laddove è stabilito che le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente, comunichino “annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative”. Da quanto si evince dal successivo comma 5, si può anche affermare come tale comunicazione andrà presumibilmente eseguita congiuntamente al deposito dei bilanci, e pertanto tramite strumenti di comunicazione informatica che permettano di indicare con chiarezza l’entità delle attività compiute con i propri soci rispetto al valore complessivo delle attività svolte dalla società cooperativa.

E’ ancora lo stesso comma 5 a riportare che “l’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”, introducendo pertanto una nuova e significativa sanzione per le società cooperative che non attuino quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2512 c.c.

Il comma 8 dell’articolo 10 del disegno di legge di cui si discute aggiunge inoltre alcuni commi all’articolo 2545-octies del Codice civile, riguardante la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Il testo dell’articolo 2545-octies viene infatti integrato aggiungendo, in fine, alcune previsioni sulle modalità di notifica e comunicazione della perdita dei requisiti di mutualità prevalente.

Innanzitutto, qualora la società abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto delle condizioni di prevalenza stabilite all’articolo 2513 c.c., gli amministratori (sentito il parere del revisore esterno, se presente) hanno l’obbligo di redigere un apposito bilancio straordinario – successivamente verificato senza rilievi da una società di revisione, da notificarsi al Ministero delle Attività produttive entro sessanta giorni dalla approvazione, solo nel caso in cui “la cooperativa modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari”.

Inoltre, in tutti i casi di perdita delle condizioni qualificanti la mutualità prevalente, la cooperativa “è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica” già ricordati, con l’estensione di tale necessità anche alla situazione di “rientro nei parametri della mutualità prevalente” qualora vi sia stata una precedente perdita.

Successivamente alle segnalazioni sopra accennate, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvederà alla variazione della sezione di iscrizione allo stesso albo, senza alcun ulteriore onere istruttorio.

Infine, qualora la cooperativa ometta o ritardi la comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, tale comportamento sarà produttivo della sanzione amministrativa rappresentata dalla “sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”, sanzione che, si noterà, è identica a quella introdotta nel comma 5 dell’articolo 10 del disegno di legge per l’omessa comunicazione degli elementi sottostanti la mutualità prevalente in sede di deposito dei bilanci annuali. Tuttavia si noti ulteriormente, in conclusione, come il comma non preveda in realtà alcun termine entro il quale debba essere effettuata la comunicazione.

Ecco le principali innovazioni sulla disciplina civilistica delle cooperative apportate dal disegno di legge sullo sviluppo e l’energia.

L’articolo 10 del disegno di legge sullo sviluppo e l’energia, recentemente approvato in via definitiva dal Senato, apporta alcune modifiche e integrazioni alla previgente normativa civilistica sulle società cooperative.

In testa a tali variazioni, l’affermazione che risale al primo comma dello stesso articolo 10, in cui il disegno di legge prevede che la definizione di società cooperativa offerta dall’articolo 2511 del Codice civile venga modificata con l’aggiunta dell’elemento della necessarietà dell’iscrizione presso l’albo delle società cooperative previsto nel successivo articolo 2512 c.c.

La precedente versione dell’articolo 2511 c.c.:

“Società cooperative – Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”

è destinata pertanto a divenire la seguente:

“Società cooperative – Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

In altri termini, tale cambiamento, che come si potrà notare comporta un particolare mutamento nella definizione di società cooperativa, finisce con l’includere l’obbligo dell’iscrizione all’albo delle cooperative quale elemento di carattere essenzialmente costituivo delle stesse società.

Con il secondo comma dell’articolo 10 del disegno di legge in esame, si prevede invece che la presentazione all’Ufficio del Registro delle Imprese della presentazione unica (di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) dia luogo ad una automatica iscrizione nell’albo delle società cooperative: lo stesso Ufficio del Registro delle Imprese, si stabilisce infatti al comma 3, è tenuto a trasmettere “immediatamente all’albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal Registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto albo”.

Novità importanti sono inoltre apportate dal comma 4 dello stesso articolo, laddove è stabilito che le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente, comunichino “annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative”. Da quanto si evince dal successivo comma 5, si può anche affermare come tale comunicazione andrà presumibilmente eseguita congiuntamente al deposito dei bilanci, e pertanto tramite strumenti di comunicazione informatica che permettano di indicare con chiarezza l’entità delle attività compiute con i propri soci rispetto al valore complessivo delle attività svolte dalla società cooperativa.

E’ ancora lo stesso comma 5 a riportare che “l’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”, introducendo pertanto una nuova e significativa sanzione per le società cooperative che non attuino quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2512 c.c.

Il comma 8 dell’articolo 10 del disegno di legge di cui si discute aggiunge inoltre alcuni commi all’articolo 2545-octies del Codice civile, riguardante la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Il testo dell’articolo 2545-octies viene infatti integrato aggiungendo, in fine, alcune previsioni sulle modalità di notifica e comunicazione della perdita dei requisiti di mutualità prevalente.

Innanzitutto, qualora la società abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto delle condizioni di prevalenza stabilite all’articolo 2513 c.c., gli amministratori (sentito il parere del revisore esterno, se presente) hanno l’obbligo di redigere un apposito bilancio straordinario – successivamente verificato senza rilievi da una società di revisione, da notificarsi al Ministero delle Attività produttive entro sessanta giorni dalla approvazione, solo nel caso in cui “la cooperativa modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari”.

Inoltre, in tutti i casi di perdita delle condizioni qualificanti la mutualità prevalente, la cooperativa “è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica” già ricordati, con l’estensione di tale necessità anche alla situazione di “rientro nei parametri della mutualità prevalente” qualora vi sia stata una precedente perdita.

Successivamente alle segnalazioni sopra accennate, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvederà alla variazione della sezione di iscrizione allo stesso albo, senza alcun ulteriore onere istruttorio.

Infine, qualora la cooperativa ometta o ritardi la comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, tale comportamento sarà produttivo della sanzione amministrativa rappresentata dalla “sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”, sanzione che, si noterà, è identica a quella introdotta nel comma 5 dell’articolo 10 del disegno di legge per l’omessa comunicazione degli elementi sottostanti la mutualità prevalente in sede di deposito dei bilanci annuali. Tuttavia si noti ulteriormente, in conclusione, come il comma non preveda in realtà alcun termine entro il quale debba essere effettuata la comunicazione.