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Fusioni transfrontaliere Italia-Irlanda

Fusioni transfrontaliere
Fusioni transfrontaliere

Indice:

1. Normativa delle fusioni transfrontaliere in Europa, Italia e Irlanda

2. Tipologia di fusioni transfrontaliere in Irlanda

3. Analogie e differenze tra gli ordinamenti (IT-IRL)

4. Costi dei professionisti

 

1. Normativa delle fusioni transfrontaliere in Europa, Italia e Irlanda

In ambito SEE le fusioni transfrontaliere– cross-border mergers, in inglese – sono regolate dalla Direttiva 2005/56/CE, alla quale è stata data attuazione in Italia e in Irlanda rispettivamente con il DLgs 108/2008 e lo S.I. (Statutory Instrument) 157/2008.

In Irlanda la normativa su cross-border merger è stata originariamente introdotta nel 2008. Da allora si registrano su base annua tra le 15 e le 20 fusioni di questa tipologia, dove nella maggior parte dei casi l’incorporante non è irlandese.  La legge che regola l’operazione è quella della società incorporante.

 

2. Tipologia di fusioni transfrontaliere in Irlanda

In Irlanda le fusioni transfrontaliere sono così classificate:

  1. cross-border merger by acquisition -> quando la società incorporante (merging company) acquisisce attività e passività della società incorporata (merged company) che cessa di esistere senza che abbia luogo la fase di liquidazione - i soci dell’incorporata ricevono azioni della incorporante;
  2. cross-border merger by formation of a new company -> le attività e passività di una società vengono acquisite da un’altra società neo-costituita, c.d. newco (abbreviazione per new company) – la prima società si estingue senza la fase di liquidazione e i suoi soci ricevono azioni della newco;
  3. cross-border merger by absorption -> quando la società controllante (parent company) incorpora la società controllata al 100% (wholly-owned subsidiary) che cessa di esistere senza che abbia luogo la fase di liquidazione.

 

3. Analogie e differenze tra gli ordinamenti (IT-IRL)

Ci sono molte analogie tra gli ordinamenti italiano e irlandese nell’iter previsto per questa tipologia di operazioni, quale ad esempio la redazione di un piano di fusione che deve essere approvato dalle società interessate – in inglese, common draft terms.

Altri passaggi analoghi nei due ordinamenti sono:

  • l’approvazione del cross-border merger con delibera del consiglio di amministrazione – Board of Directors resolution – da parte delle società interessate;
  • la comunicazione al Registro delle Imprese (IT) e al Companies Registration Office (IRL) del piano di fusione e della delibera di cui sopra, con le relative pubblicazioni;
  • l’approvazione dell’operazione da parte delle assemblee degli azionisti delle rispettive società (shareholders’ meetings).

Esiste tuttavia una differenza importante tra i due ordinamenti. In Irlanda l’operazione deve essere autorizzata dalla Commercial Court (High Court), che ne ha la competenza. L’autorizzazione deve essere richiesta dagli avvocati della società irlandese (solicitors) successivamente alla delibera di approvazione degli azionisti delle società. Il provvedimento emesso dalla Commercial Court, denominato pre-merger certificate, certifica che la società richiedente ha ottemperato a tutti i requisiti di legge rispetto al cross-border merger, che sono poi quelli contenuti nella legge attuativa della direttiva comunitaria sopra citata.

 

4. Costi dei professionisti

L’ottenimento del provvedimento sopra descritto dal tribunale consiste in un iter tutto sommato abbastanza semplice. Nonostante ciò, tuttavia, ha un impatto rilevante sotto il profilo dei costi dei professionisti coinvolti. In Irlanda, infatti, come nel Regno Unito e in altri paesi c.d. di common law, esiste la separazione delle competenze tra solicitor e barrister – avvocati entrambi, ma quest’ultimo è l’unico che può svolgere attività in tribunale. Pertanto, oltre a incaricare lo studio legale del solicitor per avere assistenza in tutti i passaggi del merger, sarà necessario conferire incarico anche a un barrister per ottenere il pre-merger certificate dalla Commercial Court. L’attività del barrister si traduce in un incremento di circa 1/3 degli onorari globali del solicitor rispetto all’intera operazione. Occorre tenerne conto nel momento in cui si predispone il budget dei costi per i vari consulenti.

Anche sul fronte italiano ci sono costi di cui tenere conto in ragione dei professionisti coinvolti, che generalmente sono avvocati, commercialisti e notai.

Poniamo ad esempio il caso in cui l’incorporante sia una società italiana e l’incorporata sia una società irlandese. Si applica dunque la legge italiana.

Nella fase conclusiva del merger sarà obbligatoriamente coinvolto il notaio che dovrà redigere l’atto che perfeziona l’operazione e la rende efficace verso i terzi, oltre a effettuare le registrazioni previste presso il Registro delle Imprese.

In Irlanda la società incorporata è considerata “dissolved” al momento in cui il Companies Registration Office irlandese riceve notifica di questa registrazione da parte del Registro delle Imprese italiano.