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I contratti assicurativi irlandesi e la riforma del Consumer Insurance Contract Act (2019)

Atto II
Teatro Antico di Taormina, Agosto 2020
Ph. Francesca Russo / Teatro Antico di Taormina, Agosto 2020

Abstract

Proseguiamo la nostra analisi sulla riforma apportata dal Consumer Insurance Contract Act 2019 nell’ambito del diritto assicurativo irlandese.

Il primo appuntamento sul tema si è incentrato sulle novità in materia di buona fede (Utmost good faith) in fase precontrattuale e di interesse assicurabile (insurable interest).

Abbiamo rilevato come l’obbligo di utmost good faith gravante sul potenziale contraente di rivelare i fatti sostanziali che influiscono sulla valutazione del rischio assicurabile, è stato sostituito da quello in capo all’assicuratore di formulare, nella proposta di polizza, domande chiare e specifiche in modo da ottenere tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Riguardo poi all’insurable interest la riforma, ad esclusione degli insurance indemnity contracts,  ha abolito tale requisito quale condizione necessaria ai fini della richiesta di risarcimento per sinistro.

Affrontiamo ora nel proseguo della presente trattazione le novità in materia di rimedi in caso di falsa rappresentazione (remedies for misrepresentation) dei fatti da parte del potenziale contraente, di gestione dei sinistri e di obblighi in fase di rinnovo del contratto.

 

Indice:

1. Rimedi in caso di falsa rappresentazione (Remedies for Misrepresentation)

2. Gestione dei sinistri

3. Obblighi in fase di rinnovo del contratto

4. Conclusioni

 

1. Rimedi in caso di falsa rappresentazione (Remedies for Misrepresentation)

Il Consumer Insurance Contracts Act 2019 ha introdotto una serie di rimedi (remedies) applicabili in caso di falsa rappresentazione (misrepresentation) dei fatti da parte del potenziale contraente in sede di compilazione del questionario contenuto nella proposta di polizza.

Come rilevato nel contributo precedente, infatti, tanto le domande contenute nel questionario ad opera dell’assicuratore, quanto la conseguente rappresentazione di fatti fornita a risposta da parte del potenziale contraente, risultano propedeutiche alla valutazione del rischio assicurabile e conseguentemente alla scelta da parte dell’assicuratore di concludere o meno il contratto assicurativo

La misrepresentation, nei sistemi di common law, consiste nella falsa o inesatta rappresentazione dei fatti resa da una delle parti relativamente ad elementi essenziali e determinanti del contratto. Essa determina l’invalidità dello stesso e il diritto in capo alla controparte assicurativa di richiederne l’annullamento.

La misrepresentation può distinguersi in: fraudolenta (fraudolent) quando il dichiarante ha emesso la dichiarazione sapendo che essa non corrispondeva al vero; colpevole (negligent) quando vi è un comportamento colposo da parte del dichiarante ed innocente (innocent) quando il dichiarante non era a conoscenza della falsità della sua dichiarazione.

Ora, tornando alla riforma, il legislatore irlandese ha introdotto una diversa tipologia di rimedi a seconda della gravità della falsa rappresentazione, sia essa innocent, negligent oppure fraudolent.

Nel caso di innocent misrepresentation l’assicuratore è tenuto a pagare la richiesta di liquidazione da sinistro e non ha il diritto di annullare il contratto sul presupposto della falsa dichiarazione.

Con riguardo invece al caso di negligent misrepresentation, il rimedio a disposizione dell’assicuratore deve riflettere ciò che lo stesso avrebbe fatto se fosse stato a conoscenza di tutti i fatti, come poi rivelatisi se il comportamento negligente non fosse mai stato posto in essere.

Per esempio nel caso in cui l’assicuratore, avendo conosciuto i fatti, non avrebbe stipulato il contratto, lo stesso ha il diritto di annullarlo, di rifiutare la richiesta di pagamento del sinistro e di restituire i premi al contraente.

Nel caso in cui invece l’assicuratore, pur conoscendo i fatti, avrebbe comunque stipulato il contratto ma con un premio di diverso ammontare, il medesimo è legittimato a ridurre proporzionalmente l’importo da pagare per il sinistro.

L’unico caso di falsa rappresentazione che determina tout court l’invalidità del contratto e che legittima automaticamente il rifiuto al pagamento del sinistro è la falsa rappresentazione fraudolenta.

A tal proposito, l’introduzione di tale concetto nel diritto assicurativo irlandese ad opera del Consumer Insurance Act 2019 è stato oggetto di numerosi dibattiti in quanto gli operatori di settore ritengono che l’onere di provare la sussistenza di un comportamento fraudolento sia eccessivamente gravoso e di difficile soddisfacimento.

Seguendo l’esempio inglese era stato originariamente suggerito di inserire nella riforma, quale standard di dichiarazione che determinasse l’invalidità del contratto, quello meno gravoso della dichiarazione “deliberata o negligente” (deliberate or reckless misrepresentation) invece che “fraudolenta”; tuttavia tali suggerimenti non sono stati accolti in sede di riforma.

Quanto sopra esposto rende evidente l’intento del legislatore irlandese di prevedere una disciplina dettagliata per i contratti assicurativi e di adattare l’istituto tipico della misrepresentation alle peculiarità di tale tipologia contrattuale.

Con riferimento al sistema italiano, le norme specificamente dettate in materia assicurativa che sembrano avvicinarsi alla disciplina irlandese sono rinvenibili negli articoli 1892 e 1893 Codice Civile in materia di dichiarazioni false o reticenti con e senza dolo o colpa grave. Andando poi ad analizzare i vari gradi di misrepresentation contemplati dalla legge irlandese, non possono non rilevarsi alcune similitudini con le ipotesi civilistiche dei vizi del consenso e in particolare del dolo, dolo incidentale ed errore.

 

2. Gestione dei sinistri

La riforma introduce alcuni rilevanti cambiamenti anche in materia di gestione dei sinistri.

La legge impone al consumatore l’obbligo di collaborare con l’assicuratore nelle indagini sugli eventi assicurati, fornendo risposte in modo onesto e ragionevolmente attento ad eventuali richieste di informazioni.

La riforma prevede poi che il consumatore debba dare avviso all’assicuratore del verificarsi dell’evento in un tempo ragionevole. Tuttavia, a meno che la mancata notifica entro un termine ragionevole non determini un pregiudizio per l’assicuratore, essa non costituisce un motivo valido per il rifiuto, da parte di quest’ultimo, al pagamento del sinistro.

Ed ancora sempre in capo all’assicuratore l’onere della prova di aver subito un pregiudizio.

Tali previsioni sembrano avvicinarsi al nostro sistema giuridico laddove esso contempla l’ipotesi di perdita del diritto all’indennità nel caso in cui l’assicurato abbia dolosamente non adempiuto all’obbligo di avviso. È invece prevista solo la riduzione dell’indennità se l’assicuratore provi di aver subito un pregiudizio.

Un’altra importante novità è quella relativa all’obbligo costante, sia per il consumatore che per l’assicuratore, di scambiarsi informazioni dei quali i medesimi vengano a conoscenza dopo la presentazione della richiesta di sinistro, sia che esse supportino o pregiudichino la richiesta stessa.

Infine, la legge introduce rimedi proporzionati per quanto riguarda la gestione dei sinistri.

Se una richiesta di risarcimento presentata da un consumatore contiene informazioni false o fuorvianti che il consumatore sa essere false o fuorvianti o ne ignora consapevolmente la falsità, l’assicuratore ha il diritto di rifiutare il pagamento del sinistro.

 

3. Obblighi in fase di rinnovo del contratto

Riguardo ai contratti di assicurazione ramo danni, la riforma prevede che l’assicuratore debba fornire al consumatore il dettaglio dei costi addebitati negli ultimi cinque anni, nonché l’ammontare pagato a seguito di sinistro.

Come già rilevato nel precedente contributo, non è più previsto in fase precontrattuale l’obbligo a carico del consumatore di riferire spontaneamente i fatti rilevanti per il calcolo da parte dell’assicuratore del rischio assicurato. Tale obbligo non sussiste neanche in fase di rinnovo del contratto.

A tal proposito, durante gli incontri con gli operatori di settore degli scorsi mesi, si è più volte ribadita la necessità, anche in fase di rinnovo del contratto, di richiedere espressamente al contraente qualsiasi ulteriore informazione o aggiornamento che possa essere rilevante ai fini del rischio assicurato.

A maggior ragione, poi, per tutti i contratti assicurativi conclusi prima della entrata in vigore della riforma, le compagnie assicurative dovranno predisporre un elenco aggiornato di domande per l’acquisizione delle informazioni a tal fine.

 

4. Conclusioni

Consumer Insurance Contract Act 2019 introduce una serie di modifiche fondamentali che operano un profondo cambiamento nell’ambito assicurativo e nelle dinamiche tra le parti contrattuali, sia prima che dopo la stipula del contratto assicurativo. Un cambiamento senza dubbio ispirato dall’obiettivo di una maggiore protezione dei consumatori e di un ribilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contrattuali.

Tuttavia, durante recenti dibattiti sul tema sono emersi alcuni dubbi sulla effettività dei risultati auspicati della riforma che, secondo alcuni, potrebbero tradursi in eccessivi costi ed oneri in capo agli assicuratori che in ultima istanza verrebbero poi addebitati al consumatore finale.