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Economia circolare, serve un periodo transitorio per smaltire gli imballaggi

Economia circolare
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Abstract

Etichettatura ambientale e decreto Milleproroghe. È stata rinviata la predisposizione delle etichette identificative per gli imballaggi destinati al consumatore finale, ma senza una proroga sugli imballaggi già stoccati pre novella, si rischia un effetto boomerang. L’operatività immediata dei nuovi obblighi, rafforzati dalla sanzione amministrativa, potrebbe spingere gli operatori a disfarsi di tutti gli imballaggi non compatibili, generando una mole aggiuntiva di rifiuti a scapito dell’ambiente che si vorrebbe tutelare.

Environmental labeling and the Milleproroghe decree. Labelling requirement for packaging intended for the final consumer has been postponed. But without an extension of the referral on packaging already stored before the new standard, there is a risk of a boomerang effect. The immediate effectiveness of the new obligations, reinforced by the administrative sanction, could push operators to discard all incompatible packaging, generating an additional amount of waste at the expense of the environment that they would like to protect.

 

Il “pacchetto sull’economia circolare” recepito in Italia a metà settembre ha previsto l’introduzione di una etichettatura ambientale obbligatoria per gli imballaggi.

Una misura che punta a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, ma anche a fornire una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi, rendendo obbligatoria l’identificazione del loro materiale di composizione.

 

Le modifiche al codice dell’ambiente

Il nuovo comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente, in particolare, è composto da due periodi, ognuno con proprio obbligo per i “produttori”. Nel primo periodo, in particolare, vi è l’obbligo di predisporre le etichette secondo le norme tecniche UNI applicabili ove gli imballaggi siano destinati al consumatore finale (quindi: mercato B2C); mentre nel secondo periodo, vi è l’obbligo di aggiunta sulla superficie esterna degli imballaggi di codici meccanografici che identifichino e classifichino l’imballaggio stesso (con finalità anche per il mercato B2B).

 

Le sanzioni

In assenza di norme transitorie o deroghe nell’entrata in vigore, tale modifica è divenuta operativa dopo la vacatio legis ordinaria e, quindi, il 26.9.2020. Da tale data, quindi, i nuovi obblighi sulla conformità delle etichettature trovano applicazione a tutti gli imballaggi, la cui violazione è sanzionata dall’articolo 261, comma 3 del Codice dell’ambiente secondo cui «la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro… si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5».

 

Il rischio di un effetto boomerang

La disposizione ha immediatamente suscitato “malumori” tra gli operatori del settore in quanto ritenuta poco chiara nei confini applicativi, soprattutto rispetto alla commerciabilità o meno degli imballaggi già prodotti e stoccati “pre” novella, e in quanto la previsione violerebbe in modo diretto gli stessi principi e le regole su cui l’economia circolare si fonda. Senza regimi transitori, infatti, l’operatività immediata dei nuovi obblighi, rafforzati dalla sanzione amministrativa, potrebbe spingere gli operatori a disfarsi di tutti gli imballaggi non compatibili con le regole novellate, generando una mole aggiuntiva di rifiuti a scapito dello stesso ambiente che la normativa nazionale e comunitaria vorrebbe tutelare, incidendo direttamente anche in quelle ipotesi tipiche dei mercati di consumo, di produzioni realizzate in stock o di acquisti già trattati di beni realizzati in altri paesi anche comunitari in cui i medesimi obblighi non sono in forza.

 

Le proteste delle associazioni di categoria

Indipendentemente dalle varie critiche sollevate sull’iter di adozione della disciplina (che non sarebbe stata previamente notificata alla Commissione UE), varie associazioni di categoria (Confindustria, Assolombarda, ecc.) e, poi, lo stesso CONAI, si sono fatti portatori dei “malumori” presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e hanno ottenuto l’apertura di un tavolo tecnico di confronto tra istituzioni e parti sociali interessate, per una modifica urgente del testo novellato al fine di rinviarne l’operatività.

 

Il rinvio al 31/12/2021 per gli imballaggi destinati al consumatore finale

Da tale confronto (concluso il 30.11.2020) è derivato il comma 6 dell’art 15 del decreto Milleproroghe (il decreto legge 31.12.2020, n. 183), il quale però ha posticipato al 31.12.2021 l’operatività del solo primo periodo dell’articolo 219.5 (la predisposizione delle etichette secondo le norme tecniche UNI applicabili per gli imballaggi destinati al consumatore finale), lasciando immutata l’entrata in vigore al 26.9.2020 del secondo periodo (l’aggiunta sulla superficie esterna degli imballaggi di codici meccanografici ex decisione n. 97/129/CE per identificare e classificare gli imballaggi stessi). Per cui il regime obbligatorio “duale” previsto dal comma 5 dell’articolo 219, ha oggi anche una applicazione temporale differente: mentre i nuovi obblighi di interesse già per le fasi intermedie della filiera degli imballaggi (mercato B2B), non sono stati prorogati e trovano già applicazione con annessa previsione sanzionatoria; i nuovi obblighi di interesse alla fase finale (mercato B2C) sono stati rinviati al 2022.

 

La necessità di un periodo transitorio

Ciò detto, è verosimile credere e si auspica che le difficoltà applicative della novella, acuite dalla poco comprensibile proroga parziale della sua entrata in vigore, siano affrontate e risolte in sede di conversione del decreto Milleproroghe. Le medesime associazioni di categoria e ancora il CONAI hanno già annunciato nuovi interventi e azioni di sensibilizzazione del MATTM e del Legislatore nazionale per rendere omogenea l’operatività del comma 5 dell’articolo 219, ma ciò a cui dovrebbero effettivamente puntare è l’introduzione di un regime transitorio che consenta lo smaltimento delle scorte di materiali e beni già prodotti non ancora immessi sul mercato o di cui la produzione deve essere terminata, così da sollevare gli operatori da responsabilità nell’adattamento delle proprie produzioni ai nuovi obblighi. Non resta che attendere la conversione del Milleproroghe prima di assumere decisioni e organizzare nuove produzioni o nuovi acquisti, ovvero diffondere istruzioni specifiche sulle etichettature degli imballaggi da utilizzare.