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Garante Privacy: diritto del paziente alle foto scattate prima e dopo l’intervento di chirurgia estetica

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 18 giugno 2008, presentato da XY, rappresentata e difesa dall’avv. Marcella Telesca, nei confronti dei medici dott. Felice Cardone e dott. Patrizio Cardone, con il quale l’interessata –che si era sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica - ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle immagini fotografiche scattate prima e dopo l’esecuzione degli interventi chirurgici; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 luglio 2008 con la quale i medici resistenti hanno sostenuto che la ricorrente, "trincerandosi dietro una generica richiesta di trasmissione di dati personali, non ha mai chiarito di quale materiale ella voglia entrare in possesso"; visto che nella medesima nota gli stessi hanno affermato che alla luce della "normativa vigente (…), se il documento contiene dati sanitari, la richiesta deve essere motivata dall’esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell’interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile" ed hanno altresì sostenuto che "la procedura in questione è frutto di una farraginosa e confusionaria iniziativa dell’interessata che non può vedere pregiudicati i diritti nonché i doveri di diligenza e di custodia che incombono sui professionisti i quali respingono ogni richiesta di responsabilità e di condanna formulata nel ricorso e si rimettono alle conseguenti valutazioni dell’Autorità Garante";

VISTA la nota pervenuta via fax il l’11 luglio 2008 con la quale la ricorrente, nel contestare le deduzioni formulate dalla controparte, ha precisato che "le richieste sono sempre state precise e circostanziate, a partire dalla prima missiva (…) prodotta in atti e recante all’oggetto "richiesta copie foto prima e dopo intervento di lipo", e che i resistenti "si trincerano dietro un presunto obbligo di custodia e diligenza che essi ben sanno operante solo verso i terzi, all’unico fine di privare l’interessata della acquisizione di documentazione che la riguarda";

RILEVATO che l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l’omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell’interessato; rilevato che tale diritto di accesso concerne tutti i tipi di dati personali, ivi compresi i dati sensibili e, fra questi, quelli concernenti lo stato di salute, anche riportati su fotografie, filmati, radiografie, ecc.; rilevato che l’art. 92, comma 2, del Codice, la cui applicabilità è stata invocata dai resistenti nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica da parte di persone diverse dall’interessato, il quale invece, ha (come l’odierna ricorrente), ai sensi dell’art. 7 del Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati; ciò senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni;

RILEVATO che i titolari del trattamento non hanno fornito nel corso del procedimento un positivo riscontro alla richiesta di accesso legittimamente formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso ordinando ai resistenti di mettere a disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle fotografie realizzate prima e dopo gli interventi chirurgici cui l’interessata è stata sottoposta, entro e non oltre il 5 novembre 2008, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice, la comunicazione dei dati in questione, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, dovrà essere effettuata da parte dei sanitari resistenti "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Felice Cardone e Patrizio Cardone, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina ai resistenti di comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano, entro il termine del 5 novembre 2008, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Felice e Patrizio Cardone, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 18 giugno 2008, presentato da XY, rappresentata e difesa dall’avv. Marcella Telesca, nei confronti dei medici dott. Felice Cardone e dott. Patrizio Cardone, con il quale l’interessata –che si era sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica - ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle immagini fotografiche scattate prima e dopo l’esecuzione degli interventi chirurgici; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 luglio 2008 con la quale i medici resistenti hanno sostenuto che la ricorrente, "trincerandosi dietro una generica richiesta di trasmissione di dati personali, non ha mai chiarito di quale materiale ella voglia entrare in possesso"; visto che nella medesima nota gli stessi hanno affermato che alla luce della "normativa vigente (…), se il documento contiene dati sanitari, la richiesta deve essere motivata dall’esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell’interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile" ed hanno altresì sostenuto che "la procedura in questione è frutto di una farraginosa e confusionaria iniziativa dell’interessata che non può vedere pregiudicati i diritti nonché i doveri di diligenza e di custodia che incombono sui professionisti i quali respingono ogni richiesta di responsabilità e di condanna formulata nel ricorso e si rimettono alle conseguenti valutazioni dell’Autorità Garante";

VISTA la nota pervenuta via fax il l’11 luglio 2008 con la quale la ricorrente, nel contestare le deduzioni formulate dalla controparte, ha precisato che "le richieste sono sempre state precise e circostanziate, a partire dalla prima missiva (…) prodotta in atti e recante all’oggetto "richiesta copie foto prima e dopo intervento di lipo", e che i resistenti "si trincerano dietro un presunto obbligo di custodia e diligenza che essi ben sanno operante solo verso i terzi, all’unico fine di privare l’interessata della acquisizione di documentazione che la riguarda";

RILEVATO che l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l’omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell’interessato; rilevato che tale diritto di accesso concerne tutti i tipi di dati personali, ivi compresi i dati sensibili e, fra questi, quelli concernenti lo stato di salute, anche riportati su fotografie, filmati, radiografie, ecc.; rilevato che l’art. 92, comma 2, del Codice, la cui applicabilità è stata invocata dai resistenti nel corso del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica da parte di persone diverse dall’interessato, il quale invece, ha (come l’odierna ricorrente), ai sensi dell’art. 7 del Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto (anche visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati; ciò senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni;

RILEVATO che i titolari del trattamento non hanno fornito nel corso del procedimento un positivo riscontro alla richiesta di accesso legittimamente formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso ordinando ai resistenti di mettere a disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle fotografie realizzate prima e dopo gli interventi chirurgici cui l’interessata è stata sottoposta, entro e non oltre il 5 novembre 2008, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice, la comunicazione dei dati in questione, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, dovrà essere effettuata da parte dei sanitari resistenti "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Felice Cardone e Patrizio Cardone, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina ai resistenti di comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano, entro il termine del 5 novembre 2008, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Felice e Patrizio Cardone, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli