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Giudice di Pace di Castellammare di Stabia: risarcimento danni per fermo amministrativo illegittimo

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2067/2009, riservata all’udienza del 20.11.2009

TRA

TIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Russo e Marilisa Somma con studio in C.mare di Stabia al viale Europa 165 giusto mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Bracco n. 20, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Sabatino Santangelo, dall’avv. Francesco Forzati elettivamente domiciliata presso lo studio legale Napolitano Domenico sito in C.mare di Stabia alla via Denza n. 9.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, Tizio conveniva in giudizio la Equitalia Polis s.p.a., esponendo che detta società-concessionario per la Riscossione Tributi, in totale e palese violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia titolo, aveva illegittimamente proceduto, senza alcun avviso e controllo del presunto debito (comunque prescritto), all’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà tg. AB552CS. L’attore sottolineava che l’unica cartella esattoriale posta a base del fermo amministrativo, la n. 07119981400124670000, era stata, in parte, pagata nell’anno 1998 e in parte sottoposta, nel 1999, a sgravio da parte del Comune di C.mare di Stabia. Aggiungeva l’attore che tale provvedimento di fermo era stato scoperto solo all’atto di vendita dell’autoveicolo sottoposto a fermo e che, a causa dello stesso, non solo l’auto non era stata venduta ma che l’attore non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi. In più, l’illegittimo comportamento della convenuta, concretizzatosi anche in violazioni di norme di legge e di regole sulla trasparenza, correttezza e buona fede, aveva creato all’attore anche gravi danni personali, oltre che patrimoniali, nonché danni all’immagine, al suo onore, decoro, e danni da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.

All’udienza di prima comparizione, regolarmente citata, si costituiva la Equitalia Polis s.p.a.. Il procuratore della Equitalia s.p.a. si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, in uno al proprio fascicolo unitamente ad altri documenti; si riportava altresì alle eccezioni ivi contenute e chiedeva l’accoglimento della propria tesi difensiva. Sottolineava la differente posizione tra ente impositore ed agente di riscossione e quindi che il compito del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmesso dall’Ente impositore. Ribadiva, altresì, che la propria attività era stata svolta in modo ineccepibile in quanto in data 3.07.08, poiché sulla cartella del 1999 vi era un residuo di euro 263,69, era stato iscritto provvedimento di fermo sull’auto dell’attore ma che, poi, a seguito dello sgravio, per azzeramento, del suindicato importo, in data 15.10.2008, il fermo era stato revocato.

Il procuratore della Equitalia Polis s.p.a. concludeva, dunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Precisate le conclusioni delle parti, ascoltato il teste di parte attrice, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la regolare competenza per materia, valore e territorio del Giudice adito, in ordine alla domanda oggetto di causa, in quanto volta alla condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore a seguito dell’illegittimo comportamento della Equitalia Polis s.p.a., da liquidarsi, anche in via equitativa, nella competenza per valore esente del Giudice adito.

Sono altresì documentalmente provate le legittimazioni, attiva e passiva, delle parti.

Nel merito, la domanda attrice è pienamente fondata e, di conseguenza, va accolta.

Il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti, quali Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell’obbligato. Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (cioè sessanta giorni), ed interessa beni mobili come l’automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi a tributi o tasse oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada.

La procedura parte con la notifica della cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, in questo caso il PRA. La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, e la nota dell’Agenzia delle Entrate, la n. 57413/2003, (richiamata e confermata da molte decisioni delle Commissioni Tributarie, per tutte vedasi la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 399/2007), prevede che gli agenti della riscossione, prima di procedere al fermo, devono emettere un preventivo "preavviso di fermo".

Tale ‘obbligo’ di preavviso, poi, in un certo senso è previsto anche dalla nota ‘interna’ n. 4887 del 5.07.07 emessa dalla Equitalia, che, nel rendere omogenea l’attività operativa dei vari esattori, ha stabilito, prima di procedere al fermo amministrativo, l’obbligo dell’invio di solleciti e preavvisi e ha specificato che il fermo amministrativo puo’ riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.

La Direttiva Equitalia, prevede, per i debiti da 50 a 500 euro, che dopo la cartella esattoriale, occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo; in più precisa che per tali importi, il fermo puo’ riguardare un solo veicolo.

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l’importo dovuto nonché l’anno di riferimento (se presente nel ruolo).

Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

A questo punto l’unico modo per evitare il fermo e’ pagare, e visto che la procedura e’ gia’ iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l’iscrizione del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione. Se anche il sollecito ed il preavviso non sortiscono alcun effetto, elassi i giorni previsti, l’agente di riscossione può procedere ad iscrivere fermo amministrativo. Il fermo, dunque, inibisce la disponibilità dell’autovettura e quindi impedisce al proprietario della stessa di venderla o di usarla, pena sanzioni previste dal CDS.

La Cassazione, poi, con sentenza del 23.07.2008, n. 20301 ha stabilito che “l’efficacia del fermo è condizionata dalla comunicazione che, una volta eseguita l’iscrizione del provvedimento, deve essere data al proprietario del bene, al quale, dal momento in cui il fermo diventa efficace, è inibita la circolazione; ne segue che la comunicazione del fermo costituisce atto indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale non può concepirsi il venire in essere di un atto implicito, difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei suoi requisiti di efficacia”. Orbene, secondo i giudici della Suprema Corte, i fermi amministrativi, privi della successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione, sono nulli per la mancanza di un atto indefettibile del procedimento di fermo.

Nel caso de quo, l’attore, senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva, quale sollecito o preavviso, né, per di più, nessuna comunicazione successiva al fermo, e solo a seguito del tentativo della vendita dell’autovettura, ha scoperto che sulla propria auto gravava il fermo amministrativo. Quanto dedotto e provato dall’attore, anche attraverso prova testimoniale, di certo non è stato contestato né smentito dalla convenuta. In sostanza, la concessionaria Equitalia Polis s.p.a., per un credito, pagato, sgravato e, comunque, prescritto, “forzando" gli strumenti previsti atti a realizzare la riscossione, senza prima avvisare o mettere in mora il Tizio, ha direttamente iscritto fermo amministrativo sull’autovettura.

Dagli atti di causa risultano anche violate, ad opera della parte convenuta, oltre che le regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali con l’altra parte, soprattutto se controparte è un consumatore.

Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo dell’autoveicolo dell’attore, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo palesa estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma dimostra anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, quindi, è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini.

Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare nel caso di specie la Equitalia S.p.A., che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, poi confermata ed ampliata da giurisprudenza costante sul punto ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la confìgurabilità della responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite hanno rivisitato la interpretazione dell’art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico.

Sicché, ai fini della confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno", costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l’attore abbia subito, oltre che danni esistenziali e morali per la "persecuzione”, ed azioni esecutive di controparte, anche violazioni al suo buon nome, immagine e onorabilità, avendo dovuto, inoltre, dedicare altro tempo alla vicenda, nonostante l’intervenuto pagamento di parte della cartella e di intervenuto sgravio per l’altra parte della cartella, chiedendo spiegazioni e sottoponendosi a file disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Equitalia S.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi anche rivolgere ad un legale per la tutela dei propri interessi. Per non parlare poi del lungo periodo di stress che ha sofferto l’attore che, di fatto, è stato costretto a rivolgersi ad un medico per gli accertamenti e le cure del caso (cfr. documentazione medica allegata).

Inoltre l’attore ha subito danni patrimoniali notevoli, che vanno dall’impossibilità di vendere il proprio autoveicolo sottoposto a fermo, al mancato uso, per più di cento giorni, dell’automobile. Tale autovettura, ovviamente, è stata soggetta a svalutazione e deprezzamento economico. L’attore ha dimostrato di aver comunque provveduto a pagare, per l’autovettura sottoposta a fermo, non solo la RCA ma anche il bollo. Tutte queste circostanze, provate sia documentalmente che attraverso le parole del teste escusso (della cui attendibilità non è dato dubitare), convincono il Giudice di tutti i danni patrimoniali subiti dall’attore.

Inoltre, l’ingiusto ed indebito fermo amministrativo, anche così come scoperto dall’attore, è senza dubbio lesivo di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all’immagine, da ritenersi in rè ipsa, andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l’uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sezione I Civile, n. 14977/2006.

Pertanto, in accoglimento della domanda dell’istante, tra l’altro, senza dubbio, vittima dell’ingiusto fermo subito, lesivo anche di diritti della persona, per cui il danno è da ritenersi in re ipsa, consegue, oltre al risarcimento del danno patrimoniale quantificato equitativamente in 500,00 euro, anche il risarcimento all’immagine, onore e buon nome dell’attore calcolati nella misura equitativa di € 200,00.

Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di C.mare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Tizio nei confronti di Equitalia Polis s.p.a., così provvede:

a) condanna la Equitalia Polis s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Tizio, della somma complessiva, liquidata equitativamente, di Euro 700,00 oltre interessi legali dalla mora al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non;

b) condanna la Equitalia Polis s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 750,00 di cui € 70,00 per spese, Euro 400,00 per diritti ed Euro 280,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, se dovuti come per legge e non altrimenti detraibili, con attribuzione ai procuratori costituiti.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 4.12.2009

Il Giudice di Pace

Dott. Francesco Buonocore

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2067/2009, riservata all’udienza del 20.11.2009

TRA

TIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Russo e Marilisa Somma con studio in C.mare di Stabia al viale Europa 165 giusto mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Bracco n. 20, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Sabatino Santangelo, dall’avv. Francesco Forzati elettivamente domiciliata presso lo studio legale Napolitano Domenico sito in C.mare di Stabia alla via Denza n. 9.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, Tizio conveniva in giudizio la Equitalia Polis s.p.a., esponendo che detta società-concessionario per la Riscossione Tributi, in totale e palese violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia titolo, aveva illegittimamente proceduto, senza alcun avviso e controllo del presunto debito (comunque prescritto), all’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà tg. AB552CS. L’attore sottolineava che l’unica cartella esattoriale posta a base del fermo amministrativo, la n. 07119981400124670000, era stata, in parte, pagata nell’anno 1998 e in parte sottoposta, nel 1999, a sgravio da parte del Comune di C.mare di Stabia. Aggiungeva l’attore che tale provvedimento di fermo era stato scoperto solo all’atto di vendita dell’autoveicolo sottoposto a fermo e che, a causa dello stesso, non solo l’auto non era stata venduta ma che l’attore non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi. In più, l’illegittimo comportamento della convenuta, concretizzatosi anche in violazioni di norme di legge e di regole sulla trasparenza, correttezza e buona fede, aveva creato all’attore anche gravi danni personali, oltre che patrimoniali, nonché danni all’immagine, al suo onore, decoro, e danni da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.

All’udienza di prima comparizione, regolarmente citata, si costituiva la Equitalia Polis s.p.a.. Il procuratore della Equitalia s.p.a. si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, in uno al proprio fascicolo unitamente ad altri documenti; si riportava altresì alle eccezioni ivi contenute e chiedeva l’accoglimento della propria tesi difensiva. Sottolineava la differente posizione tra ente impositore ed agente di riscossione e quindi che il compito del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmesso dall’Ente impositore. Ribadiva, altresì, che la propria attività era stata svolta in modo ineccepibile in quanto in data 3.07.08, poiché sulla cartella del 1999 vi era un residuo di euro 263,69, era stato iscritto provvedimento di fermo sull’auto dell’attore ma che, poi, a seguito dello sgravio, per azzeramento, del suindicato importo, in data 15.10.2008, il fermo era stato revocato.

Il procuratore della Equitalia Polis s.p.a. concludeva, dunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Precisate le conclusioni delle parti, ascoltato il teste di parte attrice, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la regolare competenza per materia, valore e territorio del Giudice adito, in ordine alla domanda oggetto di causa, in quanto volta alla condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore a seguito dell’illegittimo comportamento della Equitalia Polis s.p.a., da liquidarsi, anche in via equitativa, nella competenza per valore esente del Giudice adito.

Sono altresì documentalmente provate le legittimazioni, attiva e passiva, delle parti.

Nel merito, la domanda attrice è pienamente fondata e, di conseguenza, va accolta.

Il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti, quali Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell’obbligato. Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (cioè sessanta giorni), ed interessa beni mobili come l’automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi a tributi o tasse oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada.

La procedura parte con la notifica della cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, in questo caso il PRA. La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, e la nota dell’Agenzia delle Entrate, la n. 57413/2003, (richiamata e confermata da molte decisioni delle Commissioni Tributarie, per tutte vedasi la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 399/2007), prevede che gli agenti della riscossione, prima di procedere al fermo, devono emettere un preventivo "preavviso di fermo".

Tale ‘obbligo’ di preavviso, poi, in un certo senso è previsto anche dalla nota ‘interna’ n. 4887 del 5.07.07 emessa dalla Equitalia, che, nel rendere omogenea l’attività operativa dei vari esattori, ha stabilito, prima di procedere al fermo amministrativo, l’obbligo dell’invio di solleciti e preavvisi e ha specificato che il fermo amministrativo puo’ riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.

La Direttiva Equitalia, prevede, per i debiti da 50 a 500 euro, che dopo la cartella esattoriale, occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo; in più precisa che per tali importi, il fermo puo’ riguardare un solo veicolo.

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l’importo dovuto nonché l’anno di riferimento (se presente nel ruolo).

Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

A questo punto l’unico modo per evitare il fermo e’ pagare, e visto che la procedura e’ gia’ iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l’iscrizione del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione. Se anche il sollecito ed il preavviso non sortiscono alcun effetto, elassi i giorni previsti, l’agente di riscossione può procedere ad iscrivere fermo amministrativo. Il fermo, dunque, inibisce la disponibilità dell’autovettura e quindi impedisce al proprietario della stessa di venderla o di usarla, pena sanzioni previste dal CDS.

La Cassazione, poi, con sentenza del 23.07.2008, n. 20301 ha stabilito che “l’efficacia del fermo è condizionata dalla comunicazione che, una volta eseguita l’iscrizione del provvedimento, deve essere data al proprietario del bene, al quale, dal momento in cui il fermo diventa efficace, è inibita la circolazione; ne segue che la comunicazione del fermo costituisce atto indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale non può concepirsi il venire in essere di un atto implicito, difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei suoi requisiti di efficacia”. Orbene, secondo i giudici della Suprema Corte, i fermi amministrativi, privi della successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione, sono nulli per la mancanza di un atto indefettibile del procedimento di fermo.

Nel caso de quo, l’attore, senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva, quale sollecito o preavviso, né, per di più, nessuna comunicazione successiva al fermo, e solo a seguito del tentativo della vendita dell’autovettura, ha scoperto che sulla propria auto gravava il fermo amministrativo. Quanto dedotto e provato dall’attore, anche attraverso prova testimoniale, di certo non è stato contestato né smentito dalla convenuta. In sostanza, la concessionaria Equitalia Polis s.p.a., per un credito, pagato, sgravato e, comunque, prescritto, “forzando" gli strumenti previsti atti a realizzare la riscossione, senza prima avvisare o mettere in mora il Tizio, ha direttamente iscritto fermo amministrativo sull’autovettura.

Dagli atti di causa risultano anche violate, ad opera della parte convenuta, oltre che le regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali con l’altra parte, soprattutto se controparte è un consumatore.

Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo dell’autoveicolo dell’attore, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo palesa estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma dimostra anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, quindi, è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini.

Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare nel caso di specie la Equitalia S.p.A., che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, poi confermata ed ampliata da giurisprudenza costante sul punto ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la confìgurabilità della responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite hanno rivisitato la interpretazione dell’art. 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico.

Sicché, ai fini della confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno", costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l’attore abbia subito, oltre che danni esistenziali e morali per la "persecuzione”, ed azioni esecutive di controparte, anche violazioni al suo buon nome, immagine e onorabilità, avendo dovuto, inoltre, dedicare altro tempo alla vicenda, nonostante l’intervenuto pagamento di parte della cartella e di intervenuto sgravio per l’altra parte della cartella, chiedendo spiegazioni e sottoponendosi a file disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Equitalia S.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi anche rivolgere ad un legale per la tutela dei propri interessi. Per non parlare poi del lungo periodo di stress che ha sofferto l’attore che, di fatto, è stato costretto a rivolgersi ad un medico per gli accertamenti e le cure del caso (cfr. documentazione medica allegata).

Inoltre l’attore ha subito danni patrimoniali notevoli, che vanno dall’impossibilità di vendere il proprio autoveicolo sottoposto a fermo, al mancato uso, per più di cento giorni, dell’automobile. Tale autovettura, ovviamente, è stata soggetta a svalutazione e deprezzamento economico. L’attore ha dimostrato di aver comunque provveduto a pagare, per l’autovettura sottoposta a fermo, non solo la RCA ma anche il bollo. Tutte queste circostanze, provate sia documentalmente che attraverso le parole del teste escusso (della cui attendibilità non è dato dubitare), convincono il Giudice di tutti i danni patrimoniali subiti dall’attore.

Inoltre, l’ingiusto ed indebito fermo amministrativo, anche così come scoperto dall’attore, è senza dubbio lesivo di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all’immagine, da ritenersi in rè ipsa, andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l’uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sezione I Civile, n. 14977/2006.

Pertanto, in accoglimento della domanda dell’istante, tra l’altro, senza dubbio, vittima dell’ingiusto fermo subito, lesivo anche di diritti della persona, per cui il danno è da ritenersi in re ipsa, consegue, oltre al risarcimento del danno patrimoniale quantificato equitativamente in 500,00 euro, anche il risarcimento all’immagine, onore e buon nome dell’attore calcolati nella misura equitativa di € 200,00.

Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di C.mare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Tizio nei confronti di Equitalia Polis s.p.a., così provvede:

a) condanna la Equitalia Polis s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Tizio, della somma complessiva, liquidata equitativamente, di Euro 700,00 oltre interessi legali dalla mora al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non;

b) condanna la Equitalia Polis s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 750,00 di cui € 70,00 per spese, Euro 400,00 per diritti ed Euro 280,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, se dovuti come per legge e non altrimenti detraibili, con attribuzione ai procuratori costituiti.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 4.12.2009

Il Giudice di Pace

Dott. Francesco Buonocore