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La riforma fiscale e il d.lg. 231/2001

Riforma fiscale
Riforma fiscale

La riforma fiscale e il d.lg. 231/2001

Il d.d.l. recentemente approvato dall’Esecutivo (ora A.C. 1038, “Delega al Governo per la riforma fiscale) prevede due modifiche al d.lg. 231/2001.

In primo luogo, il d.lg. 231 verrà integrato con l’inserimento dei reati previsti dal d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise): il Governo dovrà prevedere, a carico dell’ente, l’applicazione di “sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive”.

Il T.U. sulle accise prevede e punisce alcune fattispecie di reato, negli artt. 40 e ss. (in alcune ipotesi sono previste sanzioni amministrative):

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

- Irregolarità nella circolazione

Tra l’altro, il richiamato T.U. verrà a sua volta integrato con l’introduzione dell’illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati (di cui al Titolo I, Capo III-bis); tale contesto criminoso verrà ulteriormente rafforzato con un’autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione da un minimo di tre anni a un massimo di otto anni e con la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato.

In secondo luogo, verrà integrato l’art 25-sexiesdecies (Contrabbando), comma 3, d.lg. 231, con la previsione dell’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto (rispettivamente: interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito), per i reati previsti dal T.U. doganale (D.P.R. 43/1973), nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo art. 25-sexiesdecies (cioè quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro).

Con quest’ultima integrazione, tutte le sanzioni interdittive previste dal d.lg. 231 saranno applicabili, ricorrendone i presupposti, ai delitti di contrabbando aggravati ai sensi del citato comma 2 (oggi lo sono soltanto quelle previste dalle lett. c), d) ed e) dell’art 9).

Di rilievo pure altre disposizioni del d.d.l., in particolare laddove si prescrive, “per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali” di:

- “razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra sanzioni, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;

- “prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all’art. 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire all’istituto dell’adempimento collaborativo possono assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l’entità delle sanzioni”.

In generale, la riforma intende muoversi verso il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo (ex artt. 3 e ss. d.lg. 128/2015) accelerando il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso e consentendone l’accesso anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti (e a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato unitario di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale).

Tale sistema integrato potrà essere certificato, fermi restando i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate.