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Corte dei Conti: il responsabile del procedimento deve risarcire il Comune se viola il principio di pubblicità e trasparenza

La Corte dei Conti ha stabilito la responsabilità del Responsabile del procedimento, per non aver reso pubblico l’incarico, il nome del soggetto incaricato, nonché il compenso conferito al libero professionista, in virtù di un contratto di collaborazione intrattenuto tra lo stesso ed un Comune molisano, in quanto costituente un illecito disciplinare.

La normativa, contenuta nella Legge n. 662/1996, ne sancisce, infatti, la responsabilità quando sia corrisposto il compenso “per gli incarichi di collaborazione senza che sia preventivamente pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il relativo provvedimento di conferimento completo di indicazione del soggetto precettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato”.

Il fondamento della responsabilità del dirigente preposto si basa sul tipo di lavoro svolto dal professionista, che deve necessariamente essere classificabile come autonomo, quindi, senza vincolo di subordinazione.

I Giudici, sulla base del contenuto del contratto, hanno agilmente desunto la mancanza del vincolo di subordinazione del professionista con la Pubblica Amministrazione, motivo per cui era necessaria la preventiva pubblicazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’accordo lavorativo, in mancanza dei quali corrisponde la lesione dei sopracitati principi di pubblicità e trasparenza, che hanno portato alla determinazione di responsabilità del dirigente preposto.

La Corte ha quindi condannato il responsabile finanziario a rifondere alla Pubblica Amministrazione una somma pari al compenso erogato al libero professionista, a seguito della violazione dei principi di pubblicità e trasparenza che regolano il procedimento amministrativo.

(Corte dei Conti – Regione Molise, sentenza 29 aprile 2013, n. 48)

La Corte dei Conti ha stabilito la responsabilità del Responsabile del procedimento, per non aver reso pubblico l’incarico, il nome del soggetto incaricato, nonché il compenso conferito al libero professionista, in virtù di un contratto di collaborazione intrattenuto tra lo stesso ed un Comune molisano, in quanto costituente un illecito disciplinare.


La normativa, contenuta nella Legge n. 662/1996, ne sancisce, infatti, la responsabilità quando sia corrisposto il compenso “per gli incarichi di collaborazione senza che sia preventivamente pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il relativo provvedimento di conferimento completo di indicazione del soggetto precettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato”.

Il fondamento della responsabilità del dirigente preposto si basa sul tipo di lavoro svolto dal professionista, che deve necessariamente essere classificabile come autonomo, quindi, senza vincolo di subordinazione.

I Giudici, sulla base del contenuto del contratto, hanno agilmente desunto la mancanza del vincolo di subordinazione del professionista con la Pubblica Amministrazione, motivo per cui era necessaria la preventiva pubblicazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’accordo lavorativo, in mancanza dei quali corrisponde la lesione dei sopracitati principi di pubblicità e trasparenza, che hanno portato alla determinazione di responsabilità del dirigente preposto.

La Corte ha quindi condannato il responsabile finanziario a rifondere alla Pubblica Amministrazione una somma pari al compenso erogato al libero professionista, a seguito della violazione dei principi di pubblicità e trasparenza che regolano il procedimento amministrativo.

(Corte dei Conti – Regione Molise, sentenza 29 aprile 2013, n. 48)