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Trasparenza dei dati e registro dei “Titolari Effettivi” nella lotta al riciclaggio: la disciplina Irlandese

Riciclaggio
Riciclaggio

Abstract

L’impegno della Comunità Europea nella lotta al riciclaggio e nella armonizzazione dei sistemi normativi dei diversi paesi europei si è riflesso, negli ultimi 30 anni, nel recepimento dei principi internazionali e nell’emanazione di 6 direttive, da ultimo la Direttiva 2018/1673 (VI Direttiva).

Nel complesso delle misure attuate nella lotta al riciclaggio, un ruolo di fondamentale importanza è rivestito dall’istituzione del registro dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, inclusi i trust

Si tratta dell’obbligo per gli Stati membri di assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici obbligati siano archiviate in un registro centrale e che esso sia accessibile, oltre che dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela, anche dal pubblico.

L’identificazione dei titolari effettivi, infatti, costituendo il naturale presupposto rispetto all’attività di riciclaggio, consente di accrescere la trasparenza e di fornire strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il presente contributo è volto ad analizzare i recenti interventi normativi a livello europeo, con particolare riguardo alle novità relative a tale registro nella disciplina irlandese.

 

Indice:

1. Rafforzamento della lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo: recenti interventi Europei

2. Disciplina del Registro dei titolari effettivi delle “legal entities” and “corporate” in Irlanda

  • Background
  • Cosa è cambiato
  • Accesso alle informazioni
  • Sanzioni

3. Intervento della Central Bank of Ireland sul registro dei titolari effettivi

4. Conclusioni

 

1. Rafforzamento della lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo: recenti interventi Europei

In un contesto di globalizzazione dei mercati finanziari, di aumento esponenziale delle transazioni on line, di uso di valute virtuali, nonché di disomogeneità delle normative nazionali, il legislatore Europeo, già con la IV direttiva antiriciclaggio (4AMLD) e poi quelle a seguire, ha introdotto nuove misure e principi di portata innovativa che hanno profondamente rivoluzionato la disciplina in materia.

Si annoverano, per citarne alcuni, quelli di risk based approach, di segnalazione delle “operazioni sospette”, incluse quelle “cross-border” tra Financial Intelligence Unit (FIU) e dell’introduzione dell’obbligo per ciascuno degli Stati Membri, di istituire registri centrali contenenti i nominativi dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, inclusi i trust.

A seguire, la V Direttiva rinforza i principi espressi nella precedente, ampliando l’ambito dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo regole più dettagliate per l’adeguata verifica, estendendo le misure di trasparenza della titolarità effettiva di società e trust, con la previsione di un regime di interconnessione e pubblico accesso ai registri nazionali.

Entro il prossimo 03.12.2020 si attende poi il recepimento da parte degli stati membri della VI direttiva, volta principalmente a definire specifiche fattispecie di reato e le sanzioni connesse alla materia antiriciclaggio.

Questo il quadro normativo dove si inseriscono i recenti interventi da parte delle Autorità Europee, resi ancora più urgenti dal dilagare di fenomeni criminosi a causa della pandemia.

Lo scorso 12 maggio, con un documento in consultazione pubblica fino al 29 Luglio, la Commissione Europea ha emanato un piano d’azione basato su 6 pilastri, con il quale si propone di istituire un’autorità di sorveglianza centralizzata a livello europeo e di individuare una nuova metodologia per l’identificazione dei paesi terzi che rientrano nella money-laundering blacklist.

Sempre in ambito europeo anche l’ABE (Autorità Bancaria Europea) è intervenuta negli ultimi mesi sulla materia.

È in corso la consultazione pubblica sino al 6 Luglio di un documento che riguarda le modifiche alle linee guida sui fattori di rischio AML/CTF per riflettere le modifiche al quadro giuridico a livello Europeo.

Ed ancora, con pubblicazione del 12 Maggio scorso, nel contesto dell’indagine sugli schemi di negoziazione di arbitraggio di dividendi (“Cum-Ex / Cum-Cum”), l’ABE ha pubblicato una relazione sui rischi di integrità del mercato ad essi associati, individuando un piano d’azione per migliorare il futuro quadro normativo.

 

2. Disciplina del Registro dei titolari effettivi delle “legal entities” and “corporate” in Irlanda

  • Background

Con il regolamento 2016 il legislatore Irlandese ha trasposto l’obbligo sancito nel paragrafo 1 dell’art. 30[1] della 4AMLD, di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi[2] in registri interni. 

Successivamente tale disciplina è stata sostituita dal regolamento 2019 che ha previsto l’istituzione di un registro centrale dei titolari effettivi delle società ed entità giuridiche (Central Register Beneficial Owner - CRBO).

Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova normativa 2019, i soggetti giuridici che in conformità alla normativa 2016 avevano già ottemperato all’obbligo di istituire i loro registri interni, sono ora tenuti a fornire ulteriori informazioni, come specificato meglio sotto, e trasmettere le medesime al CRBO.

  • Cosa è cambiato?

La previsione dell’istituzione del nuovo registro centrale è contenuta nella parte III del Regolamento 2019, entrato in vigore lo scorso Giugno 2019.

L’organo istituzionale Irlandese designato per la tenuta del suddetto registro è il CRO (Companies Registration Office). 

Oltre a raccogliere informazioni quali il nome, la data di nascita, la nazionalità, l’indirizzo di residenza e la dichiarazione della natura e dell’entità degli interessi detenuti, deve essere comunicato anche il numero PPS (Personal Public Service Number) di ciascun titolare effettivo. Tuttavia, i numeri PPS forniti al Registro sono solo a scopo di verifica. Il Registro può infatti conservare solo una versione crittografata del numero PPS e lo stesso non può essere divulgato e non apparirà sul CRBO.

Esiste, inoltre, un obbligo generale per coloro che hanno accesso al CRBO (diversi dal pubblico) di comunicare al Registro qualsiasi discrepanza nelle informazioni archiviate di cui vengano a conoscenza.

Nel caso, poi, in cui le entità obbligate aggiornino le informazioni contenute nel loro registro interno, tali aggiornamenti devono essere notificati al Registro centrale nel termine di 14 giorni.

  • Accesso alle informazioni

L’accesso illimitato alle informazioni nel registro centrale sarà concesso agli agenti autorizzati all’interno di determinate organizzazioni, ad esempio la Garda Síochána (la forza di polizia irlandese), l’Agenzia delle Entrate, il Criminal Assets Bureau e la Central Bank of Ireland.

Accesso limitato invece per il pubblico, incluso chi abbia interesse a svolgere controlli per l’adeguata verifica o per chi intrattenga relazioni commerciali con i soggetti giuridici obbligati.

In tal caso è consentito accesso al nome, al mese e all’anno di nascita, al paese di residenza e alla nazionalità del beneficiario effettivo, nonché alla natura e estensione degli interessi detenuti o del controllo esercitato.

Si osserva poi che il regolamento del 2019, in attuazione della 5AMLD, prevede l’attuazione del sistema della interconnessione del CRBO irlandese con i registri centrali di altri Stati membri dell’UE, entro il 10 marzo 2021. 

  • Sanzioni

Il regolamento irlandese del 2019 rende più aspre le sanzioni per inadempienza. È prevista un’ammenda fino a € 5.000 o, in caso di condanna, fino a € 500.000. Inoltre, è possibile imporre una pena detentiva fino a 12 mesi a qualsiasi persona che rilasci intenzionalmente dichiarazioni false al Registro Centrale.

 

3. Intervento della Central Bank of Ireland

Come sopra indicato, l’organo Irlandese designato per la tenuta del registro dei titolari effettivi per società ed enti giuridici è il CRO (Companies Registration Office). 

Riguardo invece a ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle) e Unit Trust Schemes, di recente la Central Bank of Ireland (CBI) ha comunicato di essere stata designata quale Autorità Statale delegata all’istituzione e mantenimento del registro centrale dei titolari effettivi per tali soggetti giuridici.

ICAV e Unit Trust Schemes saranno quindi obbligati a comunicare alla CBI le informazioni utili entro il 25 Dicembre 2020.

 

4. Conclusioni

Uno dei compiti a volte ardui che i professionisti ed altri soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio devono intraprendere prima di acquisire un nuovo cliente o iniziare una relazione d’affari con un partner, è senz’altro la raccolta di informazioni sui titolari effettivi.

A maggior ragione poi nei casi di società che intrattengono relazioni d’affari cross bordercome nel caso di molte compagnie straniere aventi sede in Irlanda ma con clientela, partners, providers o rete distributiva in altri paesi europei o extra EU – può a volte risultare difficoltoso risalire all’identità dei soggetti che intendono celarsi dietro lo schermo di complesse strutture societarie utilizzate per compiere attività illecite.

In tal senso le autorità internazionali appaiono determinate nel porre in essere tutte le misure che possano costituire degli strumenti efficaci nella lotta al riciclaggio; una di esse è senz’altro quella della istituzione del registro dei titolari effettivi.

Tuttavia, non può negarsi che esistano ancora alcuni gap per rendere del tutto efficace tale strumento.

Ciò laddove si consideri che alcuni paesi, come ad esempio la Svizzera, non hanno ancora previsto l’istituzione di alcun registro in tal senso.

Tuttavia, molti progressi sono stati fatti negli ultimi anni, basti pensare che paesi come le Isole Cayman, Jersey, Guernsey e Isole di Man hanno recentemente introdotto i registri dei titolari effettivi che diventeranno accessibili al pubblico nel 2023.

Sarà quindi molto interessante vedere gli sviluppi nel lungo termine della normativa in materia e dell’impatto effettivo che essa avrà nella lotta al riciclaggio.

 

[1] L’articolo 30, paragrafo 1, della quarta direttiva antiriciclaggio (4AMLD) dell’UE impone a tutti gli Stati membri dell’UE di applicare disposizioni di legge nazionali che impongano alle persone giuridiche e alle società di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui loro titolari effettivi nei loro registri interni. L’articolo 30, paragrafo 3, del 4AMLD prevede poi che le informazioni di cui sopra siano conservate in un registro centrale in ciascuno Stato membro.

[2] Il termine “beneficial owner” (beneficiario effettivo), indica una qualsiasi persona fisica che possiede o di fatto esercita il controllo su una società; detto beneficiario effettivo può esercitare il controllo attraverso un possesso diretto o indiretto delle azioni con una partecipazione almeno pari al 25%. Nel caso in cui non ci sia un beneficial owner, vanno riportati i dati degli altri amministratori della società.