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I contratti assicurativi irlandesi e la riforma del Consumer Insurance Contract Act (2019)

Tramonto a Venezia, di Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)
Tramonto a Venezia, di Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)

Abstract

 

Il presente contributo intende trattare della recente riforma apportata dal Consumer Insurance Contract Act 2019 nell’ambito del diritto assicurativo irlandese.

Lavorando per una compagnia assicurativa avente sede in Irlanda, ho avuto modo di partecipare a vari incontri tenuti dalle maggiori organizzazioni di settore, come Insurance Ireland, insieme a eminenti rappresentanti dei più importanti studi legali irlandesi operanti nell’area assicurativa, con lo scopo di affrontare le tematiche legate ai cambiamenti apportati dalla riforma ed alla sua concreta applicazione.

La normativa modifica diversi aspetti fondamentali della disciplina tra i quali quelli relativi a:

  • obblighi precontrattuali
  • interesse assicurabile (insurable interest)
  • rimedi in caso di falsa rappresentazione (misrepresentation)
  • gestione dei sinistri
  • obblighi in fase di rinnovo del contratto.

Vista la molteplicità delle tematiche si è ritenuto opportuno focalizzare il presente contributo principalmente sui nuovi obblighi precontrattuali e sul requisito dell’insurable interest, per poi approfondire le novità in materia di misrepresentation, di gestione dei sinistri e di obblighi in fase di rinnovo dei contratti in una seconda parte del presente contributo.

 

Indice:

1. Origini

2. Campo di applicazione ed entrata in vigore

3. Obblighi precontrattuali: sostituzione del concetto di “utmost good faith”

4. Requisito dell’interesse assicurabile (insurable interest)

 

1. Origini

L’Irlanda è un paese in cui vige il sistema di common law, pertanto il diritto assicurativo irlandese è principalmente disciplinato dalla giurisprudenza e dal principio del “precedente vincolante” (binding precedent).

La legislazione irlandese, infatti, non fornisce una definizione di contratto di assicurazione e non ne specifica gli elementi giuridici essenziali. I principi che regolano la materia sono invece frutto delle pronunce dei giudici che si sono succedute nel tempo e che ne hanno delineato la disciplina.

La più recente forma di codificazione dei principi generali del diritto assicurativo in Irlanda è costituita dal Marine Insurance Act del 1906 che, come vedremo nel proseguo della trattazione, è stato abrogato dall’introduzione della riforma.

Diverse discipline sono state introdotte negli ultimi anni a trasposizione di direttive europee tra le quali quelle in materia di protezione del consumatore, con particolare riferimento alle clausole vessatorie, di commercializzazione a distanza di servizi finanziari e di distribuzione dei prodotti assicurativi.

Ciò ha reso sempre più evidente la necessità di una riforma unitaria e strutturata che potesse modernizzare i principi di diritto assicurativo sviluppatisi nel XVIII e XIX secolo e che potesse adeguarli alla realtà attuale che vede spesso una sproporzione nel potere contrattuale delle parti: grosse aziende assicurative, anche multinazionali da una parte, consumatori di piccola e media grandezza dall’altra.

Ed è proprio sulla scorta di tale necessità che nel 2015 la Law Reform Commission ha operato una revisione dei principi e della disciplina vigente nell’ambito della contrattualistica assicurativa, alla quale è seguito un report che conta ben 105 raccomandazioni, la maggior parte delle quali sono state trasfuse nel Consumer Insurance Contracts Act 2019.

 

2. Ambito di applicazione ed entrata in vigore

La legge si applica ai contratti assicurativi vita e danni stipulati, modificati e rinnovati dopo l’entrata in vigore della stessa e abroga, laddove applicabili, le disposizioni del Marine Insurance Act 1906 e del Life Insurance Act 1866.

La Riforma ha ampliato l’area dei soggetti ai quali la disciplina si applica e, in ragione degli aspetti fondamentali sui quali influisce, implica una revisione dei principi e delle modalità operative posti alla base di essa, inclusi la formulazione delle proposte di polizza, le linee guida per la valutazione del rischio assicurativo, le procedure operative e le politiche aziendali.

Per tali ragioni, gli operatori di settore hanno espresso nei mesi scorsi non poche preoccupazioni sulla concreta attuazione della riforma e sulle tempistiche necessarie per l’adeguamento ed implementazione della Legge. 

Accogliendo tali istanze, lo scorso luglio, il Ministro delle Finanze ha annunciato che la legge entrerà in vigore in due fasi: parte di essa ha già trovato attuazione dal 1° settembre 2020, mentre la restante è stata posticipata al 1° Settembre 2021.

 

3.  Obblighi precontrattuali: sostituzione del concetto di “utmost good faith”

Il principio di utmost good faith prevede l’obbligo, in capo al contraente-assicurato, di rivelare all’assicuratore (duty of disclosure) in sede precontrattuale tutti i fatti sostanziali (material facts) che influiscono sulla valutazione del profilo di rischio assicurativo e conseguentemente sul “se” stipulare il contratto ed in base a quali condizioni.

La violazione di tale obbligo da parte del contraente determina l’invalidità del contratto (avoidance) e conseguentemente consente all’assicuratore di rifiutare il pagamento del sinistro, invocando la mancata rivelazione da parte del contraente - al momento della originaria sottoscrizione della polizza - di fatti determinanti per la valutazione del rischio assicurabile.

Il principio di buona fede, sebbene reciproco tra le parti, ha visto nel tempo il determinarsi di una sproporzione nei loro reciproci doveri, assicurando una tutela forte agli assicuratori, a fronte di un dovere di informazione eccessivamente ampio e rigoroso in capo ai potenziali contraenti.

Al fine di controbilanciare i doveri tra le parti, quindi, la riforma ha operato un profondo cambiamento delle modalità applicative di tale principio.

Sulla scorta delle nuove disposizioni applicabili, infatti, il contraente assicurato ha l’obbligo di fornire le risposte “in modo onesto e con ragionevole cura” alle domande che sono specificamente predisposte dall’assicuratore.

Di contro, invece, quest’ultimo ha l’obbligo di formulare domande chiare e specifiche in modo tale che tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio siano così ottenute.

In altre parole, il contraente assicurato non è più obbligato a rivelare su propria iniziativa i fatti che ritiene rilevanti per la valutazione del rischio assicurativo, ma può limitarsi a rispondere alle domande formulate nella proposta di polizza.

Come più volte discusso durante gli incontri con le organizzazioni di settore, il fatto che la legge non preveda nessun obbligo in capo al contraente-assicurato di fornire spontaneamente informazioni ritenute rilevanti oltre a quelle già espressamente richieste dall’assicuratore, rende ancora più evidente l’importanza di una corretta e completa formulazione, nella proposta di polizza, del questionario sul profilo di rischio.

Da quanto sopra esposto appare evidente che la legge ha lo scopo di proteggere i consumatori, riequilibrando gli oneri previsti in capo alle parti e trasferendo all’assicuratore l'obbligo, a monte, di effettuare indagini sufficienti ed appropriate al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie.

Non v’è dubbio che la produzione giurisprudenziale che si svilupperà sulle questioni accennate,  delineerà con chiarezza l’estensione degli obblighi recentemente sanciti ed entro quali limiti le domande debbano essere specifiche al fine di invocare, eventualmente, un comportamento reticente da parte del contraente assicurato.

Anche nello scenario italiano si può riscontrare la stessa logica utilizzata dal legislatore irlandese nel voler controbilanciare gli oneri imposti alle parti, in applicazione della clausola generale di correttezza e buona fede.

Basti infatti pensare ai questionari predisposti dalle compagnie per la valutazione del rischio assicurativo, ai dibattiti giurisprudenziali riguardo a quale debba essere il livello di dettaglio delle domande ivi incluse e se si possa considerare valida la richiesta al potenziale contraente di dichiarare spontaneamente le circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio.

Dall’altro lato, poi, il codice civile italiano prevede delle specifiche norme agli artt. 1892 e 1893 che riguardano le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del contraente-assicurato in fase precontrattuale.

 

4. Requisito dell’“interesse assicurabile” (insurable interest)

La riforma abolisce il concetto di interesse assicurabile (insurable interest) quale prerequisito per la richiesta di risarcimento a seguito del verificarsi del sinistro, salvo che il contratto non sia anche un contratto di indennità[1] (“insurance indemnity contract”).

La dottrina anglosassone dell'interesse assicurabile afferma, in senso lato, che ai fini della legittimità del contratto assicurativo, il contraente, deve da un lato ottenere un vantaggio dalla esistenza della cosa assicurata e dall’altro, deve subire una perdita economica per la sua distruzione. La legge richiede la sussistenza di tale requisito, non solo al momento della stipula della polizza ma anche al momento della richiesta di pagamento per sinistro.

La mancanza di questo requisito determina l’invalidità del contratto.

Il principio dell’interesse assicurabile ha origini molto antiche e venne sancito, in origine, nel campo marittimo per poi essere applicato nel tempo alle varie tipologie assicurative.

Lo scopo dell’introduzione di tale requisito era da un lato quello di garantire che chi richiedesse il pagamento del sinistro avesse un reale interesse nell’oggetto dell’assicurazione - subendo una reale perdita economica a seguito del verificarsi dell’evento - e dall’altro di evitare che lo strumento assicurativo potesse essere assimilabile ad una mera scommessa[2].

Nel tempo, tuttavia, ciò ha determinato una sproporzione nel rapporto tra le parti contrattuali, laddove la mancanza dell’interesse assicurabile veniva invocata dall’assicuratore allo scopo di rifiutare il pagamento dell’ammontare dovuto a seguito del verificarsi del sinistro.

Sul punto la Law Reform Commission, durante i lavori di revisione della disciplina assicurativa, aveva notato che gli assicuratori sono responsabili di valutare il rischio al momento della sottoscrizione del contratto e che nel caso in cui tale requisito non sussista l’assicuratore non deve stipulare la polizza ex ante.

Se al momento della sottoscrizione l’assicuratore ha ravvisato la sussistenza dell’interesse assicurabile non può successivamente, al verificarsi dell’evento, negarne la sussistenza.

A seguito della riforma apportata dal Consumer Insurance Act 2019, quindi, un reclamo altrimenti valido non può più essere respinto sulla base del fatto che l’assicurato non abbia un interesse assicurabile al verificarsi dell’evento.

Quanto sin qui detto rende ancora più evidente la rilevanza nella fase precontrattuale della formulazione delle domande contenute nelle proposte di polizza anche al fine di determinare la sussistenza o meno dell’interesse assicurabile da parte del contraente.

Il principio sin qui descritto, può essere rinvenuto anche nell’ordinamento italiano, all’articolo 1904 c.c., il quale dispone che il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

L’interesse assicurabile, seppur non venga espressamente definito nel codice civile al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella valutazione dei singoli casi, è elemento qualificante che contraddistingue il rapporto assicurativo: se il contraente non ha interesse per il bene oggetto del sinistro, allora non subisce danno e conseguentemente non ha diritto al pagamento della somma dovuta.

 

[1] Appare rilevante distinguere tra quelli che vengono definiti ne sistema anglosassone tra “Indemnity insurance” e “non Indemnity insurance”.

Nel primo l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'assicuratore in caso di sinistro deve svolgere unicamente la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato senza che lo stesso possa trarre un guadagno da esso.

Nel secondo l'assicuratore si impegna a pagare un importo o una serie di importi concordati al verificarsi dell'evento assicurato. Esempi potrebbero essere l'assicurazione sulla vita o l'assicurazione contro gli infortuni. L'intenzione qui non è di risarcire l'assicurato per una perdita strettamente patrimoniale, ma di pagare un importo concordato quando si verifica la l’evento.

[2] Si pensi che al tempo del Marine Insurance Act (1745) era comune la pratica della sottoscrizione di polizze assicurative sulla vita di detenuti sottoposti a processo per reati capitali. Queste polizze costituivano una “scommessa” sul fatto che l'accusato sarebbe stato infine condannato ed eseguito per il presunto reato. Per la stessa ragione era diffusa anche la pratica della stipula di polizze assicurative sulla vita di persone anziane affette da malattie.