“Gewaltschutzgesetz“ (Legge antiviolenza)

“Gewaltschutzgesetz“ (Legge antiviolenza) – Modifiche progettate – Disegno di legge – RFT
I
L’11.12. 2001 il “Bundestag“ aveva approvato il “Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen”, comunemente indicato come “Gewaltschutzgesetz – GewSchG“. Questa legge federale, è entrata in vigore l’1.1.2002 e contiene anche norme sanzionatorie.
Vi sono state, successivamente, alcune modifiche settoriali e integrazioni, l’ultima delle quali, risale al 10.8.2021.
Nonostante questi interventi normativi, il “GewSchG” – benchè concepito “rechtsgebietübergreifend” (vale a dire, con norme non soltanto civilistiche, ma anche di diritto pubblico) – non si è dimostrato sufficiente, per assicurare quelle tutele, di cui persone oggetto di violenza (o di minacce), abbisognano.
È stata avvertita pure l’esigenza, di rendere applicabile l’impiego di mezzi tecnici – in ispecie, di monitoraggio e di sorveglianza - che, via via, sono stati perfezionati e il ricorso ai quali, esige l’intervento del legislatore federale.
Altra esigenza, è quella, di inserire, nel “GewSchG”, un corpo normativo concernente la partecipazione obbligatoria, da parte di individui violenti, a “Trainingskurse”.
II
Con la progettata riforma – con la quale s’intende, primariamente, rafforzare il “zivilrechtlichen Schutz” delle vittime di violenza (non soltanto fisica) – si perseguono, sia obiettivi strettamente preventivi (ad ampio spettro), che “rieducativi” (sia consentito usare questo termine). Si parla, in proposito, con riferimento a quest’ultimo scopo, di “Täterarbeit” (traduzione letterale: lavoro sul soggetto attivo del reato/dei reati).
Altro problema, che si è manifestato nel corso degli anni, è stato quello dell’insufficienza degli “strumenti” al fine di rendere, concretamente e tempestivamente, attuabili i provvedimenti emanati dagli organi competenti in materia di “Gewaltschutz”.
La riforma, si spera, avrà per effetto, che donne maltrattate (delle volte per anni), non percepiranno più le “Misshandlungen” come qualcosa, che fatalmente deve avvenire. Non crederanno in un fato pervasivo, di cui ha parlato Cicerone nella sua celebre opera, nel destino come forza necessitante. Si poteva leggere tanti secoli fa: “Omnia dicunt fato regi, et semel constituta nec a numinibus posse mutari” (Scolio ad Lucan 2.306).
Aveva ritenuto, il legislatore del 2001, che tutela sufficiente contro contravventori al “GewSchG”, fosse quella penale. Ma le condanne – da sole - non hanno appalesato gli effetti sperati (sia per la lentezza della giustizia penale, che per le non poche “modalità”, che consentono, anche nella RFT, di evitare l’esecuzione della pena detentiva).
Si è appalesata l’opportunità, di introdurre, anche nel “GewSchG”, la cosiddetta elektronische "Aufenthaltsüberwachung” (di monitorare, con dispositivi elettronici, costantemente, l’attuale luogo, in cui si trova il contravventore).
Questo “strumento” ha dato “frutti” apprezzabili, specie sotto il profilo preventivo, quando è stato reso applicabile in sede di “Führungsaufsicht”. nota**
Con l’”elektronischen Aufenthaltsüberwachung” (“el AÜB”) è, infatti, possibile, intervenire tempestivamente, se una persona si avvicina a un luogo, che gli è stato interdetto o ivi “staziona”; in altre parole, se trasgredisce le “Weisungen”, che le sono state imposte.
L’”elektronische Aufenthaltsüberwachung”, prevista dal “Bundeskriminalgesetz” (Legge, che disciplina l’attivà dell’Ufficio federale per la repressione della criminalità), ha dato risultati assai apprezzabili, quando è stata applicata a carico di “Gefährder”, vale a dire, di persone sospettate di temute attività terroristiche.
È di tutta evidenza, che l’impiego dell’”el. AÜB”, aumenta considerevolmente il rischio, per i contravventori, di essere scoperti, già nella fase “progettuale” e/o preparatoria del reato, per cui è di notevole importanza, sotto il profilo preventivo, consentire un intervento tempestivo da parte delle forze di polizia.
Se, per esempio, il “Familiengericht” dispone una misura prevista dal § 1, Abs.1 oppure Abs. 2, “GewSchG” (1. divieto di accedere all’appartamento abitato dalla p. o), oppure 2. stazionare entro un determinato perimetro dal predetto luogo, 3. non accedere a determinati luoghi, frequentati, di solito, dalla p. o., 4. divieto di contattare la p. o., anche se soltanto con mezzi di telecomunicazione, 5. divieto di frequentare la p. o.)
I divieti de quibus sono operanti, a meno che non sussistano interessi legittimi ravvisabili in favore di colui, al quale sono comminati.
III
Il § 1, Abs.2, “GewSchG”, attualmente vigente, prevede, che l’Abs. 1 trova applicazione: a) qualora una persona abbia minacciato un’altra persona di morte, di cagionarle lesioni personali, di privarla della libertà personale o di commettere reato a danno della libertà sessuale oppure b) se una persona – senza titolo – s’introduce nell’appartamento di un’altra persona oppure la molesta, seguendola contro la volontà della stessa o contattandola con un mezzo di telecomunicazione.
Nei casi di cui all’Abs. 1, prima parte o all’Abs 2 “GewSchG”, il giudice è facoltizzato a disporre le misure di cui all’Abs. 1, anche se si tratta di fatti commessi da persona, che si trova in uno stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere, a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche o di altre sostanze (per esempio, di stupefacenti).
Reputa il ministero della Giustizia, che il rischio della commissione di ulteriori reati, sia notevolmente ridotto, qualora venga disposta, in aggiunta a altre misure, pure l’”el AÜB”.
Va anche notato, che le violazioni costituiscono reato e sono sanzionabili quali “Vergehen”; si tratta, quindi, di “strafbewehrte Vergehen”.
I sospettati di questi “Vergehen” sono stati – nel 2023, nella RFT – 7.070 (di cui, il 91% attribuiti a maschi).
In Spagna, nel 2009, è stato introdotto l’”el. AÜB” e da allora, non sarebbero più stati registrati (?) morti a seguito di violenza domestica. Qualche dubbio pare lecito…
Se il “GewSchG” della RFT sarà novellato, come progettato, l’intervento degli organi di polizia sarà più tempestivo e, di conseguenza, l’”el. AÜB”, avrà pure effetto deterrente o, almeno, dissuasivo.
Senza l’”el. AÜB”, la vittima deve, essa stessa, rivolgersi alla “Polizei”. In questi casi, il contravventore, di solito, è già nelle vicinanze della vittima, mentre l’”el. AÜB” consentirà, comunque, di valutare, a che distanza dalla vittima, è il contravventore; ciò può essere importante, per suggerire alla vittima, eventuali contromisure. Inoltre, per chiedere, se del caso, soccorsi con urgenza.
I “Polizeigesetze” di alcuni “Länder” della RFT, già prevedono l’”el. AÜB, ma in questi casi, i provvedimenti dell’organo di polizia, sono limitati ad avere effetto entro i confini del singolo “Land”.
IV
Con l’introduzione dell’”el. AÜB” nel “GewSchG”, la RFT adempie obblighi assunti in sede internazionale, come, per esempio, con la Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11.5.11 per la protezione e la repressione della violenza domestica. Altro accordo internazionale, anch’esso ratificato dalla RFT, è la cosiddetta Istanbul-Konvention, che - a decorrere dall’1.2.18 – è vincolante per tutte le autorità della RFT.
Ai sensi degli artt. 52 e 53 dell’Istanbul- Konvention, ogni Stato ratificante, è tenuto ad assicurare, con disciplina legislativa o in altro modo, che in caso di provvedimento di allontanamento dal domicilio coniugale oppure di violazione del divieto di accesso allo stesso, di quello di divieto di presa di contatto con la p.o. o di avvicinamento alla medesima, siano previste sanzioni efficaci, anche se proporzionate, di natura penale o di altro genere a tutela della p. o.
L’”el. AÜB”, non è una sanzione vera e propria, ma costituisce uno strumento valido, ai fini dell’“Effektivität der Gewaltschutzmaßnahmen.”.
Di quest’”Effektivität”, è pure menzione nella premessa 46 della direttiva EU 2024/1385, pubblicata il 24.5.24, emanata per reprimere la violenza domestica. L’”el. AÜB” è stato ritenuto, dall’UE, di (particolare) utilità per assicurare l’esecuzione di provvedimenti d’urgenza, qualora sia stato disposto il divieto di contatto o di avvicinamento; è, altresí, strumento idoneo, per neutralizzare (o per diminuire) una situazione di pericolo (già) in atto.
Sopra abbiamo accennato alla cosiddetta Täterarbeit, che si concreta, soprattutto, nella frequentazione – obbligatoria - “sozialer Trainingskurse”. La competenza di disporre l’obbligo di frequentazione di questi “Kurse”, sarà del “Familiengericht”. Con la previsione legislativa di questi corsi, il legislatore intende far proprie proposte e raccomandazioni – da tempo avanzate da esperti. Ci si attendono risultati apprezzabili, specie ai fini della prevenzione di violenze tra coppie; i “Trainingskurse” finora frequentati da individui violenti *** in non pochi casi, hanno condotto a una “Verhaltensänderung” (mutamento del comportamento) di coloro, che vi hanno partecipato.
V
Al giudice viene conferita anche la facoltà, di disporre, che la persona, resasi protagonista di episodi di violenza, debba consentire l’installazione di dispositivi tecnici, necessari per il funzionamento dell’”el. HÜB” e di far sí, che questa persona – ininterrottamente – porti con sé questi dispositivi in modo che possano funzionare.
Se il giudice, al fine di assicurare l’esecuzione di provvedimenti da esso emanati, reputa indispensabile disporre anche l’”el. HÜB”, con lo stesso, oltre a essere a conoscenza del luogo, nel quale si trova la persona violenta, sarà autorizzato, pure, di utilizzare i dati forniti da questi dispositivi. La predetta indispensabilità, è ravvisabile, qualora fatti certi legittimino, di presumere la commissione di ulteriori episodi di violenza, con conseguente pericolo concreto per la vita, l’incolumità fisica o per la libertà della p. o., oppure se la p. o. è stata oggetto di minacce.
I dati acquisiti per effetto del funzionamento dei dispositivi di “el. HÜB”, possono essere utilizzati ai fini della persecuzione di reati previsti dal § 4 del “GewSchG” (pena detentiva fino a due anni o “Geldstrafe” (pena pecuniaria)).
L’”el. HÜB” può essere disposto per la durata di tre mesi, ma è ammissibile un’unica proroga di altri mesi tre, qualora continuino a sussistere i presupposti per l’imposizione di questa misura.
Vedremo, se il disegno di legge predisposto dall’attuale ministro della Giustizia, sarà fatto proprio dagli organi, che usciranno dalle future elezioni.
A proposito della violenza domestica e della “Partnerschaftsgewalt”, non disponiamo di dati statistici relativi al 2023, ma soltanto di dati riguardanti il 2022. Reputa lo scrivente, che, ciò nonostante, essi meritino di essere pubblicati nella parte conclusiva di quest’articolo.
Verranno riportati dati pubblicati a seguito della redazione del cosiddetto Bundeslagebild, che rispecchia la situazione nell’ambito dell’intero territorio della RFT.
V
Nel 2022, le statistiche della “Polizei” (che poi sono confluite nel “Bundeslagebild”), in riguardo alla violenza domestica e alla “Partnerschaftsgewalt”, ci dicono, che le persone, vittime di questi reati di violenza – e di cui la “Polizei” ha avuto cognizione (a seguito di denunce o in altro modo) – sono state 240.574, di cui 157.818 “Partnerschaftsgewalttaten” (con un incremento pari al 9,1% rispetto al 2021); l’80% delle vittime, sono state donne.
Nel “Bundeslagebild” sono compresi anche i casi “innerfamiliärer Gewalt” (violenza nell’ambito della famiglia), come, ad esempio, violenza nei confronti di figli, sorelle, fratelli, genitori. I casi registrati sono stati – nel 2022 – 82.729.
Per quanto concerne la “Gewalt in Partnerschaften”, la statistica ha registrato 157.818 casi, come già sopra riportato, e, i reati più frequenti, sono state (59,3%) le lesioni personali volontarie “semplici” (“vorsätzliche, einfache Körperverletzung”); seguono (24, 2%) minacce, stalking e violenza privata.
Le “gefährlichen Körperverletzungen” (§ 224, Abs. 1, StGB (CP)) sono state pari al 10%.
133 donne sono state uccise dal loro partner (o ex partner); vittime di tentati omicidi, 312.
Il 50% circa di queste donne, convivevano coll’assassino.
I dati statistici riportati nel “Bundeslagebild”, si basano, come accennato, su denunce sporte o sui casi, in cui la “Polizei” è venuta a conoscenza dei reati in altro modo.
È progettato, nei prossimi anni, di “Intervistare” 22.000 persone, al fine di ottenere dati anche riguardanti “Erfahrungen” con gli organi giudiziari, di polizia, sanitari e con le istituzioni di supporto per le vittime di reati di violenza.
VI
Per quanto concerne i rapporti tra vittime e perpetratori di reati di violenza, questi, nel 39,5%, erano ex partner; nel 31,1%, il coniuge e nel 29,1%, il/la convivente.
La violenza – nell’ambito della famiglia – è stata esercitata nei confronti:
- di figli (35,5%)
- di genitori (23, 2%)
- di sorelle o fratelli (16,9%).
A proposito della violenza domestica, nel periodo 2018-2022, si è registrato un incremento, tutt’altro che trascurabile:
2022: 240.574 – 2018: 212.896.
Vediamo ora l’età delle vittime di violenza domestica:
Femmine:
Età inferiore a 21 anni: circa 30.000 (è stato possibile accedere soltanto a stime, per cui vengono riportati , anche in seguito, numeri arrotondati):
tra i 21 e i 25 anni: 18.000
tra i 25 e i 30 anni: 21.000
tra i 30 e i 40 anni: 39.000
tra i 40 e i 50 anni: 30.000
tra i 50 e i 60 anni: 9.000
60 anni e di età superiore: 8.000.
Maschi:
età inferiore a 21 anni: circa 18.000
tra i 21 e i 25 anni: circa 6.000
tra i 25 e i 30 anni: circa 7.000
tra i 30 e i 40 anni: circa 14.000
tra i 40 e i 50 anni: circa 11.000
tra i 50 e i 60 anni: circa 9.000
60 anni e di età superiore: circa 8.000.
VII
Nazionalità delle vittime di reati di violenza, consumati o tentati, nell’ambito di una “Partnerschaft”.
Cittadinanza della RFT:
il 68,7% nel 2022;
il 70% nel 2021.
Privi della cittadinanza della RFT:
2022: 49.388 – 2021: 43.443, con un incremento pari al 13,7% .
In Austria, tempo fa, era stata istituita una “Gewaltschutzambulanz” presso la facoltà di medicina dell’università di Graz; all’inizio corrente anno, anche presso quella di Vienna.
Possono accedervi le vittime di violenza fisica, per farsi visitare gratuitamente. Vengono documentate lesioni subite, indipendentemente dal fatto, di un’eventuale denuncia (o querela) già sporta e a prescindere dal fatto, che la persona, che vi si rivolge, sia in possesso della cosiddetta E-Card o meno. Si tratta di un’istituzione senza dubbio importante, per fornire supporto ai soggetti più fragili e più vulnerabili della nostra società contemporanea.
** La “Führungsaufsicht” è una “Maßregel der Besserung und Sicherung”, una misura di sicurezza, comminabile a carico di chi è stato condannato a pena detentiva di almeno sei mesi, se sussiste il pericolo, che il condannato possa commettere ulteriori reati. Questa misura ha sostituito la cosiddetta Polizeiaufsicht (con decorrenza dal 1975). Dall’1.1.2011, è previsto, che la “Führungsaufsicht” possa essere sorvegliata con mezzi elettronici (menzionati nel “Weisungskatalog”).
*** Epitteto ha parlato di falsa superiorità, che gli uomini si attribuiscono, basandosi su privilegi, che sono a essi estranei.