Absehen von der Verfolgung: § 154 c, StPO della RFT e § 6 JGG austriaco, nonchè § 191 StPO dell’Austria

RFT
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Ph. Erika Pucci / Yellow

Absehen von der Verfolgung: § 154 c, StPO della RFT e § 6 JGG austriaco, nonchè § 191 StPO dell’Austria

 

I

La StPO (CPP) della RFT prevede, ai paragrafi 153 e segg., varie ipotesi di “Absehen von der Verfolgung” (NDP).

Questi paragrafi costituiscono un’eccezione al principio di legalità (“Legalitätsprinzip”), un’”Ausnahme” rispetto alla “grundsätzlichen Verfolgungspflicht” (obbligatorietà dell’azione penale) da parte del PM (sancita dal § 152, Abs. 2, StPO). La citata eccezione, non comporta, che il PM, nei casi di cui ai §§ 153 e segg. StPO, possa “beliebig” (ad libitum) procedere o non procedere, in quanto è sempre obbligato ad agire nell’”öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung”. Si tratta, di un “pflichtgemäßes Ermessen”. ** nota

Siamo, pertanto, lontani, dall’”Opportunitätsprinzip” (principio di opportunità) e il PM è tenuto anche a ispirarsi al principio di parità di trattamento; deve tenere conto, dello “Schuldprinzip”. Soltanto cosí è realizzabile l’”Einzelfallgerechtigkeit”.

Sarebbe troppo lungo, esporre tutti i casi di “Absehen von der Verfolgung” previsti dalla StPO della RFT; ci limitiamo al § 154 c, StPO, che, in tempi recenti, ha trovato applicazione, con una certa frequenza, in relazione al cosiddetto “Menschenhandel” (tratta di stranieri).

II

Prevede il § testè citato, che, qualora sia stata commessa violenza privata o estorsione in conseguenza della minaccia di rivelare un reato, il PM è facoltizzato a non procedere per il reato, la cui rivelazione è stata minacciata, a meno che, la sanzione non si prospetti necessaria a causa della gravità del fatto.

La norma de qua, è chiaramente ispirata alla tutela della vittima di un reato di violenza privata o di estorsione e trova applicazione, tutt’altro che rara, nei casi di soggiorno clandestino di uno straniero (o, meglio, di straniere senza titolo di soggiorno, costrette, non di rado, a prostituirsi). Se la clandestina facesse denuncia per uno dei reati di cui sopra, rischierebbe di essere sanzionata per questo suo “status” (con conseguente espulsione).

L’applicazione del § 154 c, StPO, che si concreta in un “Absehen von der Verfolgung” (archiviazione), è riservata al solo PM e questi, non deve chiedere parere al giudice, prima di disporre l’archiviazione.

Il § 154 c, StPO è stato dettato nell’interesse delle vittime di reati di violenza privata o di estorsione; al contempo, anche allo scopo, “die Anzeige- und Aufklärungsbereitschaft zu steigern” (incrementare la disponibilità a proporre denuncia e contribuire all’accertamento dei fatti costituenti reato).

Il “Verfolgungsverzicht” (la rinuncia a procedere) comporta una limitazione dello “Strafbedürfnis” (l’esigenza di punire), ma è giustificato dai motivi sopra esposti.

III

Ai fini dell’applicazione e interpretazione del § 154 c, StPO, si deve anche tenere conto di quanto disposto dal n. 102, Abs. 2, del RiStBV (che contiene direttive per il procedimento penale e per il “Bußgeldverfahren”).

Prevede questa norma, che un’”Einstellung” (NDP) ai sensi del § 154 c, StPO, va disposta, in linea di principio, soltanto se la violenza privata o l’estorsione, è “strafwürdiger” (più meritevole di sanzione) rispetto al reato commesso da chi è stato oggetto di violenza privata o di estorsione).

La decisione, se all’indagato possa essere “zugesichert” (assicurata) l’archiviazione, è riservata al “Behördenleiter”, vale a dire, al Procuratore della Repubblica.

È da notare, che il ricorso al § 154 c, StPO, è ammissibile soltanto, se si tratta di un “Vergehen” (ai sensi del § 12, Abs. 2, StGB, vale a dire, se è prevista la pena della detenzione inferiore, nel minimo a un anno o la pena pecuniaria (“Geldstrafe") e non di un “Verbrechen” (§ 12, Abs. 1, StGB)).

Presupposto per l’applicazione del § 154 c, StPO, è che violenza privata o estorsione (anche se tentata) siano state commesse con la minaccia di rivelare un reato commesso da chi è stato oggetto di minaccia. Può trattarsi anche di un reato perpetrato da persona, con la quale intercorrono rapporti di parentela, di amicizia, di frequentazione.

La minaccia di rivelare, non necessariamente, deve riguardare una denuncia presso un organo di polizia; basta anche, che venga paventata la rivelazione a parenti di chi è stato oggetto di estorsione oppure che sia fatta una rivelazione all’opinione pubblica.

IV

Se è minacciata la rivelazione di un’”Ordnungswidrigkeit”, l’autorità amministrativa, in applicazione del combinato disposto di cui ai §§ 154 c, StPO e 47 “OWiG”, può “von der Verfolgung absehen”. Secondo parte della dottrina, non è necessario, che la vittima di un’estorsione o di una violenza privata faccia denuncia.

Se la denuncia è stata fatta da terzi, occorre una valutazione particolarmente approfondita circa l’applicabilità del § 154 c, StPO, nel senso che corrisponda, o meno, all’”Opferschutz” (tutela della p.o.).

L’Abs 2 del § 154 c, StPO prevede, che, se la p. o. da un reato di violenza privata o da un’estorsione, ha sporto denuncia essa stessa e se in conseguenza di ciò, diventa noto un “Vergehen” commesso dal denunciante, il PM ha facoltà”von der Verfolgung des Vergehens abzusehen” a meno che - a causa della gravità del fatto – non si appalesi necessario procedere.

V

Quand’è che l’”Unerlässlichkeit der Sühne” osta all’“Absehen von der Strafverfolgung“ a causa della gravità del fatto?

Ai fini della valutazione della gravità, si dovrà tenere conto, prevalentemente, di esigenze di prevenzione. Altro criterio può risultare dalla comparazione tra i due reati (“Schuldschwere-Vergleich”).

In ogni caso, però, l’archiviazione può essere disposta, se la violenza privata o l’estorsione, è da ritenere di maggiore gravità rispetto al reato commesso da chi è stato oggetto di violenza privata o di estorsione (si veda in proposito l’Abs. 1 del n. 102 del RiStBV).

Se si tratta di “Verbrechen” (delitto), l’”Absehen von der Verfolgung” ai sensi dell’Abs, 2 del § 154, c, StPO, non puòessere disposto.

Un’”Einstellungszusage” (assicurazione, che non si procederà - tenuto conto del principio del “fairen Verfahren” (giusto processo)) - può essere data soltanto qualora sia certo, che la sanzione non sia indispensabile.

La “Verfahrenseinstellung” prevista dal § 154 c, StPO, non ha efficacia di giudicato, anche se va osservato, che una “Verfahrensfortsetzung” (prosecuzione del procedimento), è ammissibile soltanto in casi eccezionali. In nessun caso, sulla base di una valutazione diversa dei fatti.

Inammissibile, è il cosiddetto “Klageerzwingungsverfahren” (§ 172, Abs. 2, S. 3, StPO).

Austria

VI

“Absehen von der Verfolgung“, è previsto, nell’ordinamento austriaco, dal § 6 “JGG (Jugendgerichtsgesetz”- Procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni). 

Prevede, questo paragrafo, l’obbligo del PM, “von der Verfolgung einer Jugenstraftat zurückzutreten" (di non procedere per un reato commesso da persona tra i 14 e i 18 anni), qualora per il reato sia prevista “Geldstrafe” (multa) oppure pena detentiva non superiore a 5 anni.

In questi casi, le indagini preliminari devono aver termine, se non possono trovare applicazione i §§ 190-192 StPO (CPP) e se altre misure (in particolare il “Rücktritt von der Verfolgung wegen Diversion”), non si appalesano necessarie al fine di prevenire, che il “Beschuldigte” commetta ulteriori reati.

Esclusa è l’applicabilità del § 6 JGG, se il fatto ha causato la morte di una persona.

Su richiesta del PM, l’indagato deve essere informato sul disvalore del fatto commesso, per il quale si dovrebbe procedere e sulle possibili conseguenze dello stesso; altresí, sull’avvenuta archiviazione.

VII

Sussistendo i presupposti di cui sopra, il giudice – se si procede per un reato procedibile d’ufficio e se vi è stata “Anklageerhebung”, al più tardi prima del termine del dibattimento – deve procedere, con "Beschluss” (ordinanza), ad archiviazione. Restano salve le norme, che riguardano l’archiviazione su richiesta dell’indagato.

Altro “Absehen von der Verfolgung” è contemplato dal § 191 StPO. L’Abs. 1 di questa norma dispone, che il PM “hat von der Verfolgung einer Straftat abzusehen“, vale a dire, deve disporre l’archiviazione, se si tratta di reato punito con pena pecuniaria o detentiva, non superiore a 3 anni oppure con quest’ultima e - congiuntamente – con pena pecuniaria.

Presupposti per l’applicabilità del § 191 StPO sono, che, dopo una valutazione del grado di “colpevolezza” dell’indagato, delle conseguenze del fatto e del comportamento dell’indagato successivo alla commissione del fatto, in particolare, se vi sia stato eventualmente risarcimento dei danni e tenuto conto di altre circostanze, che potrebbero influire sulla determinazione della pena, il fatto può essere considerato di lieve entità e se l’inflizione di una pena ai sensi dei §§ 198 e segg. StPO, non si appalesa necessaria al fine di dissuadere l’indagato dal commettere ulteriori reati.

Se vi è stata “Einbringen der Anklage” e se il procedimento pende dinanzi al Tribunale quale “Geschworenengericht” (Corte d’assise) o quale “Schöffengericht” (partecipazione di giudici non togati), dopo che l’”Anklageschrift” (imputazione) è diventata non più impugnabile, il giudice, se si procede per un reato procedibile d’ufficio e qualora sussistano i presupposti di cui all’Abs. 1 del § 191 StPO, è tenuto – non oltre la conclusione del dibattimento – a disporre, con ordinanza, l’archiviazione.

Da quanto ora esposto, risulta, che, non soltanto la RFT, ma anche l’ordinamento austriaco, si è allontanato – parecchio – dal principio: ”Die Strafe muss auf dem Fuße folgen” (i reati vanno puniti subito), di cui avevano parlato giuristi del passato, anzi, in determinati casi, si prescinde dalla punizione…Quest’”astensione” dal punire, è operativa, non soltanto per quelli “in alto” (molto in alto (!), come abbiamo visto di recente), ma per tutte quelle “categorie” di trasgressori previste dalla normativa processual penale.

 

**   A chi si attiene, nella propria attività, a questo interesse, non potranno essere rivolte le parole di Prometeo: “Tu venera pure il potente del giorno, supplicalo, adulalo” (Eschilo (525-456 a. C.)  – “Prometeo”).