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Doppia cittadinanza - Revoca della cittadinanza austriaca ai cosiddetti Austrotürken

Doppia cittadinanza - Revoca della cittadinanza austriaca ai cosiddetti Austrotürken
Doppia cittadinanza - Revoca della cittadinanza austriaca ai cosiddetti Austrotürken

Indice:  

1. Verifiche ai fini dell’accertamento della doppia cittadinanza

2. Esito delle verifiche fino a oggi

3. L’elenco di coloro che avrebbero la Doppelstaatsbürgerschaft e il valore probatorio dello stesso  

4. Conseguenze dell’Aberkennung della cittadinanza austriaca e critiche al modus procedendi delle autorità austriache

5. È prevedibile una marea di ricorsi

6. Alcune decisioni del VwGH

 

1. Verifiche ai fini dell´accertamento della doppia cittadinanza

Da mesi le autorità austriache procedono a verifiche nei confronti di cittadini - immigrati dalla Turchia e che hanno ottenuto la cittadinanza austriaca - al fine di accertare, se gli stessi hanno rinunciato alla cittadinanza turca o se non hanno acquisito - nuovamente - tale cittadinanza, dopo aver ottenuto quella austriaca.

Doppelstaatsbürgerschaften (doppie cittadinanze) sono consentite in Austria soltanto in alcuni casi tassativamente previsti dallo Staatsbürgerschaftsgesetz (Legge sulla cittadinanza - StbG) del 1985, modificata 28 volte da allora (**).

Gli accertamenti e le verifiche de quo sono chiamate “Prüfungsverfahren” e devono essere effettuate d’ufficio o comunque su richiesta del ministro dell´Interno.

Il § 28 StbG prevede la perdita della cittadinanza austriaca, se il titolare della stessa acquista una cittadinanza straniera a seguito di domanda, dichiarazione (Erklärung) o consenso manifestato espressamente, a meno che non gli sia stato - previamente - consentito il “mantenimento” della cittadinanza austriaca. I presupposti di ammissibilitá della conservazione della cittadinanza austriaca in caso di acquisto di una cittadinanza straniera, sono indicati nel § 28 StbG e sono rigorosi. L’istanza “auf Beibehaltung” della cittadinanza austriaca, va inoltrata per iscritto e, una volta ottenuta l’autorizzazione “auf Beibehaltung”, l’acquisto della cittadinanza straniera deve avvenire entro il termine di due anni. Il provvedimento, col quale viene autorizzata la Beibehaltung della cittadinanza austriaca, è comunicato per iscritto all’interessato su richiesta dello stesso.

Qualora un cittadino austriaco proponga istanza (§ 30 StbG) intesa a ottenere una cittadinanza straniera e non gli venga consentita la Beibehaltung di quella austriaca, le autorità austriache sono obbligate a comunicargli, che, in caso di acquisto della cittadinanza straniera, perderà quella austriaca. In questa comunicazione vanno indicati i figli minorenni, se la perdita della cittadinanza ha effetti anche nei confronti degli stessi. La cittadinanza austriaca si perde, inoltre, se il cittadino presta servizio militare in favore di uno Stato straniero (§ 26 StbG), in caso di Entziehung (revoca) della stessa oppure a seguito di rinuncia.

 

2. Esito delle verifiche fino a oggi

Finora (inizio di novembre circa) sono state “accertate circa 200 Doppelstaatsbürgerschaften, con conseguente perdita della cittadinanza austriaca da parte di persone immigrate (spesso 20 o 30 anni orsono) dalla Turchia. Ottantacinque di questi provvedimenti “auf Entziehung der Staatsbürgerschaft” sono diventati irrevocabili (la maggior parte di essi nel Land Salzburg), mentre contro non pochi altri provvedimenti “auf Entziehung”, è stato proposto gravame dinanzi al giudice amministrativo. Va però notato che alcuni Länder non hanno comunicato dati statistici in proposito e si presume che il numero delle revoche sia superiore a quanto ora indicato.

I Prüfungsverfahren “pendenti” sarebbero parecchie migliaia, di cui 18.000 nel solo circondario di Wien e circa 4.000 nell’Oberösterreich.

Per quale motivo, dalla seconda metà del 2017, sono stati iniziati tanti Prüfungsverfahren in tutti i Länder?

Si dice che verso la metà del 2017, le autorità austriache sarebbero entrate in possesso di un elenco molto lungo, nel quale sarebbero indicati i nomi di persone - di origine turca e residenti in Austria - che avrebbero acquisito la cittadinanza turca dopo il conseguimento di quella austriaca o che non avrebbero rinunciato validamente a quella turca (non avrebbero fatto la c.d. Zurücklegung), dopo l’ottenimento della cittadinanza austriaca. Questa “Liste” sarebbe stata consegnata alle autorità austriache da esponenti di un partito non proprio favorevole agli immigrati.

 

3. L´elenco di coloro che avrebbero la Doppelstaatsbürgerschaft e il valore probatorio dello stesso

L’elenco de quo - redatto, si dice, da autorità turche - conterrebbe i nominativi di persone residenti in Austria (e cittadini austriaci), legittimati a partecipare alle elezioni in Turchia (e quindi, necessariamente - anche - cittadini di quest´ultimo Stato). Si tratta, pertanto, di “Doppelstaatsbürger” secondo l’ordinamento austriaco.

La lista sopra menzionata conterrebbe, secondo alcuni, errori e imprecisioni, in quanto, nella stessa sarebbero comprese anche persone che “völlig legal” (in modo pienamente legittimo) avrebbero la “Doppelstaatsbürgerschaft” (cosa che - come abbiamo visto sopra - è consentito dallo StbG, sia pure soltanto in alcuni casi ben delimitati; così, per esempio, a coloro che sono nati da madre turca e da padre austriaco, nel qual caso queste persone - sin dalla loro nascita - hanno automaticamente entrambe le cittadinanze (quella austriaca e quella turca).

Vedremo, se la citata lista si dimostrerà attendibile o meno; a tal fine sono stati iniziati, su tutto il territorio austriaco, i Prüfungsverfahren di cui sopra si è fatta menzione.

In alcuni Länder però le autorità procedono - nell´emanazione dei provvedimenti di revoca della cittadinanza austriaca - lentamente e attendono che la giurisprudenza dei giudici amministrativi (dei Landesverwaltungsgerichte, equiparabili al TAR, e del Bundesverwaltungsgericht, che corrisponde al Consiglio di Stato) si consolidi. Comunicano però, le Verwaltungsbehörden, agli interessati, l’inizio del Feststellungsverfahren, a seguito del quale i c. d. Austrotürken sono invitati a provare, in modo certo, di non aver acquistato la cittadinanza turca a seguito dell’ottenimento di quella austriaca o di non esserne comunque (più) in possesso.

In alcuni casi, il Landesverwaltungsgericht e il Bundesverwaltungsgericht, hanno confermato i provvedimenti “auf Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft”. Ma in quattro casi risulta, che è stata proposta Beschwerde (ricorso) dinanzi alla Corte costituzionale federale (VfGH).

La decisione di questi ricorsi, da parte del VfGH, è attesa per la fine del corrente anno o per l’inizio dell’anno prossimo. In un caso, la Corte costituzionale federale ha concesso la sospensiva della decisione del VwGH.

Le polemiche sull’attendibilità della suddetta lista aumentano in quanto non è chiaro (o, comunque, certo), da chi la stessa sia stata redatta e in che modo gli esponenti di un certo partito politico, siano venuti in possesso di un elenco del genere (“attestante” il possesso della “cittadinanza turca” di non pochi cittadini austriaci, di origine turca (ovviamente, senza aver ottenuto la “Bewilligung” di cui al § 27, c. 1, StbG). É però da osservare, che in molte sue decisioni, il Bundesverwaltungsgericht ha considerato questo elenco come “Beweismittel” (mezzo di prova) e, di conseguenza, ha provveduto alla revoca della cittadinanza austriaca. Curiosamente il Bundesverwaltungsgericht, basando le sue decisioni sulla predetta “Liste”, ha ritenuto le risultanze della medesima, “nicht unschlüssig (non inattendibili), come avevano già ritenuto, in precedenza, alcuni Landesverwaltungsgerichte (TAR).

Le “difficoltà” per le autorità amministrative e giudiziarie austriache aumentano anche per il fatto che le autorità turche non sono - a detta di quelle austriache - “molto collaborative”. Succede pure, che le autorità turche - non di rado - negano agli emigrati di rilasciare a essi un’attestazione secondo la quale non sarebbero più cittadini della Turchia.

I difensori dei cosiddetti “Austrotürken” criticano le autorità austriache, perché queste pretendono dalle persone di origine turca - e di cui si sospetta la cosiddetta Doppelstaatsbürgerschaft - di dover provare, che essi non hanno più acquisito la cittadinanza del loro Paese di origine, dopo aver ottenuto la cittadinanza austriaca. In sostanza, alcune di queste persone non ottengono valido aiuto (per la risoluzione dei loro problemi), né dalla Turchia, né dall’Austria e si considerano “fremde (österreichische) Staatsbürger”, come alcuni di essi si sono espressi.

Nonostante i dubbi sull’attendibilità della citata “Liste” (di cui, fino a oggi, non è stata possibile chiarire - neppure ad opera del Bundeskriminalamt - l´effettiva provenienza, la data di compilazione, l’identità dei compilatori), finora i giudici amministrativi (compreso il Bundesverwaltungsgericht), l’hanno considerata come prova della “Doppelstaatsbürgerschaft” di non pochi “Austrotürken”. Hanno ritenuto, le autorità amministrative e giudiziarie austriache, che la “Liste” costituisca un estratto dal registro generale degli elettori della Turchia e sia, pertanto, “taugliches Beweismittel”.

4. Conseguenze dell’Aberkennung della cittadinanza austriaca e critiche al modus procedendi delle autorità austriache

Le conseguenze di una revoca della cittadinanza austriaca - che, in alcuni casi, si estende anche ai figli (ved. § 29 StbG) - possono essere molto gravi in quanto l’“Aberkennung” opera retroattivamente. Così, per esempio, chi è stato assunto nell’öffentlichen Dienst, perderebbe il posto di lavoro e ai figli sarebbe precluso di diventare pubblici dipendenti. L’ “Ausbürgerung” può comportare pure, che chi ha perso la cittadinanza austriaca, deve lasciare l’Austria in quanto non ha più un valido Aufenthaltstitel e non tutti hanno i mezzi economici per impugnare i provvedimenti dinanzi al TAR ed eventualmente anche davanti al VwGH, sempre che queste impugnazioni abbiano poi esito favorevole per i ricorrenti. Particolarmente gravi possono essere le conseguenze per coloro, ai quali la cittadinanza austriaca viene revocata sulla base della suddetta “Liste” e che hanno - vorschriftsmäßig - rinunciato alla cittadinanza turca; diventerebbero “staatenlos”, apolidi.

I difensori degli “Austrotürken” criticano la giurisprudenza amministrativa anche per la c.d. Beweislastumkehr (inversione dell´onere della prova) nel senso che si chiede a coloro che sono “finiti” sull’“ominösen, anonymen Liste”, di provare una circostanza negativa, cioè che essi non sono (anche) cittadini turchi. C’è chi sostiene che non è da escludere che la famosa “Liste” possa essere stata manipolata. I difensori degli Austrotürken rilevano che le risultanze di questa lista, non rappresentano altro che un c. d. Vermutungsbeweis, che, in assenza di altri validi elementi di prova, non sarebbe schlüssig”.

 

5. É prevedibile una marea di ricorsi

Dinanzi ai Landesverwaltungsgerichte pendono comunque tanti ricorsi proposti da chi intende opporsi ai provvedimenti della PA e questa Verfahrensflut sommergerà - prevedibilmente - in un secondo tempo, anche il Bundesverwaltungsgericht, al quale inoltreranno ricorso almeno tutti coloro che non si rassegneranno di perdere la cittadinanza austriaca, e, magari, anche il posto di lavoro e il diritto di soggiornare in Austria. C’è chi si chiede, cosa succerebbe, se la Corte costituzionale federale accogliesse i ricorsi contro le decisioni dei giudici amministrativi, emesse e ritenute, da molti, “richtungsweisend”.

Ovviamente anche le “Behörden für Staatsbürgerschaftsangelegenheiten” competenti per i Prüfungsverfahren, sono, già adesso, oberati di lavoro.

Da notare è pure, che nei procedimenti per la revoca della cittadinanza austriaca, “gehen die österreichischen Behörden von einer besonderen Mitwirkungspflicht jener aus, gegen die das Verfahren läuft”. In sostanza, si pretende che da parte di coloro, contro i quali è in atto il Prüfungsverfahren, venga presentato un attestato, rilasciato dalle autorità turche, che la persona, oggetto dell’“Aberkennungsverfahren”, non possiede anche la cittadinanza turca. Le impugnazioni dei provvedimenti auf “Aberkennung der Staatsbürgerschaft”, sono stati decisi finora in senso favorevole al ricorrente nel 35% dei casi.

 

6.Alcune decisioni del Verwaltungsgerichtshof (VwGH)

Vediamo ora alcune sentenze - recenti e meno recenti - del Verwaltungsgerichtshof (VwGH), emanate in materia di cittadinanza (StbG) che interessano per il presente articolo.

Con riferimento al § 28 StbG - che prevede i casi in cui, nonostante l’acquisto di una cittadinanza straniera, il cittadino austriaco può conservare (beibehalten) la cittadinanza dello Stato di origine - è da osservare che il VwGH, con decisione dd. 24.5.2016 - Ra 2016/01/0058, ha statuito, che la predetta norma è applicabile per evitare extreme Beeiträchtigungen des Privat - oder des Familienlebens des Staatsbürgers”, che potrebbero prodursi a seguito dell’acquisto della cittadinanza straniera o della perdita di quella austriaca. Le future “Beeinträchtigungen”, di cui si teme il verificarsi, devono essere concrete e non di carattere indeterminato. Ai fini della valutazione delle future “Beeinträchtigungen”, occorre tenere conto del comportamento complessivo di chi intende acquistare una cittadinanza straniera e dedurre dallo stesso, “eine Zukunftsprognose (una prognosi per il futuro).

Non ha ritenuto, il VwGH (GZ 2009/01/0023), che costituisca “besonders berücksichtigungswürdigen Grund, per poter conservare la cittadinanza austriaca, il fatto che la preclusione di poter esercitare, negli Stati Uniti d’America, il diritto di voto, avrebbe effetti negativi sulla possibilità di assicurarsi ivi la “Pensionsvorsorge”. Dalla documentazione presentata dalla ricorrente (Beschwerdeführerin - BF), non risultava che la mancata “Nichtannahme der amerikanischen Staatsbürgerschaft” potesse avere effetti ostativi alla predetta Pensionsvorsorge. Non era ravvisabile l’“extreme Beeinträchtigung” della vita privata o familiare, ritenuta necessaria ai fini dell'applicazione del disposto del § 28 StbG.

Nella decisione dd. 15.11.2000, GZ 2000/01/0354, il VwGH ha precisato che il “besonders berücksichtigungswürdige Grund” deve avere carattere personale.

Per quanto concerne il § 27 StbG, il VwGH ha costantemente interpretato questa norma (vedere per esempio Ra 2017/01/0334 dd. 17.11.2017) nel senso che, ai fini dell´acquisto della cittadinanza straniera, occorre una manifestazione positiva di volontà da parte dell’interessato e, inoltre, che, a seguito di tale Willenserklärung, la cittadinanza straniera sia stata effettivamente ottenuta. Soltanto in presenza di entrambi questi presupposti, si ha perdita della cittadinanza austriaca. Ha precisato il VwGH, che lo StbG prevede tre diverse modalità di manifestazione della volontà (“Antrag, Erklärung, ausdrückliche Zustimmung”, come sopra abbiamo visto) e ognuna di queste è atta a produrre l’acquisto della cittadinanza straniera, con conseguente perdita di quella austriaca, fatta eccezione per il caso in cui è stata chiesta e ottenuta - in precedenza - la “Beibehaltung” di cui al § 28 StbG).

Non comporta perdita della cittadinanza austriaca (Ra 2015/01/0192), una manifestazione di volontà, se la stessa “ist primär auf ein anderes Ziel gerichtet” (per esempio l’accettazione di una cattedra presso un’università estera). Parimenti, la perdita è esclusa, se un cittadino austriaco è diventato “Staatsbürger eines fremden Staates” a seguito del conferimento unilaterale della cittadinanza da parte dello Stato estero, vale a dire, se manca il c. d. Erwerbswille.

Una decisione particolarmente importante del VwGH è quella rubricata sub GZ 2010/01/0026, nella quale il supremo giudice amministrativo austriaco ha dato atto dell’offenkundigen Unmöglichkeit (manifesta impossibilità) di ottenere, dalle autorità turche, “personenbezogene Auskünfte” in materia di cittadinanza. Pertanto, ha sentenziato il VwGH, incombeva alla Beschwerdeführerin (B F), cioè alla ricorrente dinanzi al VwGH, richiedere personalmente la documentazione alle autorità turche e dimettere la stessa nel corso del procedimento dinanzi al VwGH, se non potuto dimettere in 1° grado. Non poteva, la BF, pretendere dall’AG austriaca, che questa documentazione venisse acquisita d’ufficio (presso il Consolato generale della Turchia in Austria). L’Ambasciata d’Austria ad Ankara, aveva ottenuto dal ministero degli Esteri della Turchia la risposta, che informazioni in materia di cittadinanza potevano essere richieste - “im Rahmen des Geheimhaltungsprinzips” - soltanto dalla BF stessa. Di conseguenza, ha osservato il VwGH, “einer amtswegigen Ermittlung stehen daher offenkundige, faktische und rechtliche Hindernisse entgegen”. In altre parole, le autorità austriache, non potevano (e non dovevano) attivarsi nel senso voluto dalla B F. Sostanzialmente conforme è la decisione dd. 15.3.2010, GZ 2008/01/0590.

Una “nachträgliche Bewilligung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft” in caso di acquisto della cittadinanza di uno Stato straniero, non è ammissibile, per cui la (già) avvenuta perdita della cittadinanza austriaca “kann nicht rückgängig gemacht werden”. La “Beibehaltung” della cittadinanza austriaca può essere autorizzata soltanto fino a quando non è ancora intervenuta la perdita della stessa (VwGH, GZ 2001/01/0588).

Va osservato che il VwGH, in numerose decisioni, ha statuito che l’errore circa gli effetti dell’acquisto della cittadinanza di uno Stato straniero, non è atto - anche se quest’errore non è imputabile all’interessato - a far venire meno l’acquisto della cittadinanza straniera e ha, comunque, per conseguenza, la perdita della cittadinanza austriaca, a meno che  non vi sia stata la - preventiva - autorizzazione al mantenimento di quest’ultima (in questo senso ved. per esempio VwGH, Ra 2018/01/0045 dd. 22.3.2018 e Ra 2014/22/0031 dd.9.9.2014 nonché GZ 2012/01/0059 dd.19.12.2012).

Una cittadina austriaca aveva contratto matrimonio con un cittadino dell’Iran e - ai sensi dell’art. 976, n. 6, del codice civile vigente in Iran - ottenuta, ex lege, la cittadinanza iraniana. Ha sentenziato, il VwGH austriaco, che l’acquisto della cittadinanza straniera era avvenuto “ohne ihr weiteres Zutun”, vale a dire, senza che la cittadina austriaca si fosse attivata, per cui non era configurabile la perdita della cittadinanza austriaca a seguito del predetto matrimonio e dell’acquisto della cittadinanza del marito (ved. VwGH, GZ 86/01/0043 dd.16.12.1987).

 

Nota (**) Lo StbG prevede, al § 26, tra le cause di perdita della cittadinanza austriaca, anche l’acquisto di una cittadinanza straniera e il successivo § 27, comma 1, StbG, specifica che perde la cittadinanza austriaca anche chi, a seguito di domanda, dichiarazione o di consenso espresso, acquista una cittadinanza straniera, a meno che non sia stato previamente autorizzato di poter conservare la cittadinanza austriaca.

Il cittadino austriaco va autorizzato a conservare la propria cittadinanza in caso di acquisto di una cittadinanza straniera, se: A) 1) a causa di attività già svolte o che vengono attese in futuro oppure a causa di un motivo particolarmente rilevante, l’acquisto della cittadinanza straniera è nell´interesse della Repubblica d’Austria e se - a condizione di reciprocità - lo Stato straniero, la cui cittadinanza viene acquisita, presta il consenso all’acquisto; inoltre, devono sussistere i presupposti di cui al § 10, comma 1, numeri 1-6 e 8 StbG (vale a dire,  a) se l’interessato ha soggiornato legalmente e ininterrottamente in Austria per 10 anni e ivi ha avuto la propria residenza per almeno 5 anni; b) se non è stato condannato da un’autorità giudiziaria austriaca o estera per un reato doloso a pena detentiva, c) se non è stato condannato da un’autorità giudiziaria austriaca a pena detentiva per un reato tributario, d) se non è pendente, nei suoi confronti, dinanzi all’autorità giudiziaria austriaca, un procedimento penale per un reato doloso, per il quale è prevista la pena detentiva - o per un reato tributario punito con pena detentiva, e) se, a seguito di concessione della cittadinanza straniera, le relazioni internazionali della Repubblica d´Austria non potranno subire un rilevante nocumento, f) se l´interessato, tenuto conto del comportamento serbato dallo stesso finora, ha un atteggiamento favorevole nei confronti della Repubblica d´Austria, non vi siano da temere pericoli per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica; inoltre, se non è da presumere che vi possa essere pericolo per gli interessi menzionati nell’art. 8, comma 2, CEDU,  g) se l´interessato non ha relazioni con lo Stato estero tali da danneggiare gli interessi della Repubblica d´Austria  B) 1) se, trattandosi di minore, l’acquisto è nell’interesse del minore stesso.

Quanto previsto sub A e B, può trovare applicazione altresì per cittadini austriaci, qualora abbiano acquistato questa cittadinanza per discendenza (Abstammung) e vi sia un motivo particolare inerente alla vita privata e familiare.

Ai sensi del comma 3° del cit. § 28 StbG, il mantenimento della cittadinanza austriaca può essere autorizzato a seguito d’istanza scritta (dell´interessato) e a condizione che l’effettivo acquisto della cittadinanza straniera avvenga entro il termine di due anni.

La P.A. è obbligata a comunicare per iscritto (all’interessato) il provvedimento (“Bescheid”), mediante il quale viene autorizzato il mantenimento della cittadinanza austriaca (§ 28, ultimo comma, StbG).