Delega fiscale 2021. La riscossione torna all’era pre-Equitalia?
Il dipartimento fisco e tributi dell’associazione Meritocrazia Italia, come ormai consueto e nell’ambito delle interazioni e discussioni tematiche periodicamente poste in essere dal sodalizio, ha chiesto ad Angelo Lucarella un intervento sul disegno di legge delega-fiscale approvato dal Governo Draghi lo scorso 05 ottobre 2021.
Filodiritto ne pubblica, in anteprima ed esclusiva, l'analisi integrale.
La delega fiscale che il Governo Draghi si appresta a chiedere al Parlamento, al fine di avviare il processo di riforma tributaria, è il perno centrale su cui si avvitano le analisi politico-giuridiche degli ultimi giorni.
Nel prospetto licenziato da Palazzo Chigi nella seduta di CdM del 05 ottobre scorso c’è un articolo particolare che interessa il mondo della riscossione tributaria.
È l’articolo 2[1] che alla lettera b) dell’unico comma si propone, in prospettiva, nel prevedere di “individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, in modo da superare l’attuale sistema, connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate - riscossione”.
Orbene, chi opera nel mondo tributario, specie esattoriale, sa che:
- esiste il principio d’indifferenza[2] di chiamata in causa del contribuente nei confronti dell’ente riscossore o dell’ente erariale creditore d’imposta (ex art. 39[3] D.lgs. 112/1999);
- la natura normativa (come genetica giuridica) dell’Agenzia delle entrate riscossione, sostituente le società ex Equitalia, risiede nell’art. 1[4] del D.L. 193/2016;
- i dipendenti di Agenzia delle Entrate Riscossione sono derivanti dalla massa di risorse umane che prima gestiva Equitalia in funzione della sua costituzione ex D.L. 203/2005 e successive modifiche.
Che vi fossero alcuni dubbi di costituzionalità[5] in merito alla nascita dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si è già avuto modo di spiegarlo.
Tornando, però, a quel che la delega fiscale in esame vorrebbe far passare, pare ci si trovi difronte ad un messaggio giuridico particolare: il ritorno al sistema di accentramento della riscossione nazionale in capo all’Agenzia delle Entrate (come negli anni precedenti alla nascita di Equitalia).
C’è un preliminare punto di critica oggettiva. Il titolare di tale funzione è già l’Agenzia delle Entrate ai sensi di diverse norme susseguitesi nel tempo come affermano:
- l’articolo 62, co. 2, D.lgs. 300/1999 “L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso… omissis”;
- l’articolo 3[6] del D.L. 203/2005 “A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate”;
- l’articolo 1 del D.L. 193/2016 (già richiamato innanzi).
Se l’Agenzia delle Entrate è già il titolare della riscossione nazionale e si avvale, oggigiorno, di un mero ente pubblico strumentale (cioè longa manus) quale potrebbe essere il senso di una norma di delega impostata nella direzione licenziata da Palazzo Chigi il 5 ottobre 2021?
Si provi a ragionare in termini di politica giudiziaria (ancora poco studiata nelle Università tra l’altro):
- la soppressione di Equitalia è stata voluta dall’ultimo Governo Renzi che ha introdotto anche le prime rottamazioni tributarie per ovvie ragioni di cassa e mole di contenzioso;
- Equitalia non nasce con l’ultimo Governo Berlusconi perché, invece, fu fatta nascere “Riscossione spa” (poi diventata Equitalia senza modificare a norma) ed i cui soci erano INPS e Agenzia delle Entrate (quindi con scopo performativo societario a differenza dell’attuale ente pubblico economico);
- i giudizi esattoriali (si badi bene non tributari a 360 gradi) vengono decisi innanzi sia ai Tribunali che davanti alle Commissioni tributarie;
- i collegi o i giudici monocratici non hanno competenza specifica in materia né potrebbero averla per ragioni di concorso o di incarico (questione risaputa).
Questi elementi di valutazione permettono di considerare che non possono non esserci motivi ben precisi attorno ad una delega fiscale impostata con la precisazione-obiettivo di superare un fantomatico dualismo di funzioni tra AdE e Age-R.
Se il Governo Draghi, nello schema del disegno di legge in esame, tiene a specificare come l’attuale sistema sia connotato da “una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate - riscossione” (il ché, come dimostrato, contrasta con la realtà giuridica), allora, occorre porsi una serie di domande che portano, inevitabilmente, a scandire che:
- chi ha scritto la bozza del disegno di legge in questione non conoscerebbe affatto (o, subdolamente, lo conosce fin troppo bene) lo stato dell’arte normativo in materia;
- tale disarmonia potrebbe generare un ribaltamento giuridico drastico in sfavore dei contribuenti e cittadini (più avanti si spiegherà il perché);
- l’assorbimento di Agenzia delle Entrate Riscossione sarebbe un mero ricollocamento di risorse umane in chiave pubblicistica pura volto ad eliminare, definitivamente, l’ambiguità (non giuridica, ma di non conoscenza) anche sul piano dell’applicazione di una serie di dinamiche privilegiate che sino a quando sarà in vigore l’art. 1, co. 6[7], D.L. 193/2016 non saranno mutabili.
Tale necessità di accorpamento, a prescindere se per motivo organizzativo, performativo o meno, velatamente si approccia per:
- superare le decisioni che nei giudizi esattoriali[8] (come afferma la Cassazione nel 2021 nel caso chiuso con decisione n. 8801), violano il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), dell’equo processo (art. 6 Cedu) e della difesa (art. 24 Cost.) in ordine al fatto che, in barba al principio di indifferenza e di inesistenza di un litisconsorzio necessario (tra concessionario creditore), si ordini l’integrazione del contraddittorio d’ufficio ampliando il contenzioso nel tempo e nello spazio ed in maniera smisurata e/o sproporzionata rispetto alla domanda[9] di giustizia del contribuente-cittadino;
- aiutare una magistratura di merito non uniformemente e professionalmente preparata su queste dinamiche[10] (non certo per colpa di quest’ultimi date le norme degli anni novanta del secolo scorso[11] in vigore) e che, numeri alla mano, consegnano al sistema Paese una massa di contenziosi poi ribaltati in Cassazione;
- precisare implicitamente (posto che non si possa fare alcuna norma di interpretazione autentica e dato che le norme summenzionate sono palesemente chiare sui ruoli e sulle competenze di Agenzia delle Entrate nonché dell’ex Equitalia) che sino ad oggi v’è stata una netta separazione tra Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione (cosa sconfessata come detto).
È su quest’ultimo passaggio che si apre un altro pezzo di sipario giuridico perché è vero che tra i due enti c’è un rapporto di autonomia di spesa, risorse umane, ecc. ma non di indipendenza attese, precisamente, le norme già richiamate e poste su in riferimento nonché attenzionando altri due atti:
- un giuridico ovvero lo statuto[12] di Agenzia delle Entrate Riscossione del Governo dell’epoca;
- uno autodichirativo ovvero il comunicato stampa[13] del nuovo ente costituito ex D.L. 193/2016.
Con il primo, cioè quello giuridico, il D.P.C.M. del 5 giugno 2017 ha stabilito e prescritto che:
- Art. 1) “1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, di seguito «Agenzia», è un ente strumentale dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, di seguito «decreto-legge n. 193 del 2016»;
- Art. 2) “1. L’Agenzia svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, la cui titolarità è attribuita all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e assume la qualifica di Agente della riscossione”.
È con il secondo atto, cioè quello auto-dichiarativo, che non c’è più alcun dubbio in merito a quanto sinora analizzato in chiave di riscontri oggettivi e cioè che “L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
Quanto sopra stando a significare che, in base alla lettura dell’articolo 2 della delega fiscale oggetto di disegno di legge, non esiste alcuna netta differenza tra Agenzia delle Entrate ed il suo braccio destro della riscossione. Non c’entra neanche il fatto della diversa partita iva atteso che l’Agenzia erariale rientra nella sfera giuridica di cui all’art. 62 del D.lgs. 300/1999 essendo ente pubblico puro; l’ente pubblico economico strumentale di quest’ultima, costituito ex articolo 1 D.L. 193/2016, rientra invece nella sfera normativa delle persone giuridiche private ex codice civile.
Quanto sinora illustrato conduce a ritenere che l’ottica del disegno di legge su tutto questo fronte giuridico, per come enucleato, pecchi di attenzione concreta oppure è vero il contrario: serve una norma di delega in tale maniera per far passare una norma implicitamente chiarificatrice tenuto conto, come in precedenza annunciato, che lo Statuto del contribuente[14] non ammette interpretazione autentica per via delegata o per decreto legge.
D’altronde gli atti normativi del governo ex articoli 76 e 77 della Costituzione rientrano tra gli atti aventi forza e valore di legge che allo stesso modo della legge ordinaria sono fonte normativa[15].
Tuttavia lo Statuo del Contribuente è norma che preclude, appunto, la possibilità di utilizzo della delega legislativa[16] per fare proprio quanto innanzi.
Ed allora, certamente ogni cultore del diritto potrebbe tirare proprie conclusioni ma corre l’obbligo di evidenziare come una scelta di politica-giuridica come quella oggetto di delega fiscale può operare in due diverse direzioni: una di politica-giudiziaria (pur non menzionandola espressamente), l’altra di politica-fiscale (benché con linguaggio che farebbe pensare ad altro obbiettivo normativo rispetto al tenore appunto dell’articolo 2 del disegno di legge delega in questione).
In conclusione, poi, c’è da ragionare su un particolare effetto che si potrebbe generare all’indomani dell’assorbimento di Agenzia delle Entrate Riscossione in Agenzia Entrate (a parte la mole di risorse umane i cui contratti di assunzione diventeranno di impiego riversandosi dal genetico articolo 97 della Costituzione).
Se l’ente pubblico economico strumentale, a cui si applica tuttora il regime delle persone giuridiche private, diventa ente pubblico puro significa che anche il sistema di difese legali cambierà ricollegandosi il tutto al R.D. 1611/1933 “Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato” che all’articolo 5 prevede “Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri. L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze”.
Cosa che ad oggi, invece, per l’Agenzia delle entrate riscossione è una vera e propria annosa questione[17] e che vede numerosissimi avvocati di libero foro incaricati in tutto il Paese per esperire difese; quest’ultime, probabilmente, a cui l’avvocatura di Stato non riesce a far fronte con le proprie risorse umane.
Cosa accadrà quindi?
Per ora potrebbe trattarsi di un cospicuo risparmio di risorse economiche, ma è incerto sapere o decifrare quale potrebbe essere il sacrificio a medaglia rovesciata.
Il tutto sempreché il Parlamento italiano, in sede di discussione della delega fiscale, non si accorga di quanto sin qui rappresentato (salvo oggettivi dati e fatti contrari).
Perché poi la Costituzione non fa sconti. Politica a parte.
[1] Integralmente la proposta normativa in questione riporta che “1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all' articolo 1 e con particolare osservanza dei principi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo, una revisione del sistema nazionale della riscossione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguire l’efficientamento e la semplificazione del sistema nazionale della riscossione, orientandone l’attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l’attuale meccanismo della remunerazione dell’agente della riscossione, favorendo l’uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;
b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, in modo da superare l’attuale sistema, connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate - riscossione;
c) in tale prospettiva, garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità, in attuazione della riserva di legge espressamente contemplata dall’articolo 97 della Costituzione”.
[2] La Cassazione, sez. civile, con ord. n. 8808 Anno 2021 ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore
quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario”.
[3] L’articolo in questione prescrive che “1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
[4] L’art. 1, solo dal comma 1 al comma 6, del D.L. 193/2016 prevede che “1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio
2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività. dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonchè agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui
al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa”.
[5] Come spiegato nel 2018 sul portale Atalex - https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/21/agenzia-delle-entrate-riscossione-profili-critici-di-incostituzionalita
[6] Articolo di legge che prescrive “1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. … omissis”.
[7] Si ricordi l’applicazione del regime normativo in base al quale l’AGE-R è sottoposta alla sfera delle persone giuridiche private secondo il codice civile.
[8] Corte d’appello di Lecce sent. 155/2020, sulla scia del ragionamento fatto, afferma “Premesso brevemente che l’AER è soggetto giuridicamente distinto dall’Agenzia delle Entrate (v. art.1 D.L. 22.10.2016 n.193)”.
[9] Principio della domanda ex art. 100 cpc “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
[10] GREGGI M., Professione: giudice tributario, in rivista LaVoce.info, precisa “Il processo tributario è da anni sotto la lente dell’accademia e delle professioni: se ne lamenta non tanto la lentezza nel giudizio (i tempi qui sono i più brevi in assoluto, se comparati al processo civile e a quello penale) quanto piuttosto la (asserita) scarsa qualità delle decisioni. Ne sarebbero prova il numero elevato di sentenze riformate in appello e in Cassazione, che nel 2020 sono state pari al 47 per cento del totale”.
[11] Ovvero i D.Lgs. 545/1992 e 546/1992.
[12] Statuto dell’Ente ex art. 1 D.L. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale al n. 156 del 29.06.2017 nonché al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/statuto-AdE-Risc.pdf
[13] Comunicato stampa del 30 giugno 2017 integralmente disponibile al seguente link - https://www1.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/sites/archivio/.content/files/it/Comunicati/Comunicato_Equitalia_AER.pdf
[14] Art. 1, co. 2, legge 212/2000 prescrive che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
[15] NICOTRA I., Diritto pubblico e costituzionale, Giappichelli editore 2018, pag. 380.
[16] MARTINES T., Diritto costituzionale, Giuffrè editore, pag 369.
Anche perché con la delega non viene ceduta la titolarità della funzione legislativa da parte del Parlamento, ma viene solamente incaricato il Governo all’esercizio della stessa funzione limitatamente nel tempo e con limiti di principio.
[17] In parte risolta dalla Cassazione con la decisione a SS.UU. sent. n. 30008/2019.