Governo: sanzioni fino a 5 milioni per pratiche commerciali scorrette

L’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del Decreto Legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review), convertito in Legge n. 134 del 2012, ha aumentato la sanzione prevista dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

In particolare, il predetto Decreto ha stabilito che: “L’importo massimo delle sanzioni di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro”.

Quanto ai richiamati commi 9 e 12, interessati dalla nuova normativa, si riporta di seguito il testo del Codice del Consumo:

comma 9: “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro [ora 5.000.000 euro], tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro”;

comma 12: “In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro [ora 5.000.000 euro]. Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”.

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

L’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del Decreto Legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review), convertito in Legge n. 134 del 2012, ha aumentato la sanzione prevista dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

In particolare, il predetto Decreto ha stabilito che: “L’importo massimo delle sanzioni di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro”.

Quanto ai richiamati commi 9 e 12, interessati dalla nuova normativa, si riporta di seguito il testo del Codice del Consumo:

comma 9: “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro [ora 5.000.000 euro], tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro”;

comma 12: “In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro [ora 5.000.000 euro]. Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”.

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]