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Dall’homo economicus al "valore uomo": evoluzione storico-giuridica del danno biologico

Fino alla prima metà degli anni Sessanta, il concetto giuridico di danno alla persona aveva un’accezione prevalentemente economica. È quanto si evince dal Codice Civile del 1942, in cui si legge che l’individuo, in quanto titolare di un patrimonio (valutabile sulla base di un criterio economico-contabile), può invocare la tutela giuridica, qualora il predetto patrimonio subisca un danno (ex art. 2043), nella forma della perdita subita e/o del mancato guadagno (lucro cessante, ex art. 1223).

La normativa contenuta nel Codice del 1942 contempla anche il risarcimento del danno morale (c.d. pecunia doloris) derivante da reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), purché si risolva in un patema d’animo o in un dolore psicofisico che non producano postumi invalidanti al danneggiato. Il risarcimento, quindi, assurge alla funzione di pretium doloris, vale a dire di compensazione pecuniaria del dolore subito. Il risarcimento del danno morale, tuttavia, appare spettante solo in quanto collegato ad un danno patrimoniale: venivano esclusi da qualunque forma di tutela giuridica, quindi, i soggetti non produttori di reddito (casalinghe, anziani, bambini, disoccupati). Si ravvisa un evidente contrasto con i dettami dell’art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”) e dell’art. 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”) della nostra Costituzione Repubblicana e si lascia inoperante l’art. 32 (tutela della salute) della medesima. È evidente, inoltre, che in tema di risarcimento del danno non si dà importanza all’essere umano in quanto tale, bensì all’homo economicus, con evidente riferimento al legame tra individuo e produttività.

Nei primi anni Settanta, qualcosa comincia a cambiare: la dottrina e la Giurisprudenza inaugurano una lunga stagione di pronunce, che incentrano l’attenzione sulla tutela della persona in quanto tale, prescindendo dalla sua capacità di produrre reddito.

Il primo a pronunciarsi in tal senso è il Tribunale di Genova che, con sentenza del 25/05/1974, stabilisce che il danno alla persona riguarda sia l’ambito professionale, sia le attività extralavorative e ricreative, giacché è attraverso queste ultime che l’individuo realizza la propria personalità.

Cinque anni più tardi, con sentenza n. 88 del 26 luglio 1979, la Corte Costituzionale contribuisce ulteriormente all’affermarsi di questo rinnovato concetto di danno alla persona, sancendo testualmente che la salute è un “diritto fondamentale, primario ed assoluto dell’individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l’art. 2059 del codice civile”. Nella stessa pronuncia, la Corte precisa che la tutela del bene salute va estesa anche alle situazioni ove intervenga la lesione di interessi non economici. In questa nuova ottica, il risarcimento del danno alla persona perde il suo legame esclusivo con l’aspetto reddituale per riferirsi a chiunque subisca una lesione da parte di terzi, includendo, pertanto, anche quelle categorie sociali, fino ad allora, escluse.

La sentenza n. 88/79, inoltre, ha il merito di aver valorizzato il dettame dell’art. 32 della Costituzione, segnando il passo ad una successiva pronuncia della Corte, considerata pietra miliare nel cammino del danno alla persona verso la sua attuale accezione giuridica.

Si tratta, per l’esattezza, della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/86 che, nel combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2043 c.c., pone in essere l’effettiva tutela giuridica del bene salute e conferisce al danno biologico lo status di tertium genus rispetto ai danni patrimoniale e morale derivante da reato.

Il danno biologico (chiamato così per la prima volta proprio in questa sentenza) diventa evento costitutivo della lesione, quindi insito nella medesima: in altre parole, la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell’esistenza del danno biologico.

Il danno patrimoniale ed il danno morale, invece, assumono la connotazione di danni-conseguenza, ulteriori rispetto al danno biologico: ai fini del risarcimento, quindi, il soggetto danneggiato ha l’onere di provare solo la perdita di tutte le attività afferenti alla sua persona che non abbiano natura patrimoniale e che siano suscettibili di valutazione equitativa da parte del giudice, secondo il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c. Al contrario, il bene giuridico salute e la sua tutela non necessitano di alcuna prova, trovando garanzia nell’art. 32 della Costituzione.

Appare chiaro, quindi, come la “sentenza Dell’Andro” (dal nome del penalista che ne ha esteso il testo) abbia sdoganato il concetto di danno biologico che, d’ora in avanti, sarà esplicitamente considerato “danno ingiusto”, ai sensi del combinato disposto artt. 2043 c.c. e art. 32 Cost.: si veda, a tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 11164/90.

Essa, inoltre, ha aperto la strada ad una diversa definizione del bene salute, nella cui accezione, d’ora in avanti, saranno comprese tutte le “funzioni naturali afferenti al soggetto nel suo ambiente e aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, oltre che economica” (Cass. Sez. Lav. n. 7101/90).

Sulla spinta delle numerose pronunce, sin qui, citate, il legislatore è intervenuto dando le definizioni normative del danno biologico, così come contenute nel D.L. 23 febbraio 2000 n. 38 e nella Legge 5 marzo 2001 n. 57.

L’art. 13 del D.L. n. 38/2000 definisce il danno biologico come la lesione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, specificando che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

L’art. 5 della Legge n. 57/2001 riprende testualmente quanto già espresso dal D.L. n. 38/2000, aggiungendo che il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

Sebbene l’intervento del Legislatore sia importante, va detto che esso non è esaustivo, soprattutto se si considerano le numerose sfaccettature del più ampio concetto di danno biologico, individuate, nel tempo, dalla Giurisprudenza. Si sono delineate, pertanto, le figure giuridiche del danno estetico, del danno alla sfera sessuale, del danno tanatologico, del danno alla vita di relazione, del danno psichico e del danno alla capacità lavorativa.

Il danno estetico consiste nella compromissione dell’integrità fisionomica della persona (Cass., Sez. III, n. 755/95). Il danno estetico è manifestazione del danno biologico nel momento in cui incide sulla capacità dell’individuo di relazionarsi col mondo esterno e sulla sua personalità. In questo, si differenzia dalla definizione di danno estetico individuata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1054/54 e nella pronuncia della Corte d’Appello di Bologna del 14/06/1968 ed avente carattere prettamente patrimoniale. In entrambe, la lesione della bellezza del soggetto si ravvisa nella perdita di chances di matrimonio della donna, la cui capacità di conquistare un “buon partito” e di acquistare un’adeguata sistemazione economica e sociale grazie al proprio aspetto fisico, diminuisce. Nell’attuale accezione, il danno estetico trova tutela giuridica nell’art. 2 della Costituzione, laddove la lesione comporti serie e rilevanti limitazioni nella realizzazione della personalità dell’individuo. Dal danno estetico possono derivare danni morali (ex art. 2059 c.c.) e danni patrimoniali, intesi come diminuzione della capacità reddituale in concreto (è il caso, ad esempio, di modelle/i, per cui la bellezza è essenziale allo svolgimento della loro professione).

Il danno psichico è la menomazione o l’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto (Cass., Sez. III, sentenza n. 6607/86). Manifestazioni del danno psichico sono l’ansia depressiva e l’insonnia. Il danno psichico non va confuso col danno morale derivante da reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) poiché, al contrario di questo, esso si risolve in un patema d’animo transeunte, senza produrre postumi invalidanti sul soggetto leso.

Il danno alla vita di relazione consiste nel danno alla capacità del singolo di relazionarsi con gli altri e di poter svolgere tutte quelle attività extralavorative che lo realizzano come persona. Negli anni Sessanta, il danno alla vita di relazione era correlato al danno patrimoniale. Si riteneva, infatti, che la menomazione fisica di un soggetto influisse sulla sua capacità di concorrenza, nel senso di rendere difficile il suo reinserimento nelle dinamiche sociali ed economiche (Cass., Sez. III, sentenza n. 3763/69). In questo, il concetto di danno alla vita di relazione appare molto vicino a quello di danno estetico, mentre appare evidente come nella valutazione del danno ricorrano ancora i criteri economico-patrimoniale e lavorativo. Bisognerà attendere gli anni Novanta perché i giudici di legittimità sentenzino che la menomazione dell’integrità psicofisica dell’individuo incide negativamente sulla realizzazione della sua personalità nelle attività sociali e ricreative che lo pongono in relazione con terzi (Cass., Sez. III, sentenza n. 8287/96 e Cass., Sez. IV, sentenza n. 3564/96), legando il concetto di danno alla vita di relazione ad una visione dell’uomo inteso come essere “sociale”, piuttosto che “economico”.

Il danno alla vita di relazione tiene conto anche del valore economico del tempo utilizzato dall’individuo per scopi extralavorativi, ritenendo che esso comporti la rinuncia di ore lavorative retribuite.

Il danno alla vita di relazione deve essere provato e non è ammissibile il ricorso alla presunzione: non è detto, infatti, che la lesione psicofisica arrechi automaticamente un danno alla sfera relazionale e ricreativa del soggetto.

In alcuni casi, infatti, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di determinazione autonoma del danno alla vita di relazione, com’è accaduto, ad esempio, nella pronuncia n. 9514/07. Nella fattispecie, si parla di una donna che, a seguito di una buca nell’asfalto, era caduta dal motorino, sviluppando una psicopatologia (ipersessualità) che la portava a spogliarsi in pubblico ed a concedersi a chiunque. Il ricorso fu respinto dalla Corte che ritenne insussistente il danno alla vita di relazione ma disponendo il risarcimento del danno biologico.

Sebbene abbastanza sottile da cogliere, la differenza che separa il danno alla vita di relazione dal danno biologico risiede nella sfera ricreativa del soggetto. Secondo la Corte, la ragazza non aveva subito lesioni alla sfera ricreativa, mentre era evidente il danno biologico (l’ipersessualità, in sé per sé, considerata). Diverso, invece, il caso di una società di trasporti, chiamata in causa dai suoi dipendenti che lamentavano di non essere messi a conoscenza dei turni di servizio con adeguato anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa, condizione che impediva loro di organizzare il proprio tempo libero. E la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12962/08 ha dato loro ragione, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative. Come si evince dai due casi citati, il danno alla vita di relazione non è altro che un aspetto dinamico del danno biologico, poiché incide sulla realizzazione della personalità in movimento dell’individuo.

L’aspetto statico del danno alla salute, invece, è più evidente (es. la frattura di un arto) e pertanto non va provato, mentre è necessario che lo sia il fatto illecito che l’ha cagionato. La distinzione tra aspetto statico e aspetto dinamico del danno alla salute, da cui deriva l’affermazione del danno alla vita di relazione, è posta in essere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 372/94, mentre la risarcibilità dello stesso si riscontra nelle sentenze Cass., Sez. III, n. 9170/94 e Cass., Sez. III, n. 15809/02.

In particolare, quest’ultima stabilisce che il danno alla vita di relazione costituisce un elemento del danno biologico, la cui valutazione economica deve avvenire in maniera autonoma. Il danno alla vita di relazione, infine, è stato definito una “necessaria componente del danno biologico” dalla sentenza Cass. Sez. III n. 4909/96.

Il danno alla capacità lavorativa è la “lesione alla potenziale attitudine del soggetto all’attività lavorativa, indipendentemente dalla produzione di un reddito” (Cass., Sez. III, sentenza n. 1198/96). Il danno alla capacità lavorativa differisce dal danno patrimoniale in quanto, al contrario di questo, prescinde dalla titolarità di un reddito.

Il risarcimento del danno alla capacità lavorativa spetta anche ai soggetti non occupati e dediti agli studi per l’acquisizione di un titolo professionale, dovendosi considerare quali effetti pregiudizievoli ricollegabili all’evento, l’invalidità, gli esborsi necessari al recupero degli studi e le perdite patrimoniali correlate al ritardato ingresso nel mondo del lavoro (Cass., Sez. III, sentenza n. 1955/95).

Si annoverano nel danno in oggetto, la perdita di chances lavorative, la maggiore fatica nel lavoro, la riduzione della capacità di concorrenza (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 755/95) e l’infermità derivante da un’attività lavorativa usurante (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 2455/00).

Il danno alla sfera sessuale consiste nella lesione del diritto di un coniuge ad avere rapporti con l’altro coniuge, secondo quanto disposto dalla sentenza Cass., Sez. III, n. 4671/96. Questa pronuncia si riallaccia ad una precedente sentenza della Suprema Corte (n. 6607/86), che considera il diritto – dovere ai rapporti sessuali una componente essenziale del rapporto di coniugio. Partendo da questa valutazione, e tenendo presente che la norma di cui all’art. 2043 c.c. pone “il principio di risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilendo in via immediata, la risarcibilità del complessivo valore della persona nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva”, la Corte ritiene giusto risarcire il coniuge il cui diritto alla vita sessuale con l’altro coniuge sia stato leso da fatto illecito altrui.

Va da sé, quindi, che il danno alla sfera sessuale rientra nel danno biologico, in quanto la lesione riguarda un diritto primario dell’individuo.

Il danno tanatologico (o danno da morte) è il danno derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito altrui (Tribunale di Firenze, ordinanza del 27 ottobre 1993). La dottrina ha individuato due categorie di danno tanatologico: diretto e riflesso. Si parla di danno tanatologico diretto, quando il soggetto perde la vita per un fatto ingiusto (lesione o malattia), causato dalla condotta lesiva altrui. In questo caso, il risarcimento del danno da morte è trasmissibile iure hereditatis, salvo che nei casi di decesso istantaneo.

Il danno tanatologico riflesso, invece, si ha quando un soggetto subisce una menomazione psicofisica, a causa dell’evento morte di un congiunto. In questo caso, l’evento-morte produce un ulteriore evento-lesione che danneggia la salute psichica o fisica del congiunto rimasto in vita. Rientra nella casistica del danno tanatologico riflesso, anche l’impossibilità del congiunto di godere del rapporto parentale (filiale o coniugale) a seguito della morte del soggetto in un sinistro stradale (Tribunale di Firenze, sentenza n. 451 del 24 febbraio 2000).

Bisogna puntualizzare, peraltro, che non tutta la Giurisprudenza concorda nel riconoscimento della risarcibilità del danno tanatologico. Vi sono, infatti, due correnti di pensiero distinte: una, è la Tesi minoritaria positiva, che avvalla quanto, sin qui, si è detto. Secondo i suoi sostenitori, questa tesi trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10/12/1948), nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo (04/11/1950) e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (16/12/1966), tutti ratificati dall’Italia con apposite leggi.

L’altra corrente, che prende il nome di Tesi maggioritaria negativa, sostiene che il danno da morte non costituisce danno biologico, poiché la perdita della vita non è la massima lesione possibile del diritto alla salute (Corte Costituzionale, sentenza n. 372/94, Cass., Sez. III, sentenza n. 7632/03, Cass., Sez. III, sentenza n. 3549/04).

Di conseguenza, trasmettere per via ereditaria il risarcimento della perdita della vita, equivarrebbe a dare al bene giuridico vita lo status giuridico di un bene patrimoniale, senza contare che il danno da morte nega la sopravvivenza, mentre il danno alla salute la presuppone.

A chiarire la posizione della Corte di Cassazione in tema di danno tanatologico è intervenuta una recente sentenza (n. 870 del 17 gennaio 2008). In essa, la Corte distingue il caso in cui la morte è istantanea dal caso in cui il decesso intercorre dopo un certo lasso di tempo dall’evento lesivo. Nel caso di morte istantanea, non vi è danno alla salute, poiché ciò che viene leso è il bene giuridico vita e non la salute (quest’ultima, perché sia considerata un bene giuridico, presuppone l’essere in vita del danneggiato). Sin qui, si ravvisa conformità alla Tesi maggioritaria negativa. Quando, invece, il decesso avviene dopo un considerevole lasso di tempo dall’evento lesivo, il bene giuridico salute deve considerarsi compromesso, poiché il danneggiato è stato costretto a vivere, fino al momento della propria morte, accusando la compromissione della propria integrità psico-fisica. In questa pronuncia, si nota palesemente l’influenza della Tesi minoritaria positiva.

Come si è potuto vedere, le numerose sfaccettature del danno biologico contribuiscono notevolmente a conferire all’individuo un valore in quanto essere umano con bisogni prevalentemente legati al suo essere all’interno della società insieme ad altri individui. Il criterio della produttività ritorna soltanto nella fase risarcitoria del danno biologico, insieme all’età e alle condizioni sociali e familiari del danneggiato, quale “elemento di riferimento permanente” del metodo equitativo (Cass., Sez. III, sentenza n. 6873/00).

Come si può evincere da questo breve excursus sull’evoluzione del concetto di danno biologico, spetta soprattutto alla dottrina e alla giurisprudenza il merito di aver cambiato il concetto di “valore uomo” tanto nelle aule di tribunale, quanto all’interno della società, oltre che di aver dato concreta attuazione alla tutela del bene più prezioso dell’essere vivente: la salute.



Fonti normative e bibliografiche:

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 32.

D.L. 23 febbraio 2000 n. 38

Legge 5 marzo 2001 n. 57

Codice penale, libro I, titolo settimo, art. 185

Codice civile, libro IV, titolo primo, art. 1223

Codice civile, libro IV, titolo nono, art. 2043

Codice civile, libro IV, titolo nono, art. 2059

Corte di Cassazione, sentenza n. 1054 del 5 aprile 1954 in Foro It., 1980

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 3763 del 19 novembre 1969 in Foro It., 1970

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6607 del 11 novembre 1986 in Foro It., 1987

Corte di Cassazione, sez. Lavoro Civile, sentenza n. 7101 del 6 luglio 1990 in Foro It., 1991

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11164 del 19 novembre 1990 in Foro It., 1991

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 5669 del 10 giugno 1994 in Foro It., 1991

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8787 del 26 ottobre 1994 in Foro It., 1995

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 755 del 23 gennaio 1995 in Foro It., 1996

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 1955 del 22 febbraio 1995 in Foro It., 1996

Corte di Cassazione, sez. Lavoro Civile, sentenza n. 8216 del 27 luglio 1995 in Foro It., 1996

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 1198 del 16 febbraio 1996 in Foro It., 1997

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3564 del 16 aprile 1996 in Foro It., 1997

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4671 del 21 maggio 1996 in Foro It., 1997

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4909 del 28 maggio 1996 in Foro It., 1997

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8287 del 16 settembre 1996 in Foro It., 1997

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6873 del 25 maggio 2000 in Foro It., 2001

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7632 del 16 maggio 2003 in Foro It., 2004

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9514/07 in www.cassazione.it

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 870/08 in www.filodiritto.com

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3284/08 in www.filodiritto.com

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12962 del 21 maggio 2008 in www.cassazione.it

Tribunale di Genova sentenza del 25/05/1974 in Giurisprudenza Italiana, 1975

Tribunale di Firenze, ordinanza del 27 ottobre 1993 in Giurisprudenza Italiana, 1994

Tribunale Firenze Civile , sentenza n. 451 del 24 febbraio 2000 in Giurisprudenza Italiana, 2001

Corte Costituzionale, sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994 www.giurcost.org

Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 26 luglio 1979 in www.giurcost.org

Corte Costituzionale, sentenza n. 184 del 30 giugno 1986 in www.giurcost.org

Corte d’Appello di Bologna sentenza del 14/06/1968 in Giurisprudenza Italiana, 1969

Giannini, il risarcimento del danno alla persona, giuffrè editore, 1997

Petti, il risarcimento del danno biologico, UTET, 1997

Fino alla prima metà degli anni Sessanta, il concetto giuridico di danno alla persona aveva un’accezione prevalentemente economica. È quanto si evince dal Codice Civile del 1942, in cui si legge che l’individuo, in quanto titolare di un patrimonio (valutabile sulla base di un criterio economico-contabile), può invocare la tutela giuridica, qualora il predetto patrimonio subisca un danno (ex art. 2043), nella forma della perdita subita e/o del mancato guadagno (lucro cessante, ex art. 1223).

La normativa contenuta nel Codice del 1942 contempla anche il risarcimento del danno morale (c.d. pecunia doloris) derivante da reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), purché si risolva in un patema d’animo o in un dolore psicofisico che non producano postumi invalidanti al danneggiato. Il risarcimento, quindi, assurge alla funzione di pretium doloris, vale a dire di compensazione pecuniaria del dolore subito. Il risarcimento del danno morale, tuttavia, appare spettante solo in quanto collegato ad un danno patrimoniale: venivano esclusi da qualunque forma di tutela giuridica, quindi, i soggetti non produttori di reddito (casalinghe, anziani, bambini, disoccupati). Si ravvisa un evidente contrasto con i dettami dell’art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”) e dell’art. 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”) della nostra Costituzione Repubblicana e si lascia inoperante l’art. 32 (tutela della salute) della medesima. È evidente, inoltre, che in tema di risarcimento del danno non si dà importanza all’essere umano in quanto tale, bensì all’homo economicus, con evidente riferimento al legame tra individuo e produttività.

Nei primi anni Settanta, qualcosa comincia a cambiare: la dottrina e la Giurisprudenza inaugurano una lunga stagione di pronunce, che incentrano l’attenzione sulla tutela della persona in quanto tale, prescindendo dalla sua capacità di produrre reddito.

Il primo a pronunciarsi in tal senso è il Tribunale di Genova che, con sentenza del 25/05/1974, stabilisce che il danno alla persona riguarda sia l’ambito professionale, sia le attività extralavorative e ricreative, giacché è attraverso queste ultime che l’individuo realizza la propria personalità.

Cinque anni più tardi, con sentenza n. 88 del 26 luglio 1979, la Corte Costituzionale contribuisce ulteriormente all’affermarsi di questo rinnovato concetto di danno alla persona, sancendo testualmente che la salute è un “diritto fondamentale, primario ed assoluto dell’individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l’art. 2059 del codice civile”. Nella stessa pronuncia, la Corte precisa che la tutela del bene salute va estesa anche alle situazioni ove intervenga la lesione di interessi non economici. In questa nuova ottica, il risarcimento del danno alla persona perde il suo legame esclusivo con l’aspetto reddituale per riferirsi a chiunque subisca una lesione da parte di terzi, includendo, pertanto, anche quelle categorie sociali, fino ad allora, escluse.

La sentenza n. 88/79, inoltre, ha il merito di aver valorizzato il dettame dell’art. 32 della Costituzione, segnando il passo ad una successiva pronuncia della Corte, considerata pietra miliare nel cammino del danno alla persona verso la sua attuale accezione giuridica.

Si tratta, per l’esattezza, della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/86 che, nel combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2043 c.c., pone in essere l’effettiva tutela giuridica del bene salute e conferisce al danno biologico lo status di tertium genus rispetto ai danni patrimoniale e morale derivante da reato.

Il danno biologico (chiamato così per la prima volta proprio in questa sentenza) diventa evento costitutivo della lesione, quindi insito nella medesima: in altre parole, la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell’esistenza del danno biologico.

Il danno patrimoniale ed il danno morale, invece, assumono la connotazione di danni-conseguenza, ulteriori rispetto al danno biologico: ai fini del risarcimento, quindi, il soggetto danneggiato ha l’onere di provare solo la perdita di tutte le attività afferenti alla sua persona che non abbiano natura patrimoniale e che siano suscettibili di valutazione equitativa da parte del giudice, secondo il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c. Al contrario, il bene giuridico salute e la sua tutela non necessitano di alcuna prova, trovando garanzia nell’art. 32 della Costituzione.

Appare chiaro, quindi, come la “sentenza Dell’Andro” (dal nome del penalista che ne ha esteso il testo) abbia sdoganato il concetto di danno biologico che, d’ora in avanti, sarà esplicitamente considerato “danno ingiusto”, ai sensi del combinato disposto artt. 2043 c.c. e art. 32 Cost.: si veda, a tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 11164/90.

Essa, inoltre, ha aperto la strada ad una diversa definizione del bene salute, nella cui accezione, d’ora in avanti, saranno comprese tutte le “funzioni naturali afferenti al soggetto nel suo ambiente e aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, oltre che economica” (Cass. Sez. Lav. n. 7101/90).

Sulla spinta delle numerose pronunce, sin qui, citate, il legislatore è intervenuto dando le definizioni normative del danno biologico, così come contenute nel D.L. 23 febbraio 2000 n. 38 e nella Legge 5 marzo 2001 n. 57.

L’art. 13 del D.L. n. 38/2000 definisce il danno biologico come la lesione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, specificando che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

L’art. 5 della Legge n. 57/2001 riprende testualmente quanto già espresso dal D.L. n. 38/2000, aggiungendo che il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

Sebbene l’intervento del Legislatore sia importante, va detto che esso non è esaustivo, soprattutto se si considerano le numerose sfaccettature del più ampio concetto di danno biologico, individuate, nel tempo, dalla Giurisprudenza. Si sono delineate, pertanto, le figure giuridiche del danno estetico, del danno alla sfera sessuale, del danno tanatologico, del danno alla vita di relazione, del danno psichico e del danno alla capacità lavorativa.

Il danno estetico consiste nella compromissione dell’integrità fisionomica della persona (Cass., Sez. III, n. 755/95). Il danno estetico è manifestazione del danno biologico nel momento in cui incide sulla capacità dell’individuo di relazionarsi col mondo esterno e sulla sua personalità. In questo, si differenzia dalla definizione di danno estetico individuata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1054/54 e nella pronuncia della Corte d’Appello di Bologna del 14/06/1968 ed avente carattere prettamente patrimoniale. In entrambe, la lesione della bellezza del soggetto si ravvisa nella perdita di chances di matrimonio della donna, la cui capacità di conquistare un “buon partito” e di acquistare un’adeguata sistemazione economica e sociale grazie al proprio aspetto fisico, diminuisce. Nell’attuale accezione, il danno estetico trova tutela giuridica nell’art. 2 della Costituzione, laddove la lesione comporti serie e rilevanti limitazioni nella realizzazione della personalità dell’individuo. Dal danno estetico possono derivare danni morali (ex art. 2059 c.c.) e danni patrimoniali, intesi come diminuzione della capacità reddituale in concreto (è il caso, ad esempio, di modelle/i, per cui la bellezza è essenziale allo svolgimento della loro professione).

Il danno psichico è la menomazione o l’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto (Cass., Sez. III, sentenza n. 6607/86). Manifestazioni del danno psichico sono l’ansia depressiva e l’insonnia. Il danno psichico non va confuso col danno morale derivante da reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) poiché, al contrario di questo, esso si risolve in un patema d’animo transeunte, senza produrre postumi invalidanti sul soggetto leso.

Il danno alla vita di relazione consiste nel danno alla capacità del singolo di relazionarsi con gli altri e di poter svolgere tutte quelle attività extralavorative che lo realizzano come persona. Negli anni Sessanta, il danno alla vita di relazione era correlato al danno patrimoniale. Si riteneva, infatti, che la menomazione fisica di un soggetto influisse sulla sua capacità di concorrenza, nel senso di rendere difficile il suo reinserimento nelle dinamiche sociali ed economiche (Cass., Sez. III, sentenza n. 3763/69). In questo, il concetto di danno alla vita di relazione appare molto vicino a quello di danno estetico, mentre appare evidente come nella valutazione del danno ricorrano ancora i criteri economico-patrimoniale e lavorativo. Bisognerà attendere gli anni Novanta perché i giudici di legittimità sentenzino che la menomazione dell’integrità psicofisica dell’individuo incide negativamente sulla realizzazione della sua personalità nelle attività sociali e ricreative che lo pongono in relazione con terzi (Cass., Sez. III, sentenza n. 8287/96 e Cass., Sez. IV, sentenza n. 3564/96), legando il concetto di danno alla vita di relazione ad una visione dell’uomo inteso come essere “sociale”, piuttosto che “economico”.

Il danno alla vita di relazione tiene conto anche del valore economico del tempo utilizzato dall’individuo per scopi extralavorativi, ritenendo che esso comporti la rinuncia di ore lavorative retribuite.

Il danno alla vita di relazione deve essere provato e non è ammissibile il ricorso alla presunzione: non è detto, infatti, che la lesione psicofisica arrechi automaticamente un danno alla sfera relazionale e ricreativa del soggetto.

In alcuni casi, infatti, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di determinazione autonoma del danno alla vita di relazione, com’è accaduto, ad esempio, nella pronuncia n. 9514/07. Nella fattispecie, si parla di una donna che, a seguito di una buca nell’asfalto, era caduta dal motorino, sviluppando una psicopatologia (ipersessualità) che la portava a spogliarsi in pubblico ed a concedersi a chiunque. Il ricorso fu respinto dalla Corte che ritenne insussistente il danno alla vita di relazione ma disponendo il risarcimento del danno biologico.

Sebbene abbastanza sottile da cogliere, la differenza che separa il danno alla vita di relazione dal danno biologico risiede nella sfera ricreativa del soggetto. Secondo la Corte, la ragazza non aveva subito lesioni alla sfera ricreativa, mentre era evidente il danno biologico (l’ipersessualità, in sé per sé, considerata). Diverso, invece, il caso di una società di trasporti, chiamata in causa dai suoi dipendenti che lamentavano di non essere messi a conoscenza dei turni di servizio con adeguato anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa, condizione che impediva loro di organizzare il proprio tempo libero. E la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12962/08 ha dato loro ragione, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative. Come si evince dai due casi citati, il danno alla vita di relazione non è altro che un aspetto dinamico del danno biologico, poiché incide sulla realizzazione della personalità in movimento dell’individuo.

L’aspetto statico del danno alla salute, invece, è più evidente (es. la frattura di un arto) e pertanto non va provato, mentre è necessario che lo sia il fatto illecito che l’ha cagionato. La distinzione tra aspetto statico e aspetto dinamico del danno alla salute, da cui deriva l’affermazione del danno alla vita di relazione, è posta in essere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 372/94, mentre la risarcibilità dello stesso si riscontra nelle sentenze Cass., Sez. III, n. 9170/94 e Cass., Sez. III, n. 15809/02.

In particolare, quest’ultima stabilisce che il danno alla vita di relazione costituisce un elemento del danno biologico, la cui valutazione economica deve avvenire in maniera autonoma. Il danno alla vita di relazione, infine, è stato definito una “necessaria componente del danno biologico” dalla sentenza Cass. Sez. III n. 4909/96.

Il danno alla capacità lavorativa è la “lesione alla potenziale attitudine del soggetto all’attività lavorativa, indipendentemente dalla produzione di un reddito” (Cass., Sez. III, sentenza n. 1198/96). Il danno alla capacità lavorativa differisce dal danno patrimoniale in quanto, al contrario di questo, prescinde dalla titolarità di un reddito.

Il risarcimento del danno alla capacità lavorativa spetta anche ai soggetti non occupati e dediti agli studi per l’acquisizione di un titolo professionale, dovendosi considerare quali effetti pregiudizievoli ricollegabili all’evento, l’invalidità, gli esborsi necessari al recupero degli studi e le perdite patrimoniali correlate al ritardato ingresso nel mondo del lavoro (Cass., Sez. III, sentenza n. 1955/95).

Si annoverano nel danno in oggetto, la perdita di chances lavorative, la maggiore fatica nel lavoro, la riduzione della capacità di concorrenza (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 755/95) e l’infermità derivante da un’attività lavorativa usurante (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 2455/00).

Il danno alla sfera sessuale consiste nella lesione del diritto di un coniuge ad avere rapporti con l’altro coniuge, secondo quanto disposto dalla sentenza Cass., Sez. III, n. 4671/96. Questa pronuncia si riallaccia ad una precedente sentenza della Suprema Corte (n. 6607/86), che considera il diritto – dovere ai rapporti sessuali una componente essenziale del rapporto di coniugio. Partendo da questa valutazione, e tenendo presente che la norma di cui all’art. 2043 c.c. pone “il principio di risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilendo in via immediata, la risarcibilità del complessivo valore della persona nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva”, la Corte ritiene giusto risarcire il coniuge il cui diritto alla vita sessuale con l’altro coniuge sia stato leso da fatto illecito altrui.

Va da sé, quindi, che il danno alla sfera sessuale rientra nel danno biologico, in quanto la lesione riguarda un diritto primario dell’individuo.

Il danno tanatologico (o danno da morte) è il danno derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito altrui (Tribunale di Firenze, ordinanza del 27 ottobre 1993). La dottrina ha individuato due categorie di danno tanatologico: diretto e riflesso. Si parla di danno tanatologico diretto, quando il soggetto perde la vita per un fatto ingiusto (lesione o malattia), causato dalla condotta lesiva altrui. In questo caso, il risarcimento del danno da morte è trasmissibile iure hereditatis, salvo che nei casi di decesso istantaneo.

Il danno tanatologico riflesso, invece, si ha quando un soggetto subisce una menomazione psicofisica, a causa dell’evento morte di un congiunto. In questo caso, l’evento-morte produce un ulteriore evento-lesione che danneggia la salute psichica o fisica del congiunto rimasto in vita. Rientra nella casistica del danno tanatologico riflesso, anche l’impossibilità del congiunto di godere del rapporto parentale (filiale o coniugale) a seguito della morte del soggetto in un sinistro stradale (Tribunale di Firenze, sentenza n. 451 del 24 febbraio 2000).

Bisogna puntualizzare, peraltro, che non tutta la Giurisprudenza concorda nel riconoscimento della risarcibilità del danno tanatologico. Vi sono, infatti, due correnti di pensiero distinte: una, è la Tesi minoritaria positiva, che avvalla quanto, sin qui, si è detto. Secondo i suoi sostenitori, questa tesi trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10/12/1948), nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo (04/11/1950) e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (16/12/1966), tutti ratificati dall’Italia con apposite leggi.

L’altra corrente, che prende il nome di Tesi maggioritaria negativa, sostiene che il danno da morte non costituisce danno biologico, poiché la perdita della vita non è la massima lesione possibile del diritto alla salute (Corte Costituzionale, sentenza n. 372/94, Cass., Sez. III, sentenza n. 7632/03, Cass., Sez. III, sentenza n. 3549/04).

Di conseguenza, trasmettere per via ereditaria il risarcimento della perdita della vita, equivarrebbe a dare al bene giuridico vita lo status giuridico di un bene patrimoniale, senza contare che il danno da morte nega la sopravvivenza, mentre il danno alla salute la presuppone.

A chiarire la posizione della Corte di Cassazione in tema di danno tanatologico è intervenuta una recente sentenza (n. 870 del 17 gennaio 2008). In essa, la Corte distingue il caso in cui la morte è istantanea dal caso in cui il decesso intercorre dopo un certo lasso di tempo dall’evento lesivo. Nel caso di morte istantanea, non vi è danno alla salute, poiché ciò che viene leso è il bene giuridico vita e non la salute (quest’ultima, perché sia considerata un bene giuridico, presuppone l’essere in vita del danneggiato). Sin qui, si ravvisa conformità alla Tesi maggioritaria negativa. Quando, invece, il decesso avviene dopo un considerevole lasso di tempo dall’evento lesivo, il bene giuridico salute deve considerarsi compromesso, poiché il danneggiato è stato costretto a vivere, fino al momento della propria morte, accusando la compromissione della propria integrità psico-fisica. In questa pronuncia, si nota palesemente l’influenza della Tesi minoritaria positiva.

Come si è potuto vedere, le numerose sfaccettature del danno biologico contribuiscono notevolmente a conferire all’individuo un valore in quanto essere umano con bisogni prevalentemente legati al suo essere all’interno della società insieme ad altri individui. Il criterio della produttività ritorna soltanto nella fase risarcitoria del danno biologico, insieme all’età e alle condizioni sociali e familiari del danneggiato, quale “elemento di riferimento permanente” del metodo equitativo (Cass., Sez. III, sentenza n. 6873/00).

Come si può evincere da questo breve excursus sull’evoluzione del concetto di danno biologico, spetta soprattutto alla dottrina e alla giurisprudenza il merito di aver cambiato il concetto di “valore uomo” tanto nelle aule di tribunale, quanto all’interno della società, oltre che di aver dato concreta attuazione alla tutela del bene più prezioso dell’essere vivente: la salute.



Fonti normative e bibliografiche:

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 32.

D.L. 23 febbraio 2000 n. 38

Legge 5 marzo 2001 n. 57

Codice penale, libro I, titolo settimo, art. 185

Codice civile, libro IV, titolo primo, art. 1223

Codice civile, libro IV, titolo nono, art. 2043

Codice civile, libro IV, titolo nono, art. 2059

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Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 3763 del 19 novembre 1969 in Foro It., 1970

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6607 del 11 novembre 1986 in Foro It., 1987

Corte di Cassazione, sez. Lavoro Civile, sentenza n. 7101 del 6 luglio 1990 in Foro It., 1991

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11164 del 19 novembre 1990 in Foro It., 1991

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 5669 del 10 giugno 1994 in Foro It., 1991

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