Decreto Brunetta: adeguamento degli enti locali alla disciplina sull’organismo indipendente di valutazione
Con un apposito quesito, un Comune ha richiesto se per effetto dell’abrogazione espressa, disposta dall’art. 30, co. 4, del dlg. n. 150/2009, delle norme di cui all’art. 6, co. 2 e 3, del dlg. n. 286/1999, il Nucleo di valutazione in carica decada a partire dal 30 aprile 2010.
In secondo luogo, il Comune ha richiesto se è necessario provvedere alla nomina del nuovo Organismo entro il 30 aprile 2010, in ragione della decadenza di quello attuale, o se è possibile adempiere entro il 31 dicembre 2010, posta la permanenza dell’attuale Nucleo di valutazione fino alla nomina del nuovo.
La Commissione ha precisato che “l’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV).
Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono tenute a un siffatto adempimento.
Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.
Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza.
Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.
Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.
Si aggiunge, peraltro, che è in corso la definizione di un Protocollo di intesa tra la Commissione e l’ANCI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del dlg. n. 150/2009, al quale gli enti locali dovranno attenersi nell’attuazione delle previsioni di cui al suddetto decreto”.
Alla luce dunque delle indicazioni finora pervenute dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del decreto), in particolare con la delibera n. 04/2010 oggi confermata dal parere sopra riportato, gli Enti Locali devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, assumendo le disposizioni previste e vincolanti per le amministrazioni statali relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione come “linee guida per l’adeguamento del proprio ordinamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.
Con un apposito quesito, un Comune ha richiesto se per effetto dell’abrogazione espressa, disposta dall’art. 30, co. 4, del dlg. n. 150/2009, delle norme di cui all’art. 6, co. 2 e 3, del dlg. n. 286/1999, il Nucleo di valutazione in carica decada a partire dal 30 aprile 2010.
In secondo luogo, il Comune ha richiesto se è necessario provvedere alla nomina del nuovo Organismo entro il 30 aprile 2010, in ragione della decadenza di quello attuale, o se è possibile adempiere entro il 31 dicembre 2010, posta la permanenza dell’attuale Nucleo di valutazione fino alla nomina del nuovo.
La Commissione ha precisato che “l’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV).
Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono tenute a un siffatto adempimento.
Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.
Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza.
Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.
Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.
Si aggiunge, peraltro, che è in corso la definizione di un Protocollo di intesa tra la Commissione e l’ANCI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del dlg. n. 150/2009, al quale gli enti locali dovranno attenersi nell’attuazione delle previsioni di cui al suddetto decreto”.
Alla luce dunque delle indicazioni finora pervenute dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del decreto), in particolare con la delibera n. 04/2010 oggi confermata dal parere sopra riportato, gli Enti Locali devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, assumendo le disposizioni previste e vincolanti per le amministrazioni statali relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione come “linee guida per l’adeguamento del proprio ordinamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.