x

x

Dall’usucapione speciale a quella ordinaria

Nota a Tribunale di Genova, Sentenza 13 ottobre 2009
Ammissibilità della proposizione di domanda per accertamento dell’usucapione ordinaria nell’ambito di procedimento introdotto per l’accertamento dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi dell’art. 1159 bis cod. civ. e della legge n. 346/1976.

Il Tribunale Civile di Genova, con recentissima decisione depositata il 13/10/2009 (Giudice Unico dott.ssa Patrizia Bonsignore) è intervenuta sulla vexata quaestio della ammissibilità di domanda di usucapione proposta in corso di giudizio ad un titolo diverso rispetto a quello originariamente dedotto.

Il tribunale genovese ha ritenuto ammissibile siffatto passaggio da un’azione all’altra all’interno del medesimo processo e nel rispetto della tempestività della proposizione della domanda, motivando dal fatto che nelle azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, a differenza di quanto vige nell’ambito nei diritti di credito, ciò che viene rivendicato è sempre il medesimo diritto.

Il caso di specie riguardava un soggetto che aveva introdotto con ricorso ex art. 3 della legge 346/1976 domanda di accertamento dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di un modesto appezzamento di terreno incluso in altri di sua esclusiva proprietà; resisteva con opposizione la proprietaria dell’appezzamento stesso, eccependo il difetto della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo al riconoscimento dell’usucapione speciale; la ricorrente opposta, costituendosi in giudizio e quindi con il suo primo atto difensivo successivo all’opposizione avversaria, domandava in via riconvenzionale e subordinata che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell’usucapione ordinaria.

Il Giudice ligure, respingeva con sentenza non definitiva la domanda di usucapione speciale inizialmente dedotta per difetto dei necessari presupposti, ma dichiarava ammissibile la proposizione della nuova domanda di usucapione ordinaria (ritenuta semplice domanda dedotta in via subordinata) e con separata ordinanza istruttoria rimetteva la causa sul ruolo per la sua prosecuzione.

Il tribunale ha motivato in accoglimento dei principi espressi dalla più recente sentenza della Corte dei Cassazione n. 11293 del 16/05/2007 a mente dei quali “nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, che sono individuati solo in base al loro contenuto (con riferimento cioè, al bene che ne costituisce l’oggetto), la causa petendi si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna specificazione della domanda”.

La medesima decisione ha dato conto, tuttavia, del pregresso e più restrittivo orientamento giurisprudenziale che tendeva invece a respingere la successiva introduzione di domanda di usucapione allorchè fosse basato su fonte diversa rispetto a quella inizialmente dedotta (ad esempio, usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ. e di poi usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ.).

La Corte di Cassazione con sentenza del 04/05/1982 n. 2739 aveva infatti ritenuto che “l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale non può essere domandata per la prima volta in appello in un giudizio per l’ordinaria usucapione, neanche se la disciplina è intervenuta in corso di giudizio, poiché la causa petendi è diversa ed inoltre i diversi presupposti di fatto richiedono un accertamento ex novo”; sulla stessa scia, si era negata ammissibilità alla domanda di accertamento dell’usucapione breve in luogo di quella ordinaria originariamente dedotta (Cass.n.3815/1991,in Giur. it.,1992, p.2248 e Cass.n.10962/1994, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 12).

Un primo segno di frattura, si era potuto cogliere poco dopo allorchè il Supremo Collegio aveva negato la ricorrenza del vizio di ultra petizione laddove il giudice, richiesto di pronunciarsi sull’usucapione abbreviata aveva appurato, confortato da debite prove, la ricorrenza dei presupposti per accertare l’usucapione ordinaria (Cass. n.1459/ 1995, in Giust. civ. Mass, 1995,p. 312).

Ciò sino a giungere alla già menzionata decisione n. 11293/1997 confortata di lì a poi da autorevole dottrina, secondo cui nell’ambito di domande aventi ad oggetto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento ”tutti i possibili fatti genetici (quindi, nel nostro caso, tanto l’usucapione abbreviata quanto quella ordinaria) sono deducibili senza che ne consegua mutamento della domanda”, semplicemente, perché è il petitum (il diritto invocato) a caratterizzare la domanda formulata dal soggetto mentre la causa pretendi (il titolo giustificativo), anche se cambiata, non avendo alcuna incidenza sull’identità del diritto azionato, che resta il medesimo, passa in secondo piano. Diversamente, accade per i diritti relativi (es. diritti di obbligazione) i quali dipendono ciascuno da un unico fatto costitutivo” (C.Mandrioli, in Corso di diritto processuale, Tomo I°, 2002, p.107).

Segue, estratto della sentenza del Tribunale di Genova 13/10/2009 (motivazione e dispositivo).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE III CIVILE

In persona del Giudice, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

dandone lettura aIle parti jn udienza

- omissis -

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è pervenuta in decisione in punto applicabilità o meno al caso di specie della normativa relativa all’usucapione speciale ex L. 346/76 e sulla possibilità, nel caso di accoglimento della domanda in ordine alla non applicabilità della legge speciale, di prosecuzione della presente causa, inizialmente introdotta con la procedura di cui alla l. 346/76 come usucapione ordinaria.

Si ricorda che l’usucapione speciale disciplinata dall’art. 1159 bis (introdotto dalla più volte citata normativa) contempla una disciplina per così dire di "favore per la piccola proprietà rurale ed ha come finalità quello di salvaguardare e sviluppare il lavoro agricolo e come presupposto proprio l’effettiva destinazione agricola del terreno di cui si chiede l’intervenuto acquisto per usucapione. La giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire che il fondamento della disciplina in esame consiste appunto nell’esigenza di sviluppare il lavoro agricolo e che la condizione necessaria per l’applicazione di tale ipotesi (speciale) di usucapione è proprio la concreta destinazione all’attività agricola del fondo rustico (c.f.r. da ultimo Cass. N. 13775 del 2004) inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata cd ordinata ad una propria vicenda produttiva (c.f.r. Cass. n. 1045 del 1995), non essendo sufficiente che il fondo sia iscritto al catasto rustico, essendo invero necessario che esso sia in concreto destinato all’attività agraria (C.f.r. Cass. 14577 del 2004). Nel caso di specie, l’onere di provare, a prescindere dalla intestazione catastale, l’effettiva destinazione del fondo ad attività agricola, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva (c.f.r. Cass. n. 975 del 2000).

Nel caso che ci occupa il CTU ha precisato che l’appezzamento oggetto di lite è costituito da terreno pianeggiante ove non è stata riscontrata la presenza di nessuna pianta di ulivo né tantomeno di altre essenze e/o coltivazioni, ma solo un piano ligneo rimuovibile, concludendo nel senso di ritenere, a prescindere dall’iscrizione a catasto, che attualmente lo stesso sia privo di una reale destinazione ad attività agricola.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione di quanto ribadito dalla giurisprudenza maggioritaria in ordine alla applicabilità della disciplina speciale e delle conclusioni, assolutamente condivisibili del CTU, supportate da idonea documentazione fotografica che avvalora i suoi assunti, deve essere accolta la domanda formulata dalla parti B e C. in ordine alla non applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall’art. 1159 bis e L. 346/76 per carenza dei presupposti richiesti dalla legge e della giurisprudenza.

Passando ad esaminare la questione della domanda formulata in subordine dalla ricorrente, nella sua comparsa di costituzione del ____ , a seguito dell’atto di citazione in opposizione della signor B, di usucapione ordinaria, in luogo di quella speciale, nel caso di accoglimento della domanda di inapplicabilità della disciplina ex art. 1159 bis, si rileva che la giurisprudenza più recente, mutando un consolidato indirizzo più risalente che considerava diverse le cause petendi e diversi i presupposti delle due procedure (usucapione ordinaria e speciale), respingendo l’eventuale domanda poiché da considerarsi nuova, ritiene ammissibile, nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, la domanda di acquisto per usucapione abbreviata in luogo di quella’ inizialmente proposta- di usucapione speciale, non ritenendola domanda nuova ma domanda con la quale viene rivendicato il medesimo diritto ed avente pertanto la medesima causa pretendi. Non vi è motivo di ritenere non ammissibile anche l’opposto, ossia la domanda successiva di usucapione ordinaria in luogo di quella speciale inizialmente formulata e ciò perchè dalla lettura delle motivazioni della sentenza innanzi citata si legge che la ratio della decisione sta proprio nel fatto di ritenere che si tratti, in entrambi i cui, della medesima causa pretendi proprio perchè la causa pretendi delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall’attore e non il titolo (usucapione. contratto, successione ..ecc.) che ne costituisce la fonte. Oltre a ciò deve ancora rilevarsi che, se la Suprema Corte ha consentito a che il ricorrente "passasse" da una domanda di usucapione ordinaria in speciale (ad esso più favorevole). a maggior ragione si deve ritenere possibile il contrario ("passaggio" da usucapione speciale in ordinaria) posto che tale domanda è sicuramente più onerosa nei confronti di chi deve fornire la prova dell’acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.

Alla luce di quanto sopra, oltre che per motivi di economia processuale. si deve ritenere ammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di usucapione ordinaria nel presente giudizio, pur instaurato come usucapione speciale, dovendosi ritenere la stessa non quale domanda riconvenzionale, ma semplice domanda formulata successivamente (e nei termini) alle contestazioni della signora B nel proprio atto di citazione in opposizione al ricorso,

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande formulate dalla convenuta e attrice in opposizione B e dal convenuto C, dichiara inammissibile la domanda della ricorrente A di usucapione speciale ex art. 346/76 per carenza dei presupposti di legge. In accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente dispone che il presente giudizio prosegua quale giudizio di usucapione ordinaria ed all’uopo rende all’allegata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Spese all’esito del giudizio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Genova, 13 ottobre 2009

Il Giudice – dott.ssa Patrizia Bonsignore

Ammissibilità della proposizione di domanda per accertamento dell’usucapione ordinaria nell’ambito di procedimento introdotto per l’accertamento dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi dell’art. 1159 bis cod. civ. e della legge n. 346/1976.

Il Tribunale Civile di Genova, con recentissima decisione depositata il 13/10/2009 (Giudice Unico dott.ssa Patrizia Bonsignore) è intervenuta sulla vexata quaestio della ammissibilità di domanda di usucapione proposta in corso di giudizio ad un titolo diverso rispetto a quello originariamente dedotto.

Il tribunale genovese ha ritenuto ammissibile siffatto passaggio da un’azione all’altra all’interno del medesimo processo e nel rispetto della tempestività della proposizione della domanda, motivando dal fatto che nelle azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, a differenza di quanto vige nell’ambito nei diritti di credito, ciò che viene rivendicato è sempre il medesimo diritto.

Il caso di specie riguardava un soggetto che aveva introdotto con ricorso ex art. 3 della legge 346/1976 domanda di accertamento dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di un modesto appezzamento di terreno incluso in altri di sua esclusiva proprietà; resisteva con opposizione la proprietaria dell’appezzamento stesso, eccependo il difetto della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo al riconoscimento dell’usucapione speciale; la ricorrente opposta, costituendosi in giudizio e quindi con il suo primo atto difensivo successivo all’opposizione avversaria, domandava in via riconvenzionale e subordinata che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell’usucapione ordinaria.

Il Giudice ligure, respingeva con sentenza non definitiva la domanda di usucapione speciale inizialmente dedotta per difetto dei necessari presupposti, ma dichiarava ammissibile la proposizione della nuova domanda di usucapione ordinaria (ritenuta semplice domanda dedotta in via subordinata) e con separata ordinanza istruttoria rimetteva la causa sul ruolo per la sua prosecuzione.

Il tribunale ha motivato in accoglimento dei principi espressi dalla più recente sentenza della Corte dei Cassazione n. 11293 del 16/05/2007 a mente dei quali “nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, che sono individuati solo in base al loro contenuto (con riferimento cioè, al bene che ne costituisce l’oggetto), la causa petendi si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna specificazione della domanda”.

La medesima decisione ha dato conto, tuttavia, del pregresso e più restrittivo orientamento giurisprudenziale che tendeva invece a respingere la successiva introduzione di domanda di usucapione allorchè fosse basato su fonte diversa rispetto a quella inizialmente dedotta (ad esempio, usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ. e di poi usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ.).

La Corte di Cassazione con sentenza del 04/05/1982 n. 2739 aveva infatti ritenuto che “l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale non può essere domandata per la prima volta in appello in un giudizio per l’ordinaria usucapione, neanche se la disciplina è intervenuta in corso di giudizio, poiché la causa petendi è diversa ed inoltre i diversi presupposti di fatto richiedono un accertamento ex novo”; sulla stessa scia, si era negata ammissibilità alla domanda di accertamento dell’usucapione breve in luogo di quella ordinaria originariamente dedotta (Cass.n.3815/1991,in Giur. it.,1992, p.2248 e Cass.n.10962/1994, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 12).

Un primo segno di frattura, si era potuto cogliere poco dopo allorchè il Supremo Collegio aveva negato la ricorrenza del vizio di ultra petizione laddove il giudice, richiesto di pronunciarsi sull’usucapione abbreviata aveva appurato, confortato da debite prove, la ricorrenza dei presupposti per accertare l’usucapione ordinaria (Cass. n.1459/ 1995, in Giust. civ. Mass, 1995,p. 312).

Ciò sino a giungere alla già menzionata decisione n. 11293/1997 confortata di lì a poi da autorevole dottrina, secondo cui nell’ambito di domande aventi ad oggetto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento ”tutti i possibili fatti genetici (quindi, nel nostro caso, tanto l’usucapione abbreviata quanto quella ordinaria) sono deducibili senza che ne consegua mutamento della domanda”, semplicemente, perché è il petitum (il diritto invocato) a caratterizzare la domanda formulata dal soggetto mentre la causa pretendi (il titolo giustificativo), anche se cambiata, non avendo alcuna incidenza sull’identità del diritto azionato, che resta il medesimo, passa in secondo piano. Diversamente, accade per i diritti relativi (es. diritti di obbligazione) i quali dipendono ciascuno da un unico fatto costitutivo” (C.Mandrioli, in Corso di diritto processuale, Tomo I°, 2002, p.107).

Segue, estratto della sentenza del Tribunale di Genova 13/10/2009 (motivazione e dispositivo).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE III CIVILE

In persona del Giudice, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

dandone lettura aIle parti jn udienza

- omissis -

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è pervenuta in decisione in punto applicabilità o meno al caso di specie della normativa relativa all’usucapione speciale ex L. 346/76 e sulla possibilità, nel caso di accoglimento della domanda in ordine alla non applicabilità della legge speciale, di prosecuzione della presente causa, inizialmente introdotta con la procedura di cui alla l. 346/76 come usucapione ordinaria.

Si ricorda che l’usucapione speciale disciplinata dall’art. 1159 bis (introdotto dalla più volte citata normativa) contempla una disciplina per così dire di "favore per la piccola proprietà rurale ed ha come finalità quello di salvaguardare e sviluppare il lavoro agricolo e come presupposto proprio l’effettiva destinazione agricola del terreno di cui si chiede l’intervenuto acquisto per usucapione. La giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire che il fondamento della disciplina in esame consiste appunto nell’esigenza di sviluppare il lavoro agricolo e che la condizione necessaria per l’applicazione di tale ipotesi (speciale) di usucapione è proprio la concreta destinazione all’attività agricola del fondo rustico (c.f.r. da ultimo Cass. N. 13775 del 2004) inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata cd ordinata ad una propria vicenda produttiva (c.f.r. Cass. n. 1045 del 1995), non essendo sufficiente che il fondo sia iscritto al catasto rustico, essendo invero necessario che esso sia in concreto destinato all’attività agraria (C.f.r. Cass. 14577 del 2004). Nel caso di specie, l’onere di provare, a prescindere dalla intestazione catastale, l’effettiva destinazione del fondo ad attività agricola, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva (c.f.r. Cass. n. 975 del 2000).

Nel caso che ci occupa il CTU ha precisato che l’appezzamento oggetto di lite è costituito da terreno pianeggiante ove non è stata riscontrata la presenza di nessuna pianta di ulivo né tantomeno di altre essenze e/o coltivazioni, ma solo un piano ligneo rimuovibile, concludendo nel senso di ritenere, a prescindere dall’iscrizione a catasto, che attualmente lo stesso sia privo di una reale destinazione ad attività agricola.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione di quanto ribadito dalla giurisprudenza maggioritaria in ordine alla applicabilità della disciplina speciale e delle conclusioni, assolutamente condivisibili del CTU, supportate da idonea documentazione fotografica che avvalora i suoi assunti, deve essere accolta la domanda formulata dalla parti B e C. in ordine alla non applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall’art. 1159 bis e L. 346/76 per carenza dei presupposti richiesti dalla legge e della giurisprudenza.

Passando ad esaminare la questione della domanda formulata in subordine dalla ricorrente, nella sua comparsa di costituzione del ____ , a seguito dell’atto di citazione in opposizione della signor B, di usucapione ordinaria, in luogo di quella speciale, nel caso di accoglimento della domanda di inapplicabilità della disciplina ex art. 1159 bis, si rileva che la giurisprudenza più recente, mutando un consolidato indirizzo più risalente che considerava diverse le cause petendi e diversi i presupposti delle due procedure (usucapione ordinaria e speciale), respingendo l’eventuale domanda poiché da considerarsi nuova, ritiene ammissibile, nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, la domanda di acquisto per usucapione abbreviata in luogo di quella’ inizialmente proposta- di usucapione speciale, non ritenendola domanda nuova ma domanda con la quale viene rivendicato il medesimo diritto ed avente pertanto la medesima causa pretendi. Non vi è motivo di ritenere non ammissibile anche l’opposto, ossia la domanda successiva di usucapione ordinaria in luogo di quella speciale inizialmente formulata e ciò perchè dalla lettura delle motivazioni della sentenza innanzi citata si legge che la ratio della decisione sta proprio nel fatto di ritenere che si tratti, in entrambi i cui, della medesima causa pretendi proprio perchè la causa pretendi delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall’attore e non il titolo (usucapione. contratto, successione ..ecc.) che ne costituisce la fonte. Oltre a ciò deve ancora rilevarsi che, se la Suprema Corte ha consentito a che il ricorrente "passasse" da una domanda di usucapione ordinaria in speciale (ad esso più favorevole). a maggior ragione si deve ritenere possibile il contrario ("passaggio" da usucapione speciale in ordinaria) posto che tale domanda è sicuramente più onerosa nei confronti di chi deve fornire la prova dell’acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.

Alla luce di quanto sopra, oltre che per motivi di economia processuale. si deve ritenere ammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di usucapione ordinaria nel presente giudizio, pur instaurato come usucapione speciale, dovendosi ritenere la stessa non quale domanda riconvenzionale, ma semplice domanda formulata successivamente (e nei termini) alle contestazioni della signora B nel proprio atto di citazione in opposizione al ricorso,

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande formulate dalla convenuta e attrice in opposizione B e dal convenuto C, dichiara inammissibile la domanda della ricorrente A di usucapione speciale ex art. 346/76 per carenza dei presupposti di legge. In accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente dispone che il presente giudizio prosegua quale giudizio di usucapione ordinaria ed all’uopo rende all’allegata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Spese all’esito del giudizio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Genova, 13 ottobre 2009

Il Giudice – dott.ssa Patrizia Bonsignore