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Insight sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Irlanda

Tra common law e statutory law
sicurezza sul lavoro
sicurezza sul lavoro

 

  1. Common law e statutory law
  2. Il duty of care del datore di lavoro secondo il common law
  3. Il duty of care del datore di lavoro nel Safety Health & Welfare Act 2005
  4. Conclusioni

 

Common law e statutory law

Ho sempre trovato affascinante come i sistemi di common law lascino convivere e integrarsi i due filoni normativi del diritto di creazione giurisprudenziale da un lato (il common law, appunto) e quello di produzione legislativa (statutory law) dall’altro.

L’ambito giuslavoristico non fa eccezione. Il lavoratore può dunque scegliere se fare causa al datore di lavoro secondo il common law e/o secondo la legislazione, sulla base della miglior tutela offerta alle fattispecie portate in giudizio.

 

Il duty of care del datore di lavoro secondo il common law

In Irlanda la sicurezza sul lavoro secondo il common law, con specifico riferimento al precedente inglese del caso Boyle v Marathon Petroleum Ltd (1999), prevede quattro principali duties a carico del datore di lavoro:

  1. duty to provide a safe place at work
  2. duty to provide a safe system at work (dove si fa riferimento al modo in cui I lavoratori svolgono le proprie mansioni)
  3. duty to provide competent staff (i lavoratori devono avere conoscenze, competenze e qualifiche richieste per le loro mansioni)
  4. duty to provide proper equipment (incluse le misure di sicurezza richieste per lo svolgimento di determinate mansioni)

 

Il duty of care del datore di lavoro nel Safety Health & Welfare Act 2005

L’Act del 2005 riprende ovviamente il tema degli obblighi del datore di lavoro e dello standard di duty of care da adottare nei confronti dei lavoratori.

La previsione normativa è piuttosto ampia e dispone che il datore di lavoro metta in campo tutte le misure che siano “reasonably practicable” per assicurare la sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro.

La definizione di cosa sia reasonably practicable è mutuata direttamente dalla Direttiva Europea del 1989 (Framework Directive on Occupational Health and Safety).

Il datore di lavoro deve svolgere il c.d. risk assessment (la valutazione dei rischi) legato alle mansioni svolte dai lavoratori e individuare tutte le misure da mettere in campo per garantire la loro sicurezza.

Lo standard imposto dalla normativa è piuttosto elevato,

come si evince dalla definizione che segue:

For the purposes of the relevant statutory provisions, “reasonably practicable” in relation to the duties of an employer, means that an employer has exercised all due care by putting in place the necessary protective measures, having identified the hazards and assessed the risks to safety and health likely to result in accidents or injury to health at the place of work concerned and where the putting in place of any further measure is grossly disproportionate having regard to unusual, unforeseeable and exceptional nature of any circumstance or occurrence that may result in an accident at work or injury to health at that place of work.”

 

Conclusioni

In sostanza, il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere in campo misure che garantiscano la sicurezza sul lavoro fino al punto in cui le stesse non sembrino sproporzionate perché rivolte ad evitare circostanze che, data la loro eccezionalità, difficilmente potrebbero verificarsi.

Si tratta senza dubbio di uno standard di duty of care molto alto, poiché quando si verifica un incidente sul lavoro, a posteriori, è più facile che si riconosca l’eventualità che potesse effettivamente verificarsi, piuttosto che il contrario.