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Deposizioni testimoniali degli organi supremi dello Stato nella RFT

I

Le vicende, nelle quali è stato coinvolto alcuni mesi orsono un noto esponente politico della RFT (e che hanno portato alle sue dimissioni dalla carica ricoperta), hanno reso di attualità le norme che disciplinano la testimonianza delle alte cariche pubbliche.

Il Paragrafo 49 della StPO (CPP) della RFT prevede che il presidente della Repubblica  “ist in seiner Wohnung zu vernehmen”, vale a dire che la di lui testimonianza deve essere raccolta nella sua abitazione. Non viene citato per il dibattimento nel corso del quale si da invece lettura del verbale delle sue dichiarazioni rese in precedenza (viene derogato al cosiddetto Unmittelbarkeitsgrundsatz). A proposito della rinunciabilità,  da parte del Bundespräsident, a questa sua “prerogativa”, benché parte della dottrina propugni la tesi della rinunziabilità,  dal dato testuale del § 49 StPO pare che questa tesi non sia, fondatamente,  sostenibile,  anche perché lo scopo di questo paragrafo viene individuato nel fatto che contrasterebbe con la dignità della carica rivestita dal capo dello Stato il dover comparire in giudizio.

Per “Wohnung” è da intendersi non soltanto l’abitazione (privata), ma anche la residenza ufficiale nonché il domicilio del capo dello Stato durante un periodo di ferie. Secondo la dottrina largamente prevalente, soltanto un giudice può procedere alla Vernehmung del Bundespräsident. Trattasi, di norma, dell’Ermittlungsrichter (giudice delle indagini preliminari). Divisa è la dottrina se possa provvedervi anche il beauftragter Richter risp. der ersuchte Richter (giudice delegato). Vi è però concordanza che la Vernehmung possa anche essere effettuata dal collegio (“durch das gesamte Gericht”). Isolata è rimasta la tesi secondo la quale alla Vernehmung del capo dello Stato possa procedere il PM.

Va rilevato che in ogni caso al Bundespräsident, in occasione di una sua Vernehmung, è riconosciuta la facoltà di appellarsi al “besonderen Aussageverweigerungsrecht” di cui al § 54, comma 3, StPO. Dispone questa norma che il capo dello Stato può astenersi dal deporre, se la sua testimonianza potrebbe comportare nocumento al Bund o ad uno dei Länder che fanno parte della RFT. La facoltà de qua permane integra anche dopo il termine del mandato del Bundespräsident, limitatamente a fatti verificatisi durante l’esercizio della carica o di cui è venuto a conoscenza nell’ espletamento del suo mandato.

II

Si reputa che non siano applicabili: il § 168c, comma 2, StPO, (secondo il quale alla Vernehmung possono assistere il PM, l’imputato e il suo difensore), il § 223 StPO (che prevede la cosiddetta kommissarische Zeugenvernehmung) e il § 224 StPO (previo avviso della Vernehmung, da darsi al PM, all’imputato e al difensore).        

La “prerogativa” di cui al § 49 StPO, non può  essere invocata da chi ˗ ai sensi dell’articolo 57 GG (Costituzione federale) ˗ sostituisce il Bundespräsident in caso di impedimento o di dimissioni prima della scadenza del mandato (il sostituto è il presidente del Bundesrat (Camera costituita dai rappresentanti dei Länder)).

Il capo dello Stato non può essere citato per il dibattimento, a meno che al momento dello stesso non sia più in carica. Esclusa è altresì la citazione diretta ad iniziativa dell’imputato (“Ladung durch den Angeklagten”), alla quale si può ricorrere se chi presiede il collegio, si rifiuta di citare un teste proposto dall’ imputato. Nel corso del dibattimento, in deroga a quanto previsto dal § 250 StPO (che contiene il Grundsatz der persönlichen Vernehmung, il principio dell’ audizione personale del teste se oggetto della testimonianza e’ un fatto di percezione sensoriale (“einer Tatsache, die auf Wahr˗nehmung einer Person beruht”)), si procede alla lettura del verbale delle dichiarazioni rese in precedenza e a tal fine non è neppure necessario che venga emessa  apposita ordinanza, altrimenti prescritta in caso di “Ersetzung der Vernehmung durch Verlesung”). Non trova altresì applicazione la norma secondo la quale il collegio deve accertare se si è proceduto o meno alla Vereidigung di chi ha reso dichiarazioni anteriormente al dibattimento.

III

La Vernehmung dei membri del Bundestag, del Bundesrat (cioè delle due Camere che compongono il parlamento federale) e dei componenti dei Landtage (parlamenti degli Stati federati) deve avvenire presso la rispettiva sede, se ivi si trovano per l’espletamento del loro mandato.

Alla Vernehmung dei membri del governo federale o del governo di un Land, si procede presso le rispettive sedi; altrimenti, se sono fuori sede, nel luogo in cui si trovano.

Le norme di cui ai due capoversi che precedono, sono derogabili dietro autorizzazione da parte del Bundestag, del Bundesrat e dei Landtage.

I componenti degli organi legislativi di cui al capoverso che precede nonché i membri del governo federale e quelli dei governi dei Länder, non vengono citati per il dibattimento,  qualora siano già stati sentiti in precedenza; in tal caso si procede alla lettura  dei verbali contenenti le dichiarazioni da loro già rese.

IV

La ratio del § 50 StPO appare evidente e va ricercata nella garanzia di assicurare la piena funzionalità di organi così importanti quali sono il governo e il parlamento federale nonché quello degli Stati facenti parte della RFT. Durante l’intero procedimento, essi adempiono alla loro Auskunftspflicht ˗ in base ad una “örtlichen Beschränkung”˗ soltanto nei luoghi che non ostano al regolare svolgimento del mandato; si tratta quindi di una “Sonderregelung, gültig in allen Verfahrensabschnitten”. Questi diritti non sono, secondo la dottrina prevalente, rinunciabili, in quanto si tratta di un “Sonderrecht” inerente all’organo di cui fanno parte e non di un privilegio personale dell’assumendo “teste”.

La Vernehmung dei parlamentari (che può essere effettuata soltanto da un giudice), al di fuori delle Sitzungsperioden e delle Sitzungswochen, può avvenire anche nel luogo in cui soggiornano (ed in proposito all’autorità giudiziaria è riconosciuta una certa discrezionalità); deve comunque tenere conto, secondo la Corte suprema federale (BGH), degli impegni di lavoro dei parlamentari.

Discorde è la dottrina se in occasione della Vernehmung possa essere presente, oltre al giudice, anche il PM, mentre gli “An- wesenheitrechte” delle altri parti sono fuori discussione (“für die Anwesenheitrechte der anderen Parteien gelten keine Besonder- heiten (e in ciò la normativa si differenzia da quella dettata per la Vernehmung del capo dello Stato)).

V

Per quanto concerne i componenti del governo federale e delle Länderregierungen, va preliminarmente osservato che “Regierungs- mitglieder” del B u n d sono soltanto il Bundeskanzler e i ministri federali (articolo 62 GG=Costituzione federale) e non anche gli Staatssekretäre. Le rispettive L a n d e s verfassungen possono invece determinare chi è membro della Landesregierung (così p. es. la Costituzione bavarese, a differenza di alcune altre Landes-verfassungen, prevede che sono Regierungsmitglieder anche gli Staatssekretäre del governo della Baviera).

L’audizione dei componenti del governo avviene presso la sede del governo o presso l’ufficio giudiziario del luogo in cui vi è la sede del governo. Se il componente del governo si trova in un luogo che non è sede di un ufficio giudizario,  le Vernehmungspersonen sono obbligate a recarsi in uno dei luoghi suddetti  per l’effettuazione dell’audizione.

VI

I parlamentari possono esser citati per il dibattimento, se esso si svolge presso l’ufficio giudiziario sito nello stesso luogo nel quale è la sede del parlamento. Se il dibattimento è fissato in un luogo diverso, alla Vernehmung deve procedere il beauftragter o l’er-suchter Richter (il primo fa parte del collegio che deciderà; il secondo è il giudice (dell’Amtsgericht) designato in base al Geschäftsverteilungsplan (“tabelle”) all’espletamento delle prove delegate.

In caso di violazione del § 50 StPO, che disciplina la Vernehmung di deputati e di ministri, la Revision (impugnazione) proposta dall’imputato non è ammissibile dato che questa norma non è posta nell’interesse dell’imputato, ma nell’interesse del parlamento, risp. del governo.          

I

Le vicende, nelle quali è stato coinvolto alcuni mesi orsono un noto esponente politico della RFT (e che hanno portato alle sue dimissioni dalla carica ricoperta), hanno reso di attualità le norme che disciplinano la testimonianza delle alte cariche pubbliche.

Il Paragrafo 49 della StPO (CPP) della RFT prevede che il presidente della Repubblica  “ist in seiner Wohnung zu vernehmen”, vale a dire che la di lui testimonianza deve essere raccolta nella sua abitazione. Non viene citato per il dibattimento nel corso del quale si da invece lettura del verbale delle sue dichiarazioni rese in precedenza (viene derogato al cosiddetto Unmittelbarkeitsgrundsatz). A proposito della rinunciabilità,  da parte del Bundespräsident, a questa sua “prerogativa”, benché parte della dottrina propugni la tesi della rinunziabilità,  dal dato testuale del § 49 StPO pare che questa tesi non sia, fondatamente,  sostenibile,  anche perché lo scopo di questo paragrafo viene individuato nel fatto che contrasterebbe con la dignità della carica rivestita dal capo dello Stato il dover comparire in giudizio.

Per “Wohnung” è da intendersi non soltanto l’abitazione (privata), ma anche la residenza ufficiale nonché il domicilio del capo dello Stato durante un periodo di ferie. Secondo la dottrina largamente prevalente, soltanto un giudice può procedere alla Vernehmung del Bundespräsident. Trattasi, di norma, dell’Ermittlungsrichter (giudice delle indagini preliminari). Divisa è la dottrina se possa provvedervi anche il beauftragter Richter risp. der ersuchte Richter (giudice delegato). Vi è però concordanza che la Vernehmung possa anche essere effettuata dal collegio (“durch das gesamte Gericht”). Isolata è rimasta la tesi secondo la quale alla Vernehmung del capo dello Stato possa procedere il PM.

Va rilevato che in ogni caso al Bundespräsident, in occasione di una sua Vernehmung, è riconosciuta la facoltà di appellarsi al “besonderen Aussageverweigerungsrecht” di cui al § 54, comma 3, StPO. Dispone questa norma che il capo dello Stato può astenersi dal deporre, se la sua testimonianza potrebbe comportare nocumento al Bund o ad uno dei Länder che fanno parte della RFT. La facoltà de qua permane integra anche dopo il termine del mandato del Bundespräsident, limitatamente a fatti verificatisi durante l’esercizio della carica o di cui è venuto a conoscenza nell’ espletamento del suo mandato.

II

Si reputa che non siano applicabili: il § 168c, comma 2, StPO, (secondo il quale alla Vernehmung possono assistere il PM, l’imputato e il suo difensore), il § 223 StPO (che prevede la cosiddetta kommissarische Zeugenvernehmung) e il § 224 StPO (previo avviso della Vernehmung, da darsi al PM, all’imputato e al difensore).        

La “prerogativa” di cui al § 49 StPO, non può  essere invocata da chi ˗ ai sensi dell’articolo 57 GG (Costituzione federale) ˗ sostituisce il Bundespräsident in caso di impedimento o di dimissioni prima della scadenza del mandato (il sostituto è il presidente del Bundesrat (Camera costituita dai rappresentanti dei Länder)).

Il capo dello Stato non può essere citato per il dibattimento, a meno che al momento dello stesso non sia più in carica. Esclusa è altresì la citazione diretta ad iniziativa dell’imputato (“Ladung durch den Angeklagten”), alla quale si può ricorrere se chi presiede il collegio, si rifiuta di citare un teste proposto dall’ imputato. Nel corso del dibattimento, in deroga a quanto previsto dal § 250 StPO (che contiene il Grundsatz der persönlichen Vernehmung, il principio dell’ audizione personale del teste se oggetto della testimonianza e’ un fatto di percezione sensoriale (“einer Tatsache, die auf Wahr˗nehmung einer Person beruht”)), si procede alla lettura del verbale delle dichiarazioni rese in precedenza e a tal fine non è neppure necessario che venga emessa  apposita ordinanza, altrimenti prescritta in caso di “Ersetzung der Vernehmung durch Verlesung”). Non trova altresì applicazione la norma secondo la quale il collegio deve accertare se si è proceduto o meno alla Vereidigung di chi ha reso dichiarazioni anteriormente al dibattimento.

III

La Vernehmung dei membri del Bundestag, del Bundesrat (cioè delle due Camere che compongono il parlamento federale) e dei componenti dei Landtage (parlamenti degli Stati federati) deve avvenire presso la rispettiva sede, se ivi si trovano per l’espletamento del loro mandato.

Alla Vernehmung dei membri del governo federale o del governo di un Land, si procede presso le rispettive sedi; altrimenti, se sono fuori sede, nel luogo in cui si trovano.

Le norme di cui ai due capoversi che precedono, sono derogabili dietro autorizzazione da parte del Bundestag, del Bundesrat e dei Landtage.

I componenti degli organi legislativi di cui al capoverso che precede nonché i membri del governo federale e quelli dei governi dei Länder, non vengono citati per il dibattimento,  qualora siano già stati sentiti in precedenza; in tal caso si procede alla lettura  dei verbali contenenti le dichiarazioni da loro già rese.

IV

La ratio del § 50 StPO appare evidente e va ricercata nella garanzia di assicurare la piena funzionalità di organi così importanti quali sono il governo e il parlamento federale nonché quello degli Stati facenti parte della RFT. Durante l’intero procedimento, essi adempiono alla loro Auskunftspflicht ˗ in base ad una “örtlichen Beschränkung”˗ soltanto nei luoghi che non ostano al regolare svolgimento del mandato; si tratta quindi di una “Sonderregelung, gültig in allen Verfahrensabschnitten”. Questi diritti non sono, secondo la dottrina prevalente, rinunciabili, in quanto si tratta di un “Sonderrecht” inerente all’organo di cui fanno parte e non di un privilegio personale dell’assumendo “teste”.

La Vernehmung dei parlamentari (che può essere effettuata soltanto da un giudice), al di fuori delle Sitzungsperioden e delle Sitzungswochen, può avvenire anche nel luogo in cui soggiornano (ed in proposito all’autorità giudiziaria è riconosciuta una certa discrezionalità); deve comunque tenere conto, secondo la Corte suprema federale (BGH), degli impegni di lavoro dei parlamentari.

Discorde è la dottrina se in occasione della Vernehmung possa essere presente, oltre al giudice, anche il PM, mentre gli “An- wesenheitrechte” delle altri parti sono fuori discussione (“für die Anwesenheitrechte der anderen Parteien gelten keine Besonder- heiten (e in ciò la normativa si differenzia da quella dettata per la Vernehmung del capo dello Stato)).

V

Per quanto concerne i componenti del governo federale e delle Länderregierungen, va preliminarmente osservato che “Regierungs- mitglieder” del B u n d sono soltanto il Bundeskanzler e i ministri federali (articolo 62 GG=Costituzione federale) e non anche gli Staatssekretäre. Le rispettive L a n d e s verfassungen possono invece determinare chi è membro della Landesregierung (così p. es. la Costituzione bavarese, a differenza di alcune altre Landes-verfassungen, prevede che sono Regierungsmitglieder anche gli Staatssekretäre del governo della Baviera).

L’audizione dei componenti del governo avviene presso la sede del governo o presso l’ufficio giudiziario del luogo in cui vi è la sede del governo. Se il componente del governo si trova in un luogo che non è sede di un ufficio giudizario,  le Vernehmungspersonen sono obbligate a recarsi in uno dei luoghi suddetti  per l’effettuazione dell’audizione.

VI

I parlamentari possono esser citati per il dibattimento, se esso si svolge presso l’ufficio giudiziario sito nello stesso luogo nel quale è la sede del parlamento. Se il dibattimento è fissato in un luogo diverso, alla Vernehmung deve procedere il beauftragter o l’er-suchter Richter (il primo fa parte del collegio che deciderà; il secondo è il giudice (dell’Amtsgericht) designato in base al Geschäftsverteilungsplan (“tabelle”) all’espletamento delle prove delegate.

In caso di violazione del § 50 StPO, che disciplina la Vernehmung di deputati e di ministri, la Revision (impugnazione) proposta dall’imputato non è ammissibile dato che questa norma non è posta nell’interesse dell’imputato, ma nell’interesse del parlamento, risp. del governo.