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Corte di Giustizia UE: no ai costi minimi di esercizio per l’autotrasporto per conto terzi

Con pronuncia del 4 settembre la Corte di Giustizia ha preso posizione sulle domande pregiudiziali formulate dal TAR Lazio in ordine alla compatibilità comunitaria della disciplina di cui all’articolo 83-bis del Decreto Legge 112/2008 in materia di costi minimi di esercizio per l’autotrasporto per conto terzi.

La Corte ha ricordato che “Si ha violazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, qualora uno Stato membro vuoi imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi, vuoi revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica”, di conseguenza, ravvisando il ricorrere di detto ultimo elemento nella natura, nella composizione e nell’operatività dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, la Corte ha dichiarato che detto articolo del TFUE “deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”.

La stessa Corte ha ricordato che dal 12 settembre 2012 le funzioni dell’Osservatorio sono state attribuite per legge a un servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto si potrebbe ritenere che la sentenza sia priva di rilievo. In realtà, soltanto una lettura di parte o poco attenta della sentenza potrebbe portare a trascurarne la portata e gli effetti per la normativa italiana dell’autotrasporto per conto terzi.

Nei punti da 51 a 57 della pronuncia, infatti, la Corte entra nel merito della disciplina e, pur rilevando che “la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo” ritiene che la determinazione dei costi minimi d’esercizio non sia“idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”, essenzialmente per due ordini di ragioni:

- la normativa si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d’esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale;

- la normativa non raggiunge l’obiettivo addotto in modo coerente e sistematico andando “al di là del necessario”, in quanto (i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” e (ii) “esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell’Unione, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell’Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”.

Conclude pertanto la Corte che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”.

Se non si tratta di una pietra tombale poco ci manca, e senza dubbio il Governo Renzi dovrà intervenire sulla normativa. Non solo, i Tribunali ad oggi investiti delle cause introdotte da autotrasportatori e da committenti per la determinazione dei costi minimi già oggi dovranno giudicare tenendo conto della pronuncia.

Sul piano operativo e della prassi contrattuale, pare meritevole di particolare approfondimento, per i vettori e per i committenti, il passaggio nel quale la Corte ritiene indipensabile, per aversi piena compatibilità con l’ordinamento comunitario, che sia consentito al vettore di provare che, pur applicando corrispettivi inferiori alle tariffe minime (significativo questo riferimento alle tariffe), “si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza”.

La Sentenza è interamente consultabile sul sito della Corte di Giustizia cliccando qui.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza 4 settembre 2014: Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati – Associazione d’imprese – Restrizione di concorrenza – Obiettivo d’interesse generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità)

Con pronuncia del 4 settembre la Corte di Giustizia ha preso posizione sulle domande pregiudiziali formulate dal TAR Lazio in ordine alla compatibilità comunitaria della disciplina di cui all’articolo 83-bis del Decreto Legge 112/2008 in materia di costi minimi di esercizio per l’autotrasporto per conto terzi.

La Corte ha ricordato che “Si ha violazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, qualora uno Stato membro vuoi imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi, vuoi revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica”, di conseguenza, ravvisando il ricorrere di detto ultimo elemento nella natura, nella composizione e nell’operatività dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, la Corte ha dichiarato che detto articolo del TFUE “deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”.

La stessa Corte ha ricordato che dal 12 settembre 2012 le funzioni dell’Osservatorio sono state attribuite per legge a un servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto si potrebbe ritenere che la sentenza sia priva di rilievo. In realtà, soltanto una lettura di parte o poco attenta della sentenza potrebbe portare a trascurarne la portata e gli effetti per la normativa italiana dell’autotrasporto per conto terzi.

Nei punti da 51 a 57 della pronuncia, infatti, la Corte entra nel merito della disciplina e, pur rilevando che “la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo” ritiene che la determinazione dei costi minimi d’esercizio non sia“idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”, essenzialmente per due ordini di ragioni:

- la normativa si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d’esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale;

- la normativa non raggiunge l’obiettivo addotto in modo coerente e sistematico andando “al di là del necessario”, in quanto (i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” e (ii) “esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell’Unione, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell’Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”.

Conclude pertanto la Corte che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”.

Se non si tratta di una pietra tombale poco ci manca, e senza dubbio il Governo Renzi dovrà intervenire sulla normativa. Non solo, i Tribunali ad oggi investiti delle cause introdotte da autotrasportatori e da committenti per la determinazione dei costi minimi già oggi dovranno giudicare tenendo conto della pronuncia.

Sul piano operativo e della prassi contrattuale, pare meritevole di particolare approfondimento, per i vettori e per i committenti, il passaggio nel quale la Corte ritiene indipensabile, per aversi piena compatibilità con l’ordinamento comunitario, che sia consentito al vettore di provare che, pur applicando corrispettivi inferiori alle tariffe minime (significativo questo riferimento alle tariffe), “si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza”.

La Sentenza è interamente consultabile sul sito della Corte di Giustizia cliccando qui.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza 4 settembre 2014: Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati – Associazione d’imprese – Restrizione di concorrenza – Obiettivo d’interesse generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità)